| GIURISPRUDENZA
DI MERITO
(aggiornato
a novembre 2007)
41bis
Luca
Blasi
No al detenuto da solo in area riservata
Se il risultato è l'isolamento il magistrato può
dire stop
L'autore commenta l'ordinanza 164/06 del magistrato di
sorveglianza di Viterbo che ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza
possa annullare il provvedimento di allocazione del detenuto in "area
riservata" emesso dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
ogni qual volta l'inserimento in tale circuito si sostanzi in un regime
di sostanziale isolamento.
Collocazione Centro Studi: 8849C
Luca
Blasi
Nessuna scorciatoia sul carcere duro. Per la proroga servono fatti,
non ipotesi
Articolo 41bis Op: l'onere della prova è dell'Amministrazione
L'autore
commenta la sentenza 1062/2005 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila,
di seguito pubblicata. Per il Tribunale, la circostanza che il detenuto
sia affetto da una malattia psichica è di per sè sufficiente
a determinare il venir meno della capacità di mantenere contatti
con organizzazioni criminali, e legittima l'annullamento del provvedimento
di proroga del trattamento carcerario differenziato ex art. 41bis Op.
Collocazione
Centro Studi: 7460C
Tribunale
di sorveglianza di Napoli
Ordinanza del 6/4/2004
Niente 41-bis per chi ha già scontato
la condanna per associazione mafiosa
Secondo
questa ordinanza non si applica il 41-bis nei
confronti del detenuto che ha già scontato la condanna per associazione
mafiosa. Questi può essere ammesso a fruire i benefici alternativi, se
abbia già scontato quella parte di debito verso
la giustizia per cui è scattata la misura speciale del 41-bis. Ciò anche se era stato sottoposto ad un cumulo di pene.
Collocazione Centro Studi: H3544
Tribunale
di sorveglianza di Roma
Ordinanza 11 - 18/4/2003, n. 3159
Illegittimità del decreto ministeriale che dispone il regime
carcerario restrittivo (L')
Con
questa ordinanza, il tribunale di sorveglianza di Roma, nel decidere sul
reclamo avverso il decreto con il quale il ministro della Giustizia ha
sospeso nei confronti di un detenuto l'applicazione di talune delle regole
di trattamento penitenziario al fine di allentare i contatti con la criminalità
organizzata esterna, ha annullato il decreto ministeriale medesimo emesso
il 12/12/2002. Oltre al testo dell'ordinanza, è presente un commento
di C. Iacomino: Legge penitenziaria, articolo 41-bis: diritti del detenuto
ed esigenze di tutela della collettività.
Collocazione
Centro Studi: 5487C
Magistrato
di Sorveglianza di Cuneo
Decreto 29/5/2003
Contenuti del c.d. carcere duro (art. 41 bis O.P.) sono modificabili
dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 35 (O.P.) (I)
Con
questo decreto, il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha dichiarato l'illegittimità
della circolare n. 9578/2003 del D.A.P. laddove dispone che l'effettuazione
del colloquio telefonico mensile debba essere ancorata alla presenza di
particolari esigenze che debbono di volta in volta essere valutate e autorizzate
da parte delle autorità previste dall'art. 11 o.p., anziché
disporre che le autorizzazioni abbiano ad oggetto l'ammissione dei detenuti
alla fruizione mensile del colloquio. Ha dichiarato l'illegittimità
della prassi interpretativa che include che include nel tetto minimo delle
4 ore di permanenza all'aria aperta consentite dall'art. 2 quater lett.
F) o.p. le ore da trascorrere in locali interni di svago. Ha disposto
che la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo disapplichi nei confronti
dei reclamanti la circolare n. n. 9578/2003.
Collocazione
Centro Studi: H1219
Tribunale
di Napoli
Ordinanza n. 1719/03; depositata il 14 marzo
41bis arriva al vaglio della Consulta (Il)
Il
tribunale di Napoli ha sollevato la prima eccezione di incostituzionalità
sul nuovo 41bis. L'eccezione riguarda il fatto che i provvedimenti di
proroga del regime differenziato ex art. 41bis legge penitenziaria sono
prorogabili, purché non risulti che la capacità del detenuto
o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche
o eversive sia venuta meno.
Collocazione
Centro Studi: H0912
Tribunale
di sorveglianza di Napoli
Ordinanza 11 - 30/4/2002, n. 2846
Limiti all'applicazione del 41bis (I)
Oltre
al testo dell'ordinanza, è presente un commento di F. Piccirillo,
che evidenzia come la decisione si ponga in linea con la disciplina della
sospensione delle regole del trattamento penitenziario prevista dall'art.
41bis Op, completato di contenuti dalle varie decisioni della Corte costituzionale.
Collocazione
Centro Studi: H0107
Affidamento
in prova
Tribunale
di sorveglianza di Torino
Ordinanza 29/01/2008
Condannato tossicodipendente - affidamento in prova terapeutico
– presupposti
Secondo l'ordinanza, l'affidamento in prova per fini terapeutici
presuppone l'attualità dello stato di tossicodipendente del beneficiario,
per l'accertamento del quale il tribunale di sorveglianza rilasciata al
riguardato dallo struttura sanitaria pubblica (Ser.T.).
Collocazione
Centro Studi:
G7215
Gianfranco
Barbieri, Giuseppe Buffone
Affidamento in prova: il "cavallo di ritorno" attenua la gravità
del reato
Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, ordinanza 9/5/2006
Gli autori commentano un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
di Catanzaro che ha ritenuto concedibile l'affidamento in prova al servizio
sociale, nonostante la gravità della condanna riportata, strage,
qualora il reato sia stato commesso dall'agente per effetto dell'esasperazione
cui lo stesso è stato sottoposto a causa di continue vessazioni
subite per il cd. "cavallo di ritorno".
Collocazione
Centro Studi:
H7814
Mario
Griffo
Benefici penitenziari, passa la flessibilità
Articolo 58quater Op: una lettura costituzionalmente orientata
L'autore, nel commentare un'ordinanza del Tribunale militare
di sorveglianza pubblicata di seguito, si sofferma sulle modifiche introdotte
dalla ex Cirielli a riguardo dell'accesso ai benifici penitenziari. Il
Tribunale ha affermato la riproponibilità dell'istanza da parte
del condannato che, ammesso al beneficio dell'affidamento in prova, non
si sia presentato all'ente affidatario.
Collocazione Centro Studi: 8680C
Tribunale
di sorveglianza di Genova
Ordinanza 7/7/2004
Natura e contenuto dell'affidamento in prova
Il
Tribunale di Genova evidenzia come sia oggi incontestato che l'affidamento
in prova al servizio sociale sia una vera e propria pena. Pertanto l'affidamento
deve far fronte non più soltanto all'esigenza general-preventiva
e a quella rieducativa, ma anche a quella rieducativa e a quella riparatoria
o risarcitoria.
Collocazione
Centro Studi: H5719
Braccialetto
elettronico 
Tribunale
di Napoli Sezione terza penale
Sentenza 6/2/2003
Allarme del braccialetto elettronico non è prova dell'evasione
(L')
Secondo
il tribunale di Napoli, non può essere contestato il reato di evasione
ad un detenuto agli arresti domiciliari il cui braccialetto elettronico
dia per qualche minuto la segnalazione d'allarme. Solo la constatazione
diretta da parte delle forze dell'ordine dell'assenza da casa del detenuto
costituisce piena prova dell'avvenuta evasione.
Collocazione
Centro Studi: H0612
Collaboratori
di giustizia e benefici penitenziari
Tribunale
di sorveglianza di Napoli
Ordinanza 26/1/2004, n. 764
Sanzioni sostitutive e programmi
di protezione
Due
i principi affermati dall'ordinanza: competente a decidere sull'applicazione
della sanzione sostitutiva a persona sottoposta a misure di protezione
non è il tribunale del luogo in cui la persona "protetta" ha
eletto domicilio, ma quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pm che ha disposto la sospensione della pena; il programma
speciale di protezione non scavalca la legge "Simeone - Saraceni"
quando il familiare del pentito - a sua volta condannato - chiede la concessione
di una misura alternativa alla detenzione, applicandosi in questo caso
il principio della competenza territoriale introdotto
dalla legge 165/98. Oltre al testo dell'ordinanza è presente un
commento di A. Macchia: Sospensione della pena, una inutile distinzione
quella tra liberi e detenuti.
Collocazione Centro Studi: 5926C
L'ordinanza
del tribunale di sorveglianza di Milano pubblicata affronta il tema del
rapporto tra protezione e benefici penitenziari in maniera coerente con
la linea di distinzione tra momento premiale e momento tutorio che ispira
la proposta di riforma della disciplina legislative sui collaboratori
di giustizia. L'ordinanza è commentata da A. Maruccia.
Collocazione
Centro Studi: 0957C
Corte
Assise Roma
Ordinanza 14/5/2001
Applicazione della sanzione dell'isolamento diurno, benefici penitenziari
e progressione trattamentale. Una convivenza difficile
L'ordinanza
si segnala per aver affrontato alcuni dei problemi connessi alla incompatibilità
della sanzione dell'isolamento diurno con le forme extramurarie di trattamento
rieducativo. E' anche presente un breve commento di A. Marcheselli.
Collocazione
Centro Studi: G8013
Articolo
4-bis O.P.
Magistrato di Sorveglianza
Nuoro 18/6/2001 e Cass. Sez. I 14/11/2001, n. 45735, Caroppo (commento
di A. Marcheselli)
Cumulo materiale di pene per reati ostativi e non. Preventiva espiazione
della pena per il reato ostativo. Computo di detta pena anche ai fini
del raggiungimento della quota pena per il reato non ostativo?
I
provvedimenti riportati riguardano le condizioni in punto pena che devono
ricorrere affinché il detenuto per gravi reati, quali associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, possa usufruire delle misure
alternative al carcere.
Collocazione Centro Studi: G8409
Controllo
corrispondenza
Tribunale
di sorveglianza di Torino
Ordinanza 14/12/2004
Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario -
Modalità del trattamento - Corrispondenza - Sottoponibilità
al visto di controllo - Condizioni e limiti
Secondo
questa ordinanza deve essere affermata l'illegittimità di provvedimenti
che incidono sull'esercizio del diritto alla corrispondenza motivati sulla
ricorrenza del mero "sospetto" della sussistenza dei presupposti
normativi indicati e non fondati su elementi di valutazione concreti tali
da conferire un adeguato coefficiente di oggettività alle esigenze
e ragioni allegate dalla Direzione ai fini del vaglio dell'autorità
giudiziaria competente per la decisione in ordine all'adozione dei controlli
stessi.
Collocazione
Centro Studi: H5715
Differimento
pena/Detenzione domiciliare/Disagio psichico
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza n. 2514 + 2515/05
Pena e sistema penitenziario - Misure alternative alla detenzione
- Differimento della pena e detenzione domiciliare - Condizioni - Condizioni
di salute - Disagio psicologico - Criteri di valutazione - Fattispecie
Il
Tribunale di Torino, in conformità all'orientamento della Cassazione,
ha affermato che non è ammessa nè il differimento dell'esecuzione
della pena detentiva nè la concessione della detenzione domiciliare
nei confronti di chi è è affetto esclusivamente da sofferenza
psichica o anche da patologia psichiatrica che non determini altresì
una grave infermità fisica.
Collocazione
Centro Studi: H7108
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 13/1/2004
Differimento della pena o detenzione domiciliare, una scelta in
bilico tra ragioni di tutela della collettività ed esigenze di
cura della salute del condannato
Secondo
il Tribunale di Torino, in caso di grave quadro clinico tale da giustificare
alternativamente il ricorso all'istituto del differimento della pena o
la concessione della detenzione domiciliare, prevale la valutazione della
pericolosità sociale e dell'affidabilità del condannato.
Oltre al testo del provvedimento, è presente un commento di F.
Portelli.
Collocazione
Centro Studi: H4707
Evasione
Tribunale
di Genova
Sentenza depositata il 21/1/2003
Arresti domiciliari e lavoro esterno: se gli orari di rientro non sono
indicati subentra la normale diligenza del detenuto
Secondo
il Tribunale di Genova, il condannato agli arresti domiciliari, con autorizzazione
a svolgere all'esterno attività lavorativa, deve conoscere con
precisione gli orari di uscita e di rientro nella propria abitazione,
per non rischiare di scivolare nel reato di evasione.
Collocazione
Centro Studi: H0317
Ex
Cirielli
Carlo
Rinaldi
Così l'ex Cirielli danneggia il condannato. Tempus regit actum:
regola confermata
Recidiva è "applicata" anche se non implica aumenti
di pena (La)
L'autore commenta un'ordinanza del Tribunale di Napoli,
di seguito pubblicata, che ha affermato che la riforma dell'ex Cirielli,
nella parte in cui esclude la sospensione dell'esecuzione della pena nei
confronti dei recidivi reiterati si applica agli ordini di carcerazione
posti in esecuzione dopo l'entrata in vigore della L. 251/05, a nulla
rilevando che il reato sia stato commesso anteriormente a tale data.
Collocazione Centro Studi: 9022C
Tribunale
di Sorveglianza di Cagliari
Ordinanza 12/1/2006
Secondo l'ordinanza la disciplina delle misure alternative
introdotto dalla cd. ex Cirielli ed in particolare le fattispecie impeditive,
entrate in vigore nel tempo intercorso fra la proposizione dell'istanza
e la decisione, non possono trovare applicazione ai fini della concessione
della misura.
Collocazione Centro Studi: H7408
Tribunale
Sorveglianza di Sassari
Ordinanza 22/12/2005
Secondo il Tribunale le nuove misure in materia di recidiva
reiterata, ostative alla concessione delle misure alternative, trovano
applicazione solo ove questa sia stata dichiarata e applicata dopo l'8/12/2005
(data di entrata in vigore della ex Cirielli).
Collocazione Centro Studi: H7424
Tribunale
di Trani Sezione Distaccata di Andria
Provvedimento del Giudice dell'Esecuzione Penale nel proc. n. 31/06 R.
Es. P.M.
Prima applicazione della ex Cirielli - Applicazione della recidiva
- significato da attribuire al termine "applicare"
Con questo provvedimento il Tribunale è andato in
contrario avviso rispetto alla Procura, revocando l'ordine di esecuzione
a persona che condannata con la contestazione della recidiva reiterata
in epoca antecedente all'entrata in vigore della ex Cirielli.
Collocazione Centro Studi: G7712
Tribunale
di Napoli
Decreto 3/3/2006
Secondo il Tribunale di Napoli le modifiche peggiorative
introdotte dalla ex Cirielli in materia di sospensione dell'ordine di
esecuzione nei confronti dei recidivi reiterati possono applicarsi solo
per i condannati per i quali tale recidiva sia stata dichiarata e applicata
a partire dell'8/12/2005.
Collocazione Centro Studi: H2007
Tribunale
di Napoli Sezione di Marano
Ordinanza 15 - 20/2/2006
Il provvedimento riassume le problematiche inerenti alle
modifiche dell'art. 656 cpp circa il divieto di sospensione per i c. superrecidivi
introdotto dall'art. 9 L. 251/05 (ex Cirielli).
Collocazione Centro Studi: F9419
HIV
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza n. 8695/00 del 28/11/2000
Secondo
il Tribunale di Torino, il differimento dell'esecuzione della pena può
applicarsi qualora lo stato della patologia sia tale da elidere la pericolosità
del soggetto ed escludere che lo stesso avverta l'effetto della pena,
nel rispetto del principio di certezza dell'esecuzione penale e di uguaglianza
tra tutti i cittadini. Al fine di decidere sull'istanza di differimento
della pena nei confronti di condannato affetto da AIDS, il Tribunale di
Sorveglianza è pertanto chiamato ad effettuare un delicato bilanciamento
tra la pericolosità sociale del condannato e l'efficacia inibente
che la patologia dalla quale è affetto esplica su quella, al fine
di verificare se l'elisione della pericolosità e l'inefficacia
rieducativa dell'espiazione della pena in carcere consentano di derogare
al principio di certezza dell'esecuzione delle condanne penali.
Collocazione
Centro Studi: H1816
Magistrato
di Sorveglianza di Sassari
Ordinanza 4/2/2003
Differimento della pena ai sensi dell'art. 146 c.p. per il caso di
infezione da Hiv
L'ordinanza
affronta uno dei nodi problematici relativi alla norma di cui all'art.
146 c.p. Se cioè il presupposto relativo allo stato di avanzamento
della malattia e la non rispondenza alle cure si applichino solo alle
affezioni diverse dall'infezione HIV e Aids conclamati, o viceversa abbiano
portata generale. L'ordinanza aderisce alla tesi della portata generale.
Collocazione
Centro Studi: H1107
Impossibilità
di collaborazione
Tribunale
di sorveglianza di Torino
Ordinanza 27/11/2007
Associazione mafiosa: niente permessi premio se anche i "reati
satellite" puntavano ad aiutare il clan
Secondo il tribunale di Torino, chi gestisce il libro-mastro
dei pagamenti del pizzo all'interno di un clan mafioso non può
essere considerato un "pesce piccolo" e dunque non può
invocare l'impossibilità della collaborazione con la giustizia
per la limitata partecipazione all'attività della cosca.
Collocazione
Centro Studi: H9118
Tribunale
di sorveglianza di Sassari
Ordinanza 18/10/2007
Accertamento della impossibilità della collaborazione
Il Tribunale ha accolto l'istanza del ricorrente in quanto
lo stesso, in considerazione della sua posizione nell'ambito del reato
posto in essere (sequestro di persona) non ha avuto la possibilità
di prestare un utile collaborazione con la giustizia: stante il ruolo
da lui svolto non gli fu consentito di conoscere quegli elementi rimasti
oscuri nel corso del giudizio.
Indultino
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 11/06/2008
Ordinamento penitenziario - sospensione condizionata della parte
finale della pena detentiva - concessione del benefico - discrezionalità
– criteri
Per il Tribunale, la concessione del beneficio della sospensione
condizionata dell'esecuzione della pena residua (cd indultino) dipende
dagli stessi elementi rilevanti ai fini dell'applicazione delle altre
misure alternative alla detenzione, e, in particolare, dell'eventuale
previa esperienza di permessi premiali.
Collocazione
Centro Studi: G5404
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza n. 635/05RG
Pene e sistema penitenziario - Sospensione condizionata della
pena (c.d. indultino) - Presupposti - disponibilità in capo al
condannato di domicilio idoneo - Necessità - Fattispecie
Collocazione
Centro Studi: H6421
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 3/12/2003
Carceri e sistema penitenziario - Misure alternative alla detenzione
e remissione del debito - In genere - Sospensione condizionata della pena,
c.d. indultino
Secondo
il tribunale di Torino l'esistenza di un carico pendente nei confronti
dell'istante non può rilevare ai fini della decisione in ordine
all'applicabilità o meno del beneficio previsto dalla L. 207/2003.
Nell'applicazione dell'"indultino", le esigenze di prevenzione
speciale devono essere adeguatamente garantite con la predisposizione
di severe prescrizioni.
Collocazione
Centro Studi: H4506
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 19/11/2003
Pena - Esecuzione della pena - Pena detentiva - In genere - Sospensione
condizionata della pena - Computo della custodia cautelare espiata - Criterio
quantitativo
Ai
fini della sospensione condizionata della pena (indultino) è possibile
computare il periodo di custodia cautelare direttamente al reato ostativo
anche se inizialmente era stato aggregato al definitivo di altro reato,
non ostativo; ciò in quanto sia l'imputazione ai sensi dell'art.
657 cpp che il computo della pena ai fini della liberazione anticipata
rispondono solo ad un criterio quantitativo e non qualitativo.
Collocazione
Centro Studi: H4507
Tribunale
di Sorveglianza di Alessandria
Ordinanza 13/11/2003
Pena - Esecuzione della pena - Pena detentiva - In genere - Sospensione
condizionata della pena - Misure alternative alla detenzione - Attuali
o revocate per abusi - Inammissibilità
La
sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena
detentiva ai sensi della L. 207/2003 non può essere concessa non
solo a coloro che abbiano già in atto una misura alternativa alla
detenzione al momento della decisione del magistrato di sorveglianza,
ma anche a coloro cui la misura sia stata in precedenza revocata per gli
abusi commessi.
Collocazione
Centro Studi: H4509
Tribunale
di sorveglianza di Torino
Ordinanza 13/1/2004
Ancora in tema di indultino e revoca di misure alternative
Il
Tribunale evidenzia come, se uno degli scopi della legge 207/03 sia quello
dello sfoltimento della popolazione detenuta, tuttavia altra esigenza
equiordinata della legge sia l'attenzione alle istanze di prevenzione
generale. Vi è dunque l'esigenza di garantire la sicurezza pubblica
con l'evitare la reimmessione in libertà di condannati di significativa
pericolosità sociale, quali possono essere considerati quanti si
siano visti revocare la misura alternativa in carcere.
Collocazione
Centro Studi: H3304
Cremonesi
L.
Indultino: margini di applicazione sempre più ristretti
L'autore
commenta una serie di ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Milano
(si tratta di 4 ordinanze presenti all'interno del documento) con cui
è stata negata l'inammissibilità delle richieste di sospensione
condizionata della esecuzione della pena (indultino), presentate da persone
che avevano in corso la detenzione domiciliare o che si trovavano agli
arresti domiciliari. L'autore si sofferma in particolare sul rapporto
tra "indultino" e misure alternative.
Collocazione
Centro Studi: H2134
Magistrato
di Sorveglianza di Vercelli
Ordinanza 24/9/2003
Indultino e soggetti in arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656
comma 10 c.p.p.
Il
Magistrato ha ritenuto la detenzione domiciliare ex art. 656 c.p.p. non
assimilabile ad una misura alternativa alla detenzione, ostativa alla
concessione del cd. indultino, ed ha quindi ammesso il condannato all'applicazione
condizionata della pena ex art. 1 L. 207/03.
Collocazione
Centro Studi: H2206
Magistrato
di Sorveglianza Vercelli
Ordinanza 18/9/2003
Indultino e pena per reati ostativi: scioglimento del cumulo?
Caso
relativo a persona condannata a 11 anni e mesi 1: 10 anni per il reato
ex art. 74 stup, 1 anno e 1 mese per quello ex art. 73; già scontata
la pena per il reato ostativo; di conseguenza, sarebbe stato maturato
il diritto alla concessione della sospensione condizionata della pena.
Il magistrato ha affrontato la questione della scissione della pena cumulata
(dalla Procura generale di Torino) al fine dell'imputazione della parte
di pena già espiata al reato ostativo e quella dei criteri da adottare
per il calcolo della quota-parte di pena che deve essere espiata ai fini
dell'ammissione al beneficio. La decisione finale è stata nel senso
dell'ammissione al beneficio.
Collocazione
Centro Studi: H2123
Indulto
Tribunale
di Napoli, ufficio Gip, sezione IV
Sentenza 13/07/2007
Indulto, casi di esclusione, reati aggravati dal metodo mafioso,
tentativo
Il tribunale ha escluso l'applicazione dell'indulto nel caso di illeciti
commessi con l'aggravante del metodo mafioso, anche in caso di ipotesi
solo tentata.
Collocazione
Centro Studi: H8924
Liberazione
anticipata 
Tribunale
di sorveglianza di Torino
Ordinanza 26/3/2002
Liberazione anticipata: il dogma della semestralizzazione
La
pronuncia decide un reclamo avverso un'ordinanza del magistrato di sorveglianza
reiettiva di un'istanza di riduzione della pena, formulata ai sensi dell'art.
54 L. 354/75, a motivo della commissione di un reato da parte del condannato
in epoca successiva al semestre in rapporto al quale il beneficio era
stato richiesto. L'ordinanza ha ritenuto consentita la valorizzazione
anche di episodi significativi verificatisi successivamente al semestre
in valutazione, qualora, come nel caso della perpetrazione di fatti-reato,
la carica antisociale che incorporano li renda suscettibili di riverberare
negativamente sull'accertamento dell'effettiva adesione del condannato
all'opera di rieducazione. All'ordinanza segue una nota di F. Fiorentin.
Collocazione
Centro Studi: H0822
Tribunale
di Sorveglianza di Venezia
Ordinanza 15/4/2003
Liberazione anticipata e affidamento terapeutico
Con
questa ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia esamina il problema
della compatibilità tra il beneficio della riduzione della pena
per liberazione anticipata e l'affidamento in prova in casi particolari,
previsto dall'art. 94 dpr 309/900 (cd. affidamento terapeutico per soggetti
tossicodipendenti). Il collegio veneto ha concluso per l'incompatibilità
dei due istituti.
Collocazione
Centro Studi: H1422
Magistrato
di sorveglianza di Alessandria
Ordinanza 5/2/2003
Liberazione anticipata e affidati in prova, primi orientamenti interpretativi
Si
tratta delle prime applicazioni della legge 277/02, di riforma della liberazione
anticipata. Nel caso di specie, si è trattato di provvedimento
reiettivo sulla base della considerazione che il presupposto della misura
nei confronti degli affidati in prova è differenziato e maggiormente
pregnante.
Collocazione
Centro Studi: H0613
Tribunale
di sorveglianza di Napoli
Ordinanza n. 81/54/03
Liberazione anticipata: i dubbi di costituzionalità
Per
il Tribunale di Napoli, sussiste il dubbio di legittimità costituzionale
del nuovo articolo 69bis dell'ordinamento penitenziario, introdotto dalla
legge 277/02, nella parte in cui stabilisce che il magistrato di sorveglianza
provvede senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata
al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa. Secondo il
Tribunale, con l'ingresso di tale procedura risulta fortemente limitato
il diritto di difesa del detenuto.
Collocazione
Centro Studi: H0901
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 23/10/2004
Liberazione anticipata e commissione di delitti dopo la scarcerazione
Il
Tribunale ha confermato l'ordinanza con cui il condannato si è
visto respingere l'istanza di liberazione anticipata in ragione della
ricaduta nel delitto posteriormente all'espiato.
Collocazione
Centro Studi: H5511
Libertà
controllata
Magistrato
di Sorveglianza di Alessandria
Ordinanza 13/11/2003
Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Libertà
controllata - Quale conversione di pena pecuniaria non eseguita - Ulteriore
trasformazione in lavoro sostitutivo – Possibilità
Anche
se la legge prevede la possibile applicazione del lavoro sostitutivo,
su opzione dell'interessato, solo al momento della decisione del magistrato
di sorveglianza in punto sorte della pena pecuniaria ineseguibile per
insolvibilità, la trasformazione della libertà controllata
in quest'ultima misura sostitutiva deve comunque ritenersi possibile anche
in corso di esecuzione.
Collocazione
Centro Studi: H4510
Tribunale
di sorveglianza di Venezia
Ordinanza 7711/2003, n. 4118
Difficile appartenenza dogmatica del cd. "indultino"
(La)
Secondo
il tribunale di Venezia l'art. 1 comma 3 lett. d) L. 207/2003 deve essere
interpretato nel senso che il cd. "indultino" è inapplicabile
solo se il condannato sia ammesso alle misure alternative nel momento
del vigore della legge stessa. La revoca di una misura prima concessa
non implica il divieto di concessione dell'"indultino" che per
definizione appare sganciato da ogni logica anche latamente trattamentale.
Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di F. Consulich.
Collocazione
Centro Studi: H4514
Mass
media
Tribunale
di Milano Sezione I civile
Decreto 26/6/2003
Pubblicare le foto tessera degli arrestati non è in contrasto
con la legge sulla privacy
Secondo
il Tribunale di Milano, nel rispetto del diritto di cronaca possono essere
pubblicate fotografie di persone sottoposte a inchieste giudiziarie purché
non sia compromessa la dignità dei soggetti raffigurati. Oltre
al testo del decreto è presente un commento di C. Melzi d'Eril:
Le limitazioni all'attività giornalistica non possono essere estese
in via analogica.
Collocazione
Centro Studi: 5142C
Misure
alternative alla detenzione e "colletti bianchi"
Cesaris
L. (A cura di)
Giurisprudenza di merito
L'autrice
commenta una serie di ordinanze, pubblicate nello stesso numero della
rivista, che hanno affrontato il problema della funzione svolta dall'affidamento
in prova al servizio sociale, nonché quello degli elementi sulla
base dei quali formulare il giudizio circa la concedibilità della
misura. Particolare attenzione rivolge l'autrice alla concedibilità
delle misure ai cd. "colletti bianchi". Si segnalano due, tra le ordinanze,
una riguardante la concedibilità della misura ad uno dei partecipanti
all'assalto al campanile di San Marco, l'altra in materia di concedibilità
della misura a soggetto responsabile di violenza sessuale.
Collocazione
Centro Studi: 5353C
Sono
pubblicate e commentate due ordinanze del tribunale di sorveglianza di
Milano (11/02/1998 - cond. L. Ligresti; 04/03/1998 - cond. Schemmari),
che si inseriscono in un più ampio gruppo di decisioni del tribunale
milanese inerenti richieste di affidamento formulate da "colletti bianchi".
Si caratterizzano per lo sforzo di porre alcune regole generali per risolvere
i problemi relativi ai criteri per l'accesso alla misura alternativa e
alla formulazione di prescrizioni rieducative, al fine di regolamentare
in modo più possibile omogeneo i numerosi casi che vengono portati
all'attenzione dell'ufficio sull'onda di "Tangentopoli".
Collocazione
Centro Studi: 6349B
Tribunale
sorveglianza Milano
Ordinanza 6/10/1999 - ric. Forlani
Colletti bianchi e affidamento in prova: verso una nuova concezione?
Oltre
al testo dell'ordinanza è presente un commento di M. Tirelli, magistrato.
Si tratta di un'ordinanza in materia di concessione delle misure alternative
al carcere nei confronti di un ex esponente politico.
Collocazione
Centro Studi: 6328B
Tribunale
sorveglianza Milano
Ordinanza 10/2/2000 - pres. Maccora - est. Corbo - cond. Curtò
Misure alternative e "colletti bianchi"
L'ordinanza
è commentata da F. Pironti, "Misure alternative e colletti bianchi.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano insiste". L'ordinanza ha riguardato
un ex magistrato coinvolto dall'inchiesta "Mani pulite" di Milano, ritenendo
di doversi escludere la possibilità di concedere l'affidamento
in prova quando manca nel condannato ogni rivisitazione del passato, volta
alla rielaborazione dell'atteggiamento mentale che fu causa della condotta
illecita. Nel commento viene descritto il modo in cui la magistratura
di sorveglianza di Milano ha affrontato il tema della concedibilità
dell'affidamento in prova ai "colletti bianchi", alla luce delle indicazioni
della Corte di cassazione.
Collocazione
Centro Studi: 6131B
Tribunale
Sorveglianza Milano
Ordinanza 10/6/1999 - Pres. Minale - est. Maccora
Tribunale di sorveglianza del distretto della Corte d'appello di Trieste
Ordinanza 19/2/2002
Misure alternative nei confronti dei c.d. Colletti Bianchi. Orientamenti
innovativi
L'ordinanza
riguardava il caso di un imprenditore condannato per reati societari e
tributari. Il condannato ha avanzato richiesta di affidamento in prova
e detenzione domiciliare. Il tribunale ha rigettato l'istanza, per la
gravità dei reati commessi, l'entità considerevole della
pena da espiare, la mancanza del benché minimo risarcimento, l'assenza
di rivisitazione critica delle condotte delittuose, la prosecuzione della
stessa attività professionale che ha occasionato la commissione
dei numerosi fatti di reato.
Collocazione
Centro Studi: G8912
Misure
alternative e ravvedimento
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 23/11/2004
Ravvedimento del condannato e misure alternative
Il
condannato ha fatto istanza di concessione dell'affidamento il prova al
servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione
condizionale. Il Tribunale ha respinto l'istanza in quanto non è
stato raggiunto il pieno accertamento dell'avvenuto ravvedimento del condannato,
come prevede l'art. 176 cp per la liberazione condizionale e l'art. 27
dpr 230/00, per le altre misure, ai fini della concessione dei benefici
penitenziari.
Collocazione
Centro Studi: H5509
Permesso
Magistrato
di Sorveglianza per circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria, Tortona
e Acqui Terme
Decreto 20/02/2008
Ordinamento penitenziario - benefici penitenziari - permessi ordinari
- presupposti - evento grave – fattispecie
Per il giudice, anche in applicazione dell'art. 9 Convenzione
New York sui diritti del fanciullo, l'evento familiare di particolare
gravità, che legittima la concessione del permesso ex art. 30 OP,
può essere rappresentato dal concreto pericolo di recisione definitiva
del rapporto personale ed affettivo tra il detenuto e la prole minorenne,
alla quale il giudice minorile abbia vietato di visitare il padre in carcere.
Collocazione
Centro Studi: H7502
Registrazioni
di colloqui tra detenuti e processo penale
Sono
presenti i seguenti contributi: Registrazioni di colloqui tra detenuti
e processo penale. Presentazione di L. Pepino; Tribunale Torino, sez.
1^ pen., 11/04/1986; Corte appello Torino sez. 1^ pen., 15/05/1987; Tribunale
di Torino, sez. 5^ pen., 06/07/1987; Registrazioni di colloqui tra detenuti
e uso processuale, di S. Ercoli. Le ordinanze qui pubblicate rivestono
particolare interesse perché si misurano, con opposti risultati,
col dibattuto problema della utilizzabilità processuale delle riproduzioni
foniche di colloqui tra persone presenti. Nell'estate del 1983 un esponente
di rilievo della malavita organizzata torinese, M.F., detenuto presso
il carcere di Torino, decide di collaborare con gli inquirenti, anche
registrando, tramite un piccolo apparecchio fornitogli dalla polizia,
colloqui da lui avuti presso il centro clinico del carcere con altri detenuti
in ordine ai più rilevanti fatti criminosi che avevano sconvolto
la vita torinese negli ultimi anni.
Collocazione
Centro Studi: 0158C
Salute
Tribunale
di Roma, Sezione II civile
Sentenza 03/09/2007
Solo quando la sorveglianza speciale è carente la Pubblica
Amministrazione risponde del detenuto morto per droga
Il tribunale ha affermato che il comportamento della direzione
di una casa circondariale per non aver adeguatamente vigilato sulla presenza
di droga all'interno del carcere è censurabile solo nella misura
in cui sia provato che il detenuto, deceduto a seguito dell'assunzione
di sostanze stupefacenti, si trovasse in condizioni tali da rendere necessario
sottoporlo a un regime di sorveglianza speciale e che tali cautele non
siano state colpevolmente adottate dalla direzione. E' presente un commento
di F. Martini: Possibile censurare l'autorità carceraria sotto
il profilo della responsabilità aquiliana.
Collocazione
Centro Studi: 0633D
Tribunale
di Ragusa
Sentenza 06/04/2006, n. 251
Responsabilità del medico penitenziario (La)
Il Tribunale non solo ha ritenuto penalmente responsabile
della morte di un detenuto il medico penitenziario per aver omesso di
sottoporlo a visita nonostante le sue continue richieste, ma ha anche
affermato la responsabilità civile del ministero della Giustizia.
Oltre al testo della sentenza è presente un commento di Alessia
Sorgato: La tutela della salute del recluso.
Collocazione
Centro Studi: 9842C
Tribunale
di Roma Sezione X
Ordinanza 23/11/2005
Custodia cautelare in carcere è applicabile all'imputata
incinta (La)
Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di C. Lenzini:
Applicazione della custodia cautelare in carcere alla donna incinta. L'autore
presenta lo stato della giurisprudenza per quanto riguarda l'applicazione
della custodia cautelare in carcere alla donna in gravidanza.
Collocazione Centro Studi: 8735C
Trattamento
del tossicodipendente
Tribunale
di sorveglianza di Firenze
Ordinanza 14/7/2005
Affidamento terapeutico. Incostituzionale il limite di due concessioni?
Con questa ordinanza il Tribunale ha sollevato questione
di legittimità della norma di cui al v co. dell'art. 94 DPR 309/90,
secondo cui l'affidamento non può essere disposto per più
di due volte, per violazione degli artt., 27 comma 3 e 32 Costituzione.
Collocazione Centro Studi: H7324
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 23/11/2004
Limiti della valutazione del Tribunale di Sorveglianza sull'idoneità
del programma terapeutico
Per
il Tribunale di Torino, l'autorità giudiziaria non può limitarsi
ad una acritica accettazione del programma terapeutico proposto dal Sert,
ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale del
detenuto tossicodipendente: il tribunale è tenuto ad operare una
complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità
del programma proposto, tenuto conto della pericolosità del condannato
e della attitudine del trattamento a realizzare il suo effettivo reinserimento
nella società.
Collocazione
Centro Studi: H5620
Tribunale
di sorveglianza di Torino
Ordinanza 21/10/2003
Affidamento in prova del condannato tossicodipendente: i poteri del
Tribunale di Sorveglianza
Il
Tribunale ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio sociale
non ritenendo sussistente una reale volontà di affrontare il problema
della tossicodipendenza da parte dell'istante che, al momento della richiesta,
non è risultato essere in grado di reggere l'impatto con il notevole
impegno richiesto dalla misura alternativa richiesta.
Collocazione
Centro Studi: H2522
Tribunale
di Sorveglianza di Torino
Ordinanza 19/11/2002, n. 9445-46-47/01 R.G.
Esecuzione penitenziaria - misure alternative alla detenzione -sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva (art. 90 D.P.R. 309/90) e affidamento
in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/90) - criteri di scelta
della misura
Per
il Tribunale di Torino, nella scelta tra la sospensione dell'esecuzione
della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi
in relazione al proprio stato di tossicodipendenza e quello dell'affidamento
in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti,
il criterio da seguire deve basarsi sulla valutazione della pericolosità
sociale e del livello di affidabilità del condannato. Per cui,
dovrà darsi luogo alla sospensione in caso di soggetto che appaia
dotato di capacità di autocontrollo tale da consentirgli una gestione
autonoma del programma di recupero. Dovrà preferirsi l'affidamento
terapeutico quando appaia probabile che il soggetto non sia in grado di
sottostare al programma riabilitativo se non quando affidato ad una struttura
che lo segua e lo controlli.
Collocazione
Centro Studi: H1723
Tribunale
di Sorveglianza di Roma
Ordinanza 14/3/2002
Con
questa ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato l'estinzione
della pena detentiva e pecuniaria, nonché degli effetti penali
di cui alla condanna, nei confronti di un ex tossicomane, al momento della
pronuncia dell'ordinanza operatore presso Villa Maraini di Roma. L'ordinanza
è stata accolta con viva soddisfazione da parte di Villa Maraini,
che attraverso un comunicato stampa, allegato al documento, ha rilevato
l'importanza dell'annullamento della pena pecuniaria.
Collocazione
Centro Studi: H0915
Trattamento
penitenziario
Magistrato
di sorveglianza di Nuoro
Ordinanza 21/1/2003
Carceri e sistema penitenziario - Trattamento penitenziario - Modalità
del trattamento - Colloqui, corrispondenza, informazione - Colloqui telefonici
Per
il magistrato di sorveglianza di Nuoro, il regime dei colloqui degli imputati
e diverso da quello dei condannati in via definitiva ed il nuovo Regolamento
si applica in questa materia a coloro che sono stati condannati con sentenza
passata in giudicato e ristretti dopo la sua entrata in vigore (fattispecie
in cui il ricorrente lamentava un diverso regime di corrispondenza telefonica
di cui beneficiava perchè ristretto in istituto in base ad un provvedimento
di custodia cautelare).
Collocazione
Centro Studi: H2011
Magistrato
di sorveglianza di Vercelli
Sentenza 17/4/2003
Trattamento penitenziario ê Perquisizioni
Il
magistrato di sorveglianza di Vercelli evidenzia come le perquisizioni
ammesse negli istituti penitenziari sono disciplinate dagli artt. 34 l.
354/75 e 74 DPR 230/2000 e possono essere effettuate per motivi di sicurezza
e devono essere svolte nel pieno rispetto della personalità.
Collocazione
Centro Studi: H2012
Tribunale
di sorveglianza di Firenze
Ordinanza 13/5/2003
Permessi premio - Reclamo - Q.l.c. dell'art. 4.1 della legge 23/12/2002,
n. 279, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui all'art.
1 non si applichino ai condannati per reati già compresi nel testo
previgente dell'art. 4 bis, comma 1, primo periodo della legge 26/7/1975,
n. 354 e commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge 8/6/1992,
n. 306 - Manifesta infondatezza
Collocazione
Centro Studi: H2013
Violenza
sessuale
Tribunale
della Spezia Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Ordinanza 16/12/2004
Reati di violenza sessuale e art. 4 bis O.P.
Secondo
il Gip di La Spezia, deve ritenersi che tra i delitti ostativi alla concessione
della sospensione dell'esecuzione, richiamati dall'art. 656 c.p.p. con
riferimento all'art. 4 bis, non rientrano quelli di violenza sessuale
non connessi con il delitto associativo di cui all'art. 416 c.p. Per tale
motivo ha disposto la temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione.
Collocazione
Centro Studi: G4035
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