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A cura di Ferdinando Brizzi

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GIURISPRUDENZA DI MERITO
(aggiornato a novembre 2007)

41bis
Affidamento in prova
Braccialetto elettronico
Collaboratori di giustizia e benefici penitenziari
Controllo corrispondenza
Differimento pena / Detenzione domiciliare / Disagio psichico
Evasione
Ex Cirielli
HIV
Impossibilità di collaborazione
Indultino
Indulto
Liberazione anticipata
Libertà controllata
Mass media
Misure alternative alla detenzione e "colletti bianchi"
Misure alternative e ravvedimento
Permesso
Registrazioni di colloqui tra detenuti e processo penale
Salute
Trattamento del tossicodipendente
Trattamento penitenziario
Violenza sessuale

41bis

Luca Blasi
No al detenuto da solo in area riservata
Se il risultato è l'isolamento il magistrato può dire stop
L'autore commenta l'ordinanza 164/06 del magistrato di sorveglianza di Viterbo che ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza possa annullare il provvedimento di allocazione del detenuto in "area riservata" emesso dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ogni qual volta l'inserimento in tale circuito si sostanzi in un regime di sostanziale isolamento.
Collocazione Centro Studi: 8849C

Luca Blasi
Nessuna scorciatoia sul carcere duro. Per la proroga servono fatti, non ipotesi
Articolo 41bis Op: l'onere della prova è dell'Amministrazione
L'autore commenta la sentenza 1062/2005 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, di seguito pubblicata. Per il Tribunale, la circostanza che il detenuto sia affetto da una malattia psichica è di per sè sufficiente a determinare il venir meno della capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali, e legittima l'annullamento del provvedimento di proroga del trattamento carcerario differenziato ex art. 41bis Op.
Collocazione Centro Studi: 7460C

Tribunale di sorveglianza di Napoli
Ordinanza del 6/4/2004
Niente 41-bis per chi ha già scontato la condanna per associazione mafiosa

Secondo questa ordinanza non si applica il 41-bis nei confronti del detenuto che ha già scontato la condanna per associazione mafiosa. Questi può essere ammesso a fruire i benefici alternativi, se abbia già scontato quella parte di debito verso la giustizia per cui è scattata la misura speciale del 41-bis. Ciò anche se era stato sottoposto ad un cumulo di pene.
Collocazione Centro Studi: H3544

Tribunale di sorveglianza di Roma
Ordinanza 11 - 18/4/2003, n. 3159
Illegittimità del decreto ministeriale che dispone il regime carcerario restrittivo (L')
Con questa ordinanza, il tribunale di sorveglianza di Roma, nel decidere sul reclamo avverso il decreto con il quale il ministro della Giustizia ha sospeso nei confronti di un detenuto l'applicazione di talune delle regole di trattamento penitenziario al fine di allentare i contatti con la criminalità organizzata esterna, ha annullato il decreto ministeriale medesimo emesso il 12/12/2002. Oltre al testo dell'ordinanza, è presente un commento di C. Iacomino: Legge penitenziaria, articolo 41-bis: diritti del detenuto ed esigenze di tutela della collettività.
Collocazione Centro Studi: 5487C

Magistrato di Sorveglianza di Cuneo
Decreto 29/5/2003
Contenuti del c.d. carcere duro (art. 41 bis O.P.) sono modificabili dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 35 (O.P.) (I)
Con questo decreto, il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha dichiarato l'illegittimità della circolare n. 9578/2003 del D.A.P. laddove dispone che l'effettuazione del colloquio telefonico mensile debba essere ancorata alla presenza di particolari esigenze che debbono di volta in volta essere valutate e autorizzate da parte delle autorità previste dall'art. 11 o.p., anziché disporre che le autorizzazioni abbiano ad oggetto l'ammissione dei detenuti alla fruizione mensile del colloquio. Ha dichiarato l'illegittimità della prassi interpretativa che include che include nel tetto minimo delle 4 ore di permanenza all'aria aperta consentite dall'art. 2 quater lett. F) o.p. le ore da trascorrere in locali interni di svago. Ha disposto che la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo disapplichi nei confronti dei reclamanti la circolare n. n. 9578/2003.
Collocazione Centro Studi: H1219

Tribunale di Napoli
Ordinanza n. 1719/03; depositata il 14 marzo
41bis arriva al vaglio della Consulta (Il)
Il tribunale di Napoli ha sollevato la prima eccezione di incostituzionalità sul nuovo 41bis. L'eccezione riguarda il fatto che i provvedimenti di proroga del regime differenziato ex art. 41bis legge penitenziaria sono prorogabili, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
Collocazione Centro Studi: H0912

Tribunale di sorveglianza di Napoli
Ordinanza 11 - 30/4/2002, n. 2846
Limiti all'applicazione del 41bis (I)
Oltre al testo dell'ordinanza, è presente un commento di F. Piccirillo, che evidenzia come la decisione si ponga in linea con la disciplina della sospensione delle regole del trattamento penitenziario prevista dall'art. 41bis Op, completato di contenuti dalle varie decisioni della Corte costituzionale.
Collocazione Centro Studi: H0107

Affidamento in prova

Tribunale di sorveglianza di Torino
Ordinanza 29/01/2008
Condannato tossicodipendente - affidamento in prova terapeutico – presupposti
Secondo l'ordinanza, l'affidamento in prova per fini terapeutici presuppone l'attualità dello stato di tossicodipendente del beneficiario, per l'accertamento del quale il tribunale di sorveglianza rilasciata al riguardato dallo struttura sanitaria pubblica (Ser.T.).
Collocazione Centro Studi: G7215

Gianfranco Barbieri, Giuseppe Buffone
Affidamento in prova: il "cavallo di ritorno" attenua la gravità del reato
Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, ordinanza 9/5/2006

Gli autori commentano un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che ha ritenuto concedibile l'affidamento in prova al servizio sociale, nonostante la gravità della condanna riportata, strage, qualora il reato sia stato commesso dall'agente per effetto dell'esasperazione cui lo stesso è stato sottoposto a causa di continue vessazioni subite per il cd. "cavallo di ritorno".
Collocazione Centro Studi: H7814

Mario Griffo
Benefici penitenziari, passa la flessibilità
Articolo 58quater Op: una lettura costituzionalmente orientata
L'autore, nel commentare un'ordinanza del Tribunale militare di sorveglianza pubblicata di seguito, si sofferma sulle modifiche introdotte dalla ex Cirielli a riguardo dell'accesso ai benifici penitenziari. Il Tribunale ha affermato la riproponibilità dell'istanza da parte del condannato che, ammesso al beneficio dell'affidamento in prova, non si sia presentato all'ente affidatario.
Collocazione Centro Studi: 8680C

Tribunale di sorveglianza di Genova
Ordinanza 7/7/2004
Natura e contenuto dell'affidamento in prova
Il Tribunale di Genova evidenzia come sia oggi incontestato che l'affidamento in prova al servizio sociale sia una vera e propria pena. Pertanto l'affidamento deve far fronte non più soltanto all'esigenza general-preventiva e a quella rieducativa, ma anche a quella rieducativa e a quella riparatoria o risarcitoria.
Collocazione Centro Studi: H5719

Braccialetto elettronico

Tribunale di Napoli Sezione terza penale
Sentenza 6/2/2003
Allarme del braccialetto elettronico non è prova dell'evasione (L')
Secondo il tribunale di Napoli, non può essere contestato il reato di evasione ad un detenuto agli arresti domiciliari il cui braccialetto elettronico dia per qualche minuto la segnalazione d'allarme. Solo la constatazione diretta da parte delle forze dell'ordine dell'assenza da casa del detenuto costituisce piena prova dell'avvenuta evasione.
Collocazione Centro Studi: H0612

Collaboratori di giustizia e benefici penitenziari

Tribunale di sorveglianza di Napoli
Ordinanza 26/1/2004, n. 764
Sanzioni sostitutive e programmi di protezione

Due i principi affermati dall'ordinanza: competente a decidere sull'applicazione della sanzione sostitutiva a persona sottoposta a misure di protezione non è il tribunale del luogo in cui la persona "protetta" ha eletto domicilio, ma quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pm che ha disposto la sospensione della pena; il programma speciale di protezione non scavalca la legge "Simeone - Saraceni" quando il familiare del pentito - a sua volta condannato - chiede la concessione di una misura alternativa alla detenzione, applicandosi in questo caso il principio della competenza territoriale introdotto dalla legge 165/98. Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di A. Macchia: Sospensione della pena, una inutile distinzione quella tra liberi e detenuti.
Collocazione Centro Studi: 5926C

L'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano pubblicata affronta il tema del rapporto tra protezione e benefici penitenziari in maniera coerente con la linea di distinzione tra momento premiale e momento tutorio che ispira la proposta di riforma della disciplina legislative sui collaboratori di giustizia. L'ordinanza è commentata da A. Maruccia.
Collocazione Centro Studi: 0957C

Corte Assise Roma
Ordinanza 14/5/2001
Applicazione della sanzione dell'isolamento diurno, benefici penitenziari e progressione trattamentale. Una convivenza difficile
L'ordinanza si segnala per aver affrontato alcuni dei problemi connessi alla incompatibilità della sanzione dell'isolamento diurno con le forme extramurarie di trattamento rieducativo. E' anche presente un breve commento di A. Marcheselli.
Collocazione Centro Studi: G8013

Articolo 4-bis O.P.
Magistrato di Sorveglianza Nuoro 18/6/2001 e Cass. Sez. I 14/11/2001, n. 45735, Caroppo (commento di A. Marcheselli)
Cumulo materiale di pene per reati ostativi e non. Preventiva espiazione della pena per il reato ostativo. Computo di detta pena anche ai fini del raggiungimento della quota pena per il reato non ostativo?
I provvedimenti riportati riguardano le condizioni in punto pena che devono ricorrere affinché il detenuto per gravi reati, quali associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, possa usufruire delle misure alternative al carcere.
Collocazione Centro Studi: G8409

Controllo corrispondenza

Tribunale di sorveglianza di Torino
Ordinanza 14/12/2004
Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario - Modalità del trattamento - Corrispondenza - Sottoponibilità al visto di controllo - Condizioni e limiti
Secondo questa ordinanza deve essere affermata l'illegittimità di provvedimenti che incidono sull'esercizio del diritto alla corrispondenza motivati sulla ricorrenza del mero "sospetto" della sussistenza dei presupposti normativi indicati e non fondati su elementi di valutazione concreti tali da conferire un adeguato coefficiente di oggettività alle esigenze e ragioni allegate dalla Direzione ai fini del vaglio dell'autorità giudiziaria competente per la decisione in ordine all'adozione dei controlli stessi.
Collocazione Centro Studi: H5715

Differimento pena/Detenzione domiciliare/Disagio psichico

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza n. 2514 + 2515/05
Pena e sistema penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Differimento della pena e detenzione domiciliare - Condizioni - Condizioni di salute - Disagio psicologico - Criteri di valutazione - Fattispecie
Il Tribunale di Torino, in conformità all'orientamento della Cassazione, ha affermato che non è ammessa nè il differimento dell'esecuzione della pena detentiva nè la concessione della detenzione domiciliare nei confronti di chi è è affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica che non determini altresì una grave infermità fisica.
Collocazione Centro Studi: H7108

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 13/1/2004
Differimento della pena o detenzione domiciliare, una scelta in bilico tra ragioni di tutela della collettività ed esigenze di cura della salute del condannato
Secondo il Tribunale di Torino, in caso di grave quadro clinico tale da giustificare alternativamente il ricorso all'istituto del differimento della pena o la concessione della detenzione domiciliare, prevale la valutazione della pericolosità sociale e dell'affidabilità del condannato. Oltre al testo del provvedimento, è presente un commento di F. Portelli.
Collocazione Centro Studi: H4707

Evasione

Tribunale di Genova
Sentenza depositata il 21/1/2003
Arresti domiciliari e lavoro esterno: se gli orari di rientro non sono indicati subentra la normale diligenza del detenuto
Secondo il Tribunale di Genova, il condannato agli arresti domiciliari, con autorizzazione a svolgere all'esterno attività lavorativa, deve conoscere con precisione gli orari di uscita e di rientro nella propria abitazione, per non rischiare di scivolare nel reato di evasione.
Collocazione Centro Studi: H0317

Ex Cirielli

Carlo Rinaldi
Così l'ex Cirielli danneggia il condannato. Tempus regit actum: regola confermata
Recidiva è "applicata" anche se non implica aumenti di pena (La)
L'autore commenta un'ordinanza del Tribunale di Napoli, di seguito pubblicata, che ha affermato che la riforma dell'ex Cirielli, nella parte in cui esclude la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei recidivi reiterati si applica agli ordini di carcerazione posti in esecuzione dopo l'entrata in vigore della L. 251/05, a nulla rilevando che il reato sia stato commesso anteriormente a tale data.
Collocazione Centro Studi: 9022C

Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
Ordinanza 12/1/2006
Secondo l'ordinanza la disciplina delle misure alternative introdotto dalla cd. ex Cirielli ed in particolare le fattispecie impeditive, entrate in vigore nel tempo intercorso fra la proposizione dell'istanza e la decisione, non possono trovare applicazione ai fini della concessione della misura.
Collocazione Centro Studi: H7408

Tribunale Sorveglianza di Sassari
Ordinanza 22/12/2005
Secondo il Tribunale le nuove misure in materia di recidiva reiterata, ostative alla concessione delle misure alternative, trovano applicazione solo ove questa sia stata dichiarata e applicata dopo l'8/12/2005 (data di entrata in vigore della ex Cirielli).
Collocazione Centro Studi: H7424

Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Andria
Provvedimento del Giudice dell'Esecuzione Penale nel proc. n. 31/06 R. Es. P.M.
Prima applicazione della ex Cirielli - Applicazione della recidiva - significato da attribuire al termine "applicare"
Con questo provvedimento il Tribunale è andato in contrario avviso rispetto alla Procura, revocando l'ordine di esecuzione a persona che condannata con la contestazione della recidiva reiterata in epoca antecedente all'entrata in vigore della ex Cirielli.
Collocazione Centro Studi: G7712

Tribunale di Napoli
Decreto 3/3/2006
Secondo il Tribunale di Napoli le modifiche peggiorative introdotte dalla ex Cirielli in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei recidivi reiterati possono applicarsi solo per i condannati per i quali tale recidiva sia stata dichiarata e applicata a partire dell'8/12/2005.
Collocazione Centro Studi: H2007

Tribunale di Napoli Sezione di Marano
Ordinanza 15 - 20/2/2006
Il provvedimento riassume le problematiche inerenti alle modifiche dell'art. 656 cpp circa il divieto di sospensione per i c. superrecidivi introdotto dall'art. 9 L. 251/05 (ex Cirielli).
Collocazione Centro Studi: F9419

HIV

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza n. 8695/00 del 28/11/2000
Secondo il Tribunale di Torino, il differimento dell'esecuzione della pena può applicarsi qualora lo stato della patologia sia tale da elidere la pericolosità del soggetto ed escludere che lo stesso avverta l'effetto della pena, nel rispetto del principio di certezza dell'esecuzione penale e di uguaglianza tra tutti i cittadini. Al fine di decidere sull'istanza di differimento della pena nei confronti di condannato affetto da AIDS, il Tribunale di Sorveglianza è pertanto chiamato ad effettuare un delicato bilanciamento tra la pericolosità sociale del condannato e l'efficacia inibente che la patologia dalla quale è affetto esplica su quella, al fine di verificare se l'elisione della pericolosità e l'inefficacia rieducativa dell'espiazione della pena in carcere consentano di derogare al principio di certezza dell'esecuzione delle condanne penali.
Collocazione Centro Studi: H1816

Magistrato di Sorveglianza di Sassari
Ordinanza 4/2/2003
Differimento della pena ai sensi dell'art. 146 c.p. per il caso di infezione da Hiv
L'ordinanza affronta uno dei nodi problematici relativi alla norma di cui all'art. 146 c.p. Se cioè il presupposto relativo allo stato di avanzamento della malattia e la non rispondenza alle cure si applichino solo alle affezioni diverse dall'infezione HIV e Aids conclamati, o viceversa abbiano portata generale. L'ordinanza aderisce alla tesi della portata generale.
Collocazione Centro Studi: H1107

Impossibilità di collaborazione

Tribunale di sorveglianza di Torino
Ordinanza 27/11/2007
Associazione mafiosa: niente permessi premio se anche i "reati satellite" puntavano ad aiutare il clan
Secondo il tribunale di Torino, chi gestisce il libro-mastro dei pagamenti del pizzo all'interno di un clan mafioso non può essere considerato un "pesce piccolo" e dunque non può invocare l'impossibilità della collaborazione con la giustizia per la limitata partecipazione all'attività della cosca.
Collocazione Centro Studi: H9118

Tribunale di sorveglianza di Sassari
Ordinanza 18/10/2007
Accertamento della impossibilità della collaborazione
Il Tribunale ha accolto l'istanza del ricorrente in quanto lo stesso, in considerazione della sua posizione nell'ambito del reato posto in essere (sequestro di persona) non ha avuto la possibilità di prestare un utile collaborazione con la giustizia: stante il ruolo da lui svolto non gli fu consentito di conoscere quegli elementi rimasti oscuri nel corso del giudizio.

Indultino

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 11/06/2008
Ordinamento penitenziario - sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva - concessione del benefico - discrezionalità – criteri
Per il Tribunale, la concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena residua (cd indultino) dipende dagli stessi elementi rilevanti ai fini dell'applicazione delle altre misure alternative alla detenzione, e, in particolare, dell'eventuale previa esperienza di permessi premiali.
Collocazione Centro Studi: G5404

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza n. 635/05RG
Pene e sistema penitenziario - Sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) - Presupposti - disponibilità in capo al condannato di domicilio idoneo - Necessità - Fattispecie
Collocazione Centro Studi: H6421

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 3/12/2003
Carceri e sistema penitenziario - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito - In genere - Sospensione condizionata della pena, c.d. indultino
Secondo il tribunale di Torino l'esistenza di un carico pendente nei confronti dell'istante non può rilevare ai fini della decisione in ordine all'applicabilità o meno del beneficio previsto dalla L. 207/2003.
Nell'applicazione dell'"indultino", le esigenze di prevenzione speciale devono essere adeguatamente garantite con la predisposizione di severe prescrizioni.
Collocazione Centro Studi: H4506

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 19/11/2003
Pena - Esecuzione della pena - Pena detentiva - In genere - Sospensione condizionata della pena - Computo della custodia cautelare espiata - Criterio quantitativo
Ai fini della sospensione condizionata della pena (indultino) è possibile computare il periodo di custodia cautelare direttamente al reato ostativo anche se inizialmente era stato aggregato al definitivo di altro reato, non ostativo; ciò in quanto sia l'imputazione ai sensi dell'art. 657 cpp che il computo della pena ai fini della liberazione anticipata rispondono solo ad un criterio quantitativo e non qualitativo.
Collocazione Centro Studi: H4507

Tribunale di Sorveglianza di Alessandria
Ordinanza 13/11/2003
Pena - Esecuzione della pena - Pena detentiva - In genere - Sospensione condizionata della pena - Misure alternative alla detenzione - Attuali o revocate per abusi - Inammissibilità
La sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva ai sensi della L. 207/2003 non può essere concessa non solo a coloro che abbiano già in atto una misura alternativa alla detenzione al momento della decisione del magistrato di sorveglianza, ma anche a coloro cui la misura sia stata in precedenza revocata per gli abusi commessi.
Collocazione Centro Studi: H4509

Tribunale di sorveglianza di Torino
Ordinanza 13/1/2004
Ancora in tema di indultino e revoca di misure alternative
Il Tribunale evidenzia come, se uno degli scopi della legge 207/03 sia quello dello sfoltimento della popolazione detenuta, tuttavia altra esigenza equiordinata della legge sia l'attenzione alle istanze di prevenzione generale. Vi è dunque l'esigenza di garantire la sicurezza pubblica con l'evitare la reimmessione in libertà di condannati di significativa pericolosità sociale, quali possono essere considerati quanti si siano visti revocare la misura alternativa in carcere.
Collocazione Centro Studi: H3304

Cremonesi L.
Indultino: margini di applicazione sempre più ristretti
L'autore commenta una serie di ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Milano (si tratta di 4 ordinanze presenti all'interno del documento) con cui è stata negata l'inammissibilità delle richieste di sospensione condizionata della esecuzione della pena (indultino), presentate da persone che avevano in corso la detenzione domiciliare o che si trovavano agli arresti domiciliari. L'autore si sofferma in particolare sul rapporto tra "indultino" e misure alternative.
Collocazione Centro Studi: H2134

Magistrato di Sorveglianza di Vercelli
Ordinanza 24/9/2003
Indultino e soggetti in arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 comma 10 c.p.p.
Il Magistrato ha ritenuto la detenzione domiciliare ex art. 656 c.p.p. non assimilabile ad una misura alternativa alla detenzione, ostativa alla concessione del cd. indultino, ed ha quindi ammesso il condannato all'applicazione condizionata della pena ex art. 1 L. 207/03.
Collocazione Centro Studi: H2206

Magistrato di Sorveglianza Vercelli
Ordinanza 18/9/2003
Indultino e pena per reati ostativi: scioglimento del cumulo?
Caso relativo a persona condannata a 11 anni e mesi 1: 10 anni per il reato ex art. 74 stup, 1 anno e 1 mese per quello ex art. 73; già scontata la pena per il reato ostativo; di conseguenza, sarebbe stato maturato il diritto alla concessione della sospensione condizionata della pena. Il magistrato ha affrontato la questione della scissione della pena cumulata (dalla Procura generale di Torino) al fine dell'imputazione della parte di pena già espiata al reato ostativo e quella dei criteri da adottare per il calcolo della quota-parte di pena che deve essere espiata ai fini dell'ammissione al beneficio. La decisione finale è stata nel senso dell'ammissione al beneficio.
Collocazione Centro Studi: H2123

Indulto

Tribunale di Napoli, ufficio Gip, sezione IV
Sentenza 13/07/2007
Indulto, casi di esclusione, reati aggravati dal metodo mafioso, tentativo
Il tribunale ha escluso l'applicazione dell'indulto nel caso di illeciti commessi con l'aggravante del metodo mafioso, anche in caso di ipotesi solo tentata.
Collocazione Centro Studi: H8924

Liberazione anticipata

Tribunale di sorveglianza di Torino
Ordinanza 26/3/2002
Liberazione anticipata: il dogma della semestralizzazione
La pronuncia decide un reclamo avverso un'ordinanza del magistrato di sorveglianza reiettiva di un'istanza di riduzione della pena, formulata ai sensi dell'art. 54 L. 354/75, a motivo della commissione di un reato da parte del condannato in epoca successiva al semestre in rapporto al quale il beneficio era stato richiesto. L'ordinanza ha ritenuto consentita la valorizzazione anche di episodi significativi verificatisi successivamente al semestre in valutazione, qualora, come nel caso della perpetrazione di fatti-reato, la carica antisociale che incorporano li renda suscettibili di riverberare negativamente sull'accertamento dell'effettiva adesione del condannato all'opera di rieducazione. All'ordinanza segue una nota di F. Fiorentin.
Collocazione Centro Studi: H0822

Tribunale di Sorveglianza di Venezia
Ordinanza 15/4/2003
Liberazione anticipata e affidamento terapeutico
Con questa ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia esamina il problema della compatibilità tra il beneficio della riduzione della pena per liberazione anticipata e l'affidamento in prova in casi particolari, previsto dall'art. 94 dpr 309/900 (cd. affidamento terapeutico per soggetti tossicodipendenti). Il collegio veneto ha concluso per l'incompatibilità dei due istituti.
Collocazione Centro Studi: H1422

Magistrato di sorveglianza di Alessandria
Ordinanza 5/2/2003
Liberazione anticipata e affidati in prova, primi orientamenti interpretativi
Si tratta delle prime applicazioni della legge 277/02, di riforma della liberazione anticipata. Nel caso di specie, si è trattato di provvedimento reiettivo sulla base della considerazione che il presupposto della misura nei confronti degli affidati in prova è differenziato e maggiormente pregnante.
Collocazione Centro Studi: H0613

Tribunale di sorveglianza di Napoli
Ordinanza n. 81/54/03
Liberazione anticipata: i dubbi di costituzionalità
Per il Tribunale di Napoli, sussiste il dubbio di legittimità costituzionale del nuovo articolo 69bis dell'ordinamento penitenziario, introdotto dalla legge 277/02, nella parte in cui stabilisce che il magistrato di sorveglianza provvede senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa. Secondo il Tribunale, con l'ingresso di tale procedura risulta fortemente limitato il diritto di difesa del detenuto.
Collocazione Centro Studi: H0901

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 23/10/2004
Liberazione anticipata e commissione di delitti dopo la scarcerazione
Il Tribunale ha confermato l'ordinanza con cui il condannato si è visto respingere l'istanza di liberazione anticipata in ragione della ricaduta nel delitto posteriormente all'espiato.
Collocazione Centro Studi: H5511

Libertà controllata

Magistrato di Sorveglianza di Alessandria
Ordinanza 13/11/2003
Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Libertà controllata - Quale conversione di pena pecuniaria non eseguita - Ulteriore trasformazione in lavoro sostitutivo – Possibilità
Anche se la legge prevede la possibile applicazione del lavoro sostitutivo, su opzione dell'interessato, solo al momento della decisione del magistrato di sorveglianza in punto sorte della pena pecuniaria ineseguibile per insolvibilità, la trasformazione della libertà controllata in quest'ultima misura sostitutiva deve comunque ritenersi possibile anche in corso di esecuzione.
Collocazione Centro Studi: H4510

Tribunale di sorveglianza di Venezia
Ordinanza 7711/2003, n. 4118
Difficile appartenenza dogmatica del cd. "indultino" (La)
Secondo il tribunale di Venezia l'art. 1 comma 3 lett. d) L. 207/2003 deve essere interpretato nel senso che il cd. "indultino" è inapplicabile solo se il condannato sia ammesso alle misure alternative nel momento del vigore della legge stessa. La revoca di una misura prima concessa non implica il divieto di concessione dell'"indultino" che per definizione appare sganciato da ogni logica anche latamente trattamentale. Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di F. Consulich.
Collocazione Centro Studi: H4514

Mass media

Tribunale di Milano Sezione I civile
Decreto 26/6/2003
Pubblicare le foto tessera degli arrestati non è in contrasto con la legge sulla privacy
Secondo il Tribunale di Milano, nel rispetto del diritto di cronaca possono essere pubblicate fotografie di persone sottoposte a inchieste giudiziarie purché non sia compromessa la dignità dei soggetti raffigurati. Oltre al testo del decreto è presente un commento di C. Melzi d'Eril: Le limitazioni all'attività giornalistica non possono essere estese in via analogica.
Collocazione Centro Studi: 5142C

Misure alternative alla detenzione e "colletti bianchi"

Cesaris L. (A cura di)
Giurisprudenza di merito
L'autrice commenta una serie di ordinanze, pubblicate nello stesso numero della rivista, che hanno affrontato il problema della funzione svolta dall'affidamento in prova al servizio sociale, nonché quello degli elementi sulla base dei quali formulare il giudizio circa la concedibilità della misura. Particolare attenzione rivolge l'autrice alla concedibilità delle misure ai cd. "colletti bianchi". Si segnalano due, tra le ordinanze, una riguardante la concedibilità della misura ad uno dei partecipanti all'assalto al campanile di San Marco, l'altra in materia di concedibilità della misura a soggetto responsabile di violenza sessuale.
Collocazione Centro Studi: 5353C

Sono pubblicate e commentate due ordinanze del tribunale di sorveglianza di Milano (11/02/1998 - cond. L. Ligresti; 04/03/1998 - cond. Schemmari), che si inseriscono in un più ampio gruppo di decisioni del tribunale milanese inerenti richieste di affidamento formulate da "colletti bianchi". Si caratterizzano per lo sforzo di porre alcune regole generali per risolvere i problemi relativi ai criteri per l'accesso alla misura alternativa e alla formulazione di prescrizioni rieducative, al fine di regolamentare in modo più possibile omogeneo i numerosi casi che vengono portati all'attenzione dell'ufficio sull'onda di "Tangentopoli".
Collocazione Centro Studi: 6349B

Tribunale sorveglianza Milano
Ordinanza 6/10/1999 - ric. Forlani
Colletti bianchi e affidamento in prova: verso una nuova concezione?
Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di M. Tirelli, magistrato. Si tratta di un'ordinanza in materia di concessione delle misure alternative al carcere nei confronti di un ex esponente politico.
Collocazione Centro Studi: 6328B

Tribunale sorveglianza Milano
Ordinanza 10/2/2000 - pres. Maccora - est. Corbo - cond. Curtò
Misure alternative e "colletti bianchi"
L'ordinanza è commentata da F. Pironti, "Misure alternative e colletti bianchi. Il Tribunale di sorveglianza di Milano insiste". L'ordinanza ha riguardato un ex magistrato coinvolto dall'inchiesta "Mani pulite" di Milano, ritenendo di doversi escludere la possibilità di concedere l'affidamento in prova quando manca nel condannato ogni rivisitazione del passato, volta alla rielaborazione dell'atteggiamento mentale che fu causa della condotta illecita. Nel commento viene descritto il modo in cui la magistratura di sorveglianza di Milano ha affrontato il tema della concedibilità dell'affidamento in prova ai "colletti bianchi", alla luce delle indicazioni della Corte di cassazione.
Collocazione Centro Studi: 6131B

Tribunale Sorveglianza Milano
Ordinanza 10/6/1999 - Pres. Minale - est. Maccora
Tribunale di sorveglianza del distretto della Corte d'appello di Trieste
Ordinanza 19/2/2002
Misure alternative nei confronti dei c.d. Colletti Bianchi. Orientamenti innovativi
L'ordinanza riguardava il caso di un imprenditore condannato per reati societari e tributari. Il condannato ha avanzato richiesta di affidamento in prova e detenzione domiciliare. Il tribunale ha rigettato l'istanza, per la gravità dei reati commessi, l'entità considerevole della pena da espiare, la mancanza del benché minimo risarcimento, l'assenza di rivisitazione critica delle condotte delittuose, la prosecuzione della stessa attività professionale che ha occasionato la commissione dei numerosi fatti di reato.
Collocazione Centro Studi: G8912

Misure alternative e ravvedimento

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 23/11/2004
Ravvedimento del condannato e misure alternative
Il condannato ha fatto istanza di concessione dell'affidamento il prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione condizionale. Il Tribunale ha respinto l'istanza in quanto non è stato raggiunto il pieno accertamento dell'avvenuto ravvedimento del condannato, come prevede l'art. 176 cp per la liberazione condizionale e l'art. 27 dpr 230/00, per le altre misure, ai fini della concessione dei benefici penitenziari.
Collocazione Centro Studi: H5509

Permesso

Magistrato di Sorveglianza per circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria, Tortona e Acqui Terme
Decreto 20/02/2008
Ordinamento penitenziario - benefici penitenziari - permessi ordinari - presupposti - evento grave – fattispecie
Per il giudice, anche in applicazione dell'art. 9 Convenzione New York sui diritti del fanciullo, l'evento familiare di particolare gravità, che legittima la concessione del permesso ex art. 30 OP, può essere rappresentato dal concreto pericolo di recisione definitiva del rapporto personale ed affettivo tra il detenuto e la prole minorenne, alla quale il giudice minorile abbia vietato di visitare il padre in carcere.
Collocazione Centro Studi: H7502

Registrazioni di colloqui tra detenuti e processo penale

Sono presenti i seguenti contributi: Registrazioni di colloqui tra detenuti e processo penale. Presentazione di L. Pepino; Tribunale Torino, sez. 1^ pen., 11/04/1986; Corte appello Torino sez. 1^ pen., 15/05/1987; Tribunale di Torino, sez. 5^ pen., 06/07/1987; Registrazioni di colloqui tra detenuti e uso processuale, di S. Ercoli. Le ordinanze qui pubblicate rivestono particolare interesse perché si misurano, con opposti risultati, col dibattuto problema della utilizzabilità processuale delle riproduzioni foniche di colloqui tra persone presenti. Nell'estate del 1983 un esponente di rilievo della malavita organizzata torinese, M.F., detenuto presso il carcere di Torino, decide di collaborare con gli inquirenti, anche registrando, tramite un piccolo apparecchio fornitogli dalla polizia, colloqui da lui avuti presso il centro clinico del carcere con altri detenuti in ordine ai più rilevanti fatti criminosi che avevano sconvolto la vita torinese negli ultimi anni.
Collocazione Centro Studi: 0158C

Salute

Tribunale di Roma, Sezione II civile
Sentenza 03/09/2007
Solo quando la sorveglianza speciale è carente la Pubblica Amministrazione risponde del detenuto morto per droga
Il tribunale ha affermato che il comportamento della direzione di una casa circondariale per non aver adeguatamente vigilato sulla presenza di droga all'interno del carcere è censurabile solo nella misura in cui sia provato che il detenuto, deceduto a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, si trovasse in condizioni tali da rendere necessario sottoporlo a un regime di sorveglianza speciale e che tali cautele non siano state colpevolmente adottate dalla direzione. E' presente un commento di F. Martini: Possibile censurare l'autorità carceraria sotto il profilo della responsabilità aquiliana.
Collocazione Centro Studi: 0633D

Tribunale di Ragusa
Sentenza 06/04/2006, n. 251
Responsabilità del medico penitenziario (La)

Il Tribunale non solo ha ritenuto penalmente responsabile della morte di un detenuto il medico penitenziario per aver omesso di sottoporlo a visita nonostante le sue continue richieste, ma ha anche affermato la responsabilità civile del ministero della Giustizia. Oltre al testo della sentenza è presente un commento di Alessia Sorgato: La tutela della salute del recluso.
Collocazione Centro Studi: 9842C

Tribunale di Roma Sezione X
Ordinanza 23/11
/2005
Custodia cautelare in carcere è applicabile all'imputata incinta (La)
Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di C. Lenzini: Applicazione della custodia cautelare in carcere alla donna incinta. L'autore presenta lo stato della giurisprudenza per quanto riguarda l'applicazione della custodia cautelare in carcere alla donna in gravidanza.
Collocazione Centro Studi: 8735C

Trattamento del tossicodipendente

Tribunale di sorveglianza di Firenze
Ordinanza 14/7/2005
Affidamento terapeutico. Incostituzionale il limite di due concessioni?
Con questa ordinanza il Tribunale ha sollevato questione di legittimità della norma di cui al v co. dell'art. 94 DPR 309/90, secondo cui l'affidamento non può essere disposto per più di due volte, per violazione degli artt., 27 comma 3 e 32 Costituzione.
Collocazione Centro Studi: H7324

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 23/11/2004
Limiti della valutazione del Tribunale di Sorveglianza sull'idoneità del programma terapeutico
Per il Tribunale di Torino, l'autorità giudiziaria non può limitarsi ad una acritica accettazione del programma terapeutico proposto dal Sert, ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale del detenuto tossicodipendente: il tribunale è tenuto ad operare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, tenuto conto della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare il suo effettivo reinserimento nella società.
Collocazione Centro Studi: H5620

Tribunale di sorveglianza di Torino
Ordinanza 21/10/2003
Affidamento in prova del condannato tossicodipendente: i poteri del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio sociale non ritenendo sussistente una reale volontà di affrontare il problema della tossicodipendenza da parte dell'istante che, al momento della richiesta, non è risultato essere in grado di reggere l'impatto con il notevole impegno richiesto dalla misura alternativa richiesta.
Collocazione Centro Studi: H2522

Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 19/11/2002, n. 9445-46-47/01 R.G.
Esecuzione penitenziaria - misure alternative alla detenzione -sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (art. 90 D.P.R. 309/90) e affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/90) - criteri di scelta della misura
Per il Tribunale di Torino, nella scelta tra la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza e quello dell'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti, il criterio da seguire deve basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato. Per cui, dovrà darsi luogo alla sospensione in caso di soggetto che appaia dotato di capacità di autocontrollo tale da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero. Dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando appaia probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non quando affidato ad una struttura che lo segua e lo controlli.
Collocazione Centro Studi: H1723

Tribunale di Sorveglianza di Roma
Ordinanza 14/3/2002
Con questa ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva e pecuniaria, nonché degli effetti penali di cui alla condanna, nei confronti di un ex tossicomane, al momento della pronuncia dell'ordinanza operatore presso Villa Maraini di Roma. L'ordinanza è stata accolta con viva soddisfazione da parte di Villa Maraini, che attraverso un comunicato stampa, allegato al documento, ha rilevato l'importanza dell'annullamento della pena pecuniaria.
Collocazione Centro Studi: H0915

Trattamento penitenziario

Magistrato di sorveglianza di Nuoro
Ordinanza 21/1/2003
Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario - Modalità del trattamento - Colloqui, corrispondenza, informazione - Colloqui telefonici
Per il magistrato di sorveglianza di Nuoro, il regime dei colloqui degli imputati e diverso da quello dei condannati in via definitiva ed il nuovo Regolamento si applica in questa materia a coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato e ristretti dopo la sua entrata in vigore (fattispecie in cui il ricorrente lamentava un diverso regime di corrispondenza telefonica di cui beneficiava perchè ristretto in istituto in base ad un provvedimento di custodia cautelare).
Collocazione Centro Studi: H2011

Magistrato di sorveglianza di Vercelli
Sentenza 17/4/2003
Trattamento penitenziario ê Perquisizioni
Il magistrato di sorveglianza di Vercelli evidenzia come le perquisizioni ammesse negli istituti penitenziari sono disciplinate dagli artt. 34 l. 354/75 e 74 DPR 230/2000 e possono essere effettuate per motivi di sicurezza e devono essere svolte nel pieno rispetto della personalità.
Collocazione Centro Studi: H2012

Tribunale di sorveglianza di Firenze
Ordinanza 13/5/2003
Permessi premio - Reclamo - Q.l.c. dell'art. 4.1 della legge 23/12/2002, n. 279, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui all'art. 1 non si applichino ai condannati per reati già compresi nel testo previgente dell'art. 4 bis, comma 1, primo periodo della legge 26/7/1975, n. 354 e commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge 8/6/1992, n. 306 - Manifesta infondatezza
Collocazione Centro Studi: H2013

Violenza sessuale

Tribunale della Spezia Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Ordinanza 16/12/2004
Reati di violenza sessuale e art. 4 bis O.P.
Secondo il Gip di La Spezia, deve ritenersi che tra i delitti ostativi alla concessione della sospensione dell'esecuzione, richiamati dall'art. 656 c.p.p. con riferimento all'art. 4 bis, non rientrano quelli di violenza sessuale non connessi con il delitto associativo di cui all'art. 416 c.p. Per tale motivo ha disposto la temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione.
Collocazione Centro Studi: G4035

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