| GIURISPRUDENZA
DI MERITO
(aggiornato
a febbraio 2008)
CIVILE
Adozione
Corte
di appello di Potenza - Sezione specializzata per il minorenni
Sentenza 18/5 - 9/6/2005
Presenza di parenti non evita l'adottabilità del minore
(La)
La Corte ha affermato che la mera circostanza che uno dei
parenti del minore si dichiari disponibile ad accoglierlo non è
ostativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità (i parenti
sono stati ritenuti inidonei in quanto avevano colpevolmente trascurato
per lungo tempo di occuparsi dei minori, ed anzi e fronte dei accertati
abusi genitoriali avevano dinnanzi alle autorità cercato di proteggere
i genitori stessi). Oltre al testo della sentenza, è presente un
commento di C. Cascone: Quei tre minori sottratti ai genitori-orchi. Se
l'affidamento a estranei è una salvezza.
Collocazione Centro Studi: 7530C
Corte
di appello di Potenza - Sezione specializzata per i minorenni
Sentenza 18/5 - 9/6/2005
Minore in stato di abbandono e diritto ad avere una famiglia
Oltre
al testo della sentenza è presente un commento di C. Cascone. La
Corte di appello di Potenza, esaminando una delicata questione di minori
allontanati dal nucleo familiare d'origine, ha ribadito quelli che sono
ormai principi consolidati in materia di accertamento dello stato di abbandono
dei minori ai fini della declaratoria di adottabilità degli stessi.
Collocazione
Centro Studi: H7106
Tribunale
per i minorenni dell'Abruzzo
10 aprile 2003 - Pres. Est. Manera
Dichiarazione dello stato di adottabilità - Opposizione
- Stato di tossicodipendenza della madre
La
situazione di abbandono giustificativa della dichiarazione di adottabilità
deve essere riscontrata con riguardo alle circostanze pregresse e a quelle
presenti e attuali al momento della dichiarazione: in presenza di una
reiterata condotta inaffidabile che evidenzia la fragilità della
figura materna, il completo disinteresse verso il minore, è innegabile
la sussistenza dello stato di abbandono del minore, onde deve rigettarsi
l'opposizione allo stato di adottabilità.
Collocazione
Centro Studi: 6110C
Tribunale
per i minorenni di Trento
Decr. 11 marzo 2002
Adozione - Coniugi italiani (minore marocchino affidato, ai sensi
e per gli effetti dell'istituto della Kafalah)
Poichè
l'istituto della Kafalah non è equiparabile nè all'adozione
legittimante nè all'affidamento a questa preordinato, non può
essere dichiarato efficace in Italia un provvedimento marocchino che ai
sensi e per gli effetti della Kafalah abbia disposto l'affidamento ad
una coppia di coniugi italiani di un minore marocchino abitante con gli
affidatari in territorio italiano. Oltre al testo del decreto, è
presente un commento di Annamaria Galoppini: L'adozione del piccolo marocchino,
ovvero gli scherzi dell'eurocentrismo. Il contributo si articola nei seguenti
punti: l'impossibile adozione del minorenne islamico; la soluzione eurocentrica
e i suoi limiti; il sistema islamico della filiazione e la Kafalah; la
Kafalah nel sistema delle c.d. adozioni claudicanti; la Kafalah e l'ordinamento
italiano.
Collocazione
Centro Studi: 6111C
Corte
di Appello Sez. Minor. di Perugia
Sentenza 4/12/2003
Adozione - Minori - Stato di abbandono
Secondo
tale sentenza, non sussiste lo stato di abbandono e va quindi revocata
la dichiarazione di adottabilità qualora è da presumere
che la pur totale, costante, ininterrotta, prolungata assenza fattuale
ed effettiva dei genitori del minore sia stata determinata dal divieto
del tribunale dei minori di frequentare il figlio e da un carente intervento
dei Servizi sociali, non rilevando in contrario le fragilissime condizioni
psichiche della madre. Oltre al testo della sentenza è presente
un commento di G. Morani: Sui presupposti dello stato di abbandono di
minori e sulle condizioni per la declaratoria di adottabilità:
un'ardita decisione di merito in contrasto con gli univoci contributi
dottrinali e giurisprudenziali in subiecta materia.
Collocazione
Centro Studi: 6789C
Tribunale
per i minorenni di Bologna Tribunale per i minorenni di Salerno
Provvedimento 7/2/2003 - 19/7/2002
Adozione in casi particolari
I
due provvedimenti hanno affrontato casi di adozione di minori bielorussi.
Entrambe sono commentate da L. Sacchetti: L'adozione semplice del minore
adottabile all'estero tra diritto e interesse. Sono entrambe da segnalarsi
perché hanno fatto ricorso all'art. 44 L. 184/83, la cd. "adozione
non legittimante", senza previa dichiarazione di adottabilità del
minore, allo scopo di permettere il consolidamento dei rapporti del minore
con le persone che già ne hanno la cura.
Collocazione
Centro Studi: G9931
App.
Genova - sez. min. - Pres. Burlo - est. Dogliotti
Ord. 01/12/1995
Negata adottabilità e ritorno del minore alla famiglia d'origine
L'ordinanza
della Corte d'appello di Genova si segnala perchè affronta il problema
del rapporto fra il provvedimento che nega la dichiarazione di adottabilità
e la situazione della famiglia d'origine rispetto al minore.
Collocazione
Centro Studi: 7025B
Tribunale
per i minorenni di Roma Pres. est. Fadiga
Ordinanza 19/11/1998
Adozione in casi particolari
Il
Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata, con riguardo all'art.
3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44
lett. c) legge n.184/83, nella parte in cui subordina alla constatata
impossibilità di un affidamento preadottivo l'adozione da parte
dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto con il minore
rapporti significativi.
Collocazione
Centro Studi: 0680C
Tribunale
per i minorenni di Perugia
Sentenza 20/7/1998
Adozione - stato di adottabilità - neonato figlio naturale -
minore neonato
La
sentenza risolve alcuni problemi ricorrenti in tema di adozione dei minori,
quali, in primo luogo, la definizione dello stato di abbandono e il conflitto
tra famiglia biologica e famiglia affidataria, che spesso danno luogo
a dilemmi laceranti. E' anche presente un commento di A. Galoppini, Qualche
riflessione sui problemi dell'adozione.
Collocazione
Centro Studi: 6033A
Corte
di appello di Perugia
Decreto 25/2/1998
Adozione internazionale - pregresso ma superato transessualismo del
partner maschile della coppia
Secondo
la Corte d'appello, i coniugi aspiranti all'adozione internazionale hanno
un concreto interesse giuridico a rimuovere quella parte della motivazione
del decreto dichiarativo della loro idoneità all'adozione di minori
stranieri, che, nel fare riferimento diffuso e dettagliato alla storia
personale di transessualismo del marito, è tanto pregiudizievole
agli istanti da rendere ineseguibile e privo di effetti il decreto di
idoneità nei cc.dd. Paesi del Terzo mondo, ove il decreto stesso
dovrebbe trovare attuazione. Oltre al testo del decreto, è presente
un commento di G. Morani, Interesse ad impugnare la motivazione di provvedimento
favorevole al ricorrente e poteri di controllo del giudice del reclamo.
Collocazione
Centro Studi: 9805A
Tribunale
per i minorenni de L'Aquila
Sentenza 29/12/1999
Adozione - Minore figlio legittimo totalmente trascurato dal padre
- Cronica condotta materna moralmente del tutto riprovevole
Secondo
questa decisione del Trib. Min. de L'Aquila, integra lo stato di abbandono,
rilevante ai fini dell'adozione di minore, la condotta di una madre, abbandonata
dal marito in quanto ninfomane, la quale conduca vita sregolata e dissoluta,
non esitando a far sì che il minore abbia ad assistere alle proprie
effusioni ed amplessi.
Collocazione
Centro Studi: 5026B
Richiedere
minori europei e privi di handicap non ostacola i giudizi sull'idoneità
all'adozione
Vengono
presentati e commentati, in maniera molto critica, due decreti, il primo
del Tribunale per i minorenni di Firenze (n. 1215 del 20/4/2001), il secondo
del Tribunale di Ancona (n. 76 del 25/1/2001). Tali decreti si caratterizzano,
secondo il commento di M. Orlandi (La possibilità di inserire indicazioni
nel decreto non può "sconfinare" in provvedimenti razzisti) per
aver inteso in maniera eccessivamente estensiva la facoltà di inserire
indicazioni nel decreto di idoneità all'adozione: infatti sembrano
contenere delle discriminazioni in base alla razza nei confronti di minori
stranieri abbandonati che potrebbero essere adottati in Italia, discriminazioni
che risultano incompatibili con l'articolo 3 della Costituzione.
Collocazione
Centro Studi: 0447C
Affidamento
Ciro
Cascone
Affidamento alternato? Una pia illusione. Duplica i problemi nella
gestione dei figli
Coppie separate e divorziate attendono da tempo la riforma (Le)
L'autore
commenta una sentenza del Tribunale di Messina che ha statuito che nel
caso di una situazione di conflittualità tra i coniugi, in via
di soluzione, costituisce misura idonea a tutelare l'interesse del minore
l'affidamento alternato. Si sofferma in particolare sulle esigenze di
riforma in materia.
Collocazione
Centro Studi: 6948C
Ciro
Cascone
Minori e la riforma dell'affidamento: tre anni dopo continuano
gli equivoci (I)
Ancora dubbi fra misure ex art. 330 Cc e legge 149/01
L'autore
commenta l'ordinanza 5/7/2004 della Corte di appello di Potenza, di seguito
pubblicata, che ha sancito che l'affidamento familiare, essendo finalizzato
al rientro del minore nella sua famiglia, non può essere sine die.
Collocazione
Centro Studi: 6673C
Affidamento
condiviso
Tribunale
per i minorenni di Roma
Decreto 12-17/07/2007 n. 4732
Misure subito esecutive per l'urgenza del rischio a cui è
esposto il minore
Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento
di A. Sansotta: Senza norme specifiche non si può procedere all'esecuzione
forzata.
Collocazione
Centro Studi: 0712D
Corte
d'appello di Potenza - Sezione civile
Decreto 7-14/11/2006
Conflittualità tra coniugi non basta a escludere l'affidamento
condiviso (La)
Oltre al testo del decreto è presente un commento
di M.C. Campagnoli: Anche i supporti extragiudiziari possono contribuire
ad affermare il nuovo istituto, in cui viene sostenuto il valore della
mediazione.
Collocazione
Centro Studi: 0512D
Tribunale
Napoli
Sentenza 28/06/2006
Affidamento dei figli - Presunta relazione omosessuale ostativa
all'affidamento – Irrilevanza
Il Tribunale di Napoli fa il punto sull'irrilevanza della
presunta omosessualità di uno dei genitori ai fini dell'ottenimento
dell'affidamento dei figli in caso di separazione (nel caso di specie
veniva sostenuta la condizione omosessuale della madre). Ha tuttavia escluso
l'affidamento condiviso in caso elevata conflittualità e di negazione
delle capacità genitoriali reciproche.
Collocazione
Centro Studi: H8601
Tribunale
di Milano
Affido condiviso: per i figli naturali la parola spetta
al giudice ordinario
Sono presenti due decreti del tribunale di Milano, l'uno che
ha esteso la competenza del magistrato ordinario anche alle cause relative
all'affido condiviso dei figli minorenni quando si tratti di figli naturali,
l'altro che ha invece ritenuto la competenza del tribunale per i minori.
Oltre ai testi dei decreti, è presente un commento di G. Dosi "Necessario
unificare le competenze all'interno dei conflitti familiari".
Collocazione
Centro Studi: 9124C
Corte
d'Appello di Ancona
Escluso l'affido condiviso quando è evidente la conflittualità
dei coniugi
E' presente il testo del decreto 22/11/2006 della Corte d'appello
d'Ancona, che ha affermato: in tema di affidamento dei figli minori, l'evidente
conflittualità tra i coniugi impedisce l'applicabilità dell'affidamento
condiviso. E' altresi presente un commento di A.R. Galluzzo, I genitori
devono tenere un comportamento compatibile con le finalità dell'istituto.
Sono inoltre presenti dei dati aggiornati sulla questione degli affidamenti.
Collocazione
Centro Studi: 9914C
Rita
Russo
Audizione del minore e accordi dei genitori, le prime applicazioni della
riforma
Tribunale di Messina, Sezione prima civile, decreto depositato
il 5/5/2006
L'autrice commenta una delle prime applicazioni della legge
in materia di affidamento congiunto del minore in caso di separazione,
che ha ritenuto il dovere di procedere ad audizione del minore nell'ambito
del giudizio di separazione.
Collocazione Centro Studi: F9425
Centri
di mediazione familiare
Tribunale
per i minorenni di Catanzaro
Decreto 28/11/2006
Coniuge affidatario deve contribuire al recupero
dell'altra figura genitoriale (Il)
Il tribunale ha affermato il dovere del genitore affidatario di cooperare
per la realizzazione del diritto di visita del coniuge non affidatario.
E' opportuno affidare il minore ai servizi sociali per la predisposizione
di un supporto psicologico diretto a far comprendere ai genitori l'importanza
del recupero del rapporto padre-figlio, attraverso la predisposizione
di un intervento di mediazione familiare. Oltre al decreto è presente
un commento di G. Trotta: Un diritto-dovere da esercitare non solo verso
i figli.
Collocazione
Centro Studi: 0018D
Tribunale
di Bari
Decreto 21/11/2000
Il
decreto muove dall'affermazione secondo cui il Tribunale ordinario, quando
opera nell'interesse dei minori, rientra nella categoria delle autorità
giudiziarie minorili e quindi può avvalersi dei servizi sociali
che assistono il giudice; pertanto può servirsi dei Centri di mediazione
familiare nella qualità di esperti nella regolazione delle crisi
coniugali. Oltre al testo del decreto, è presente un commento di
V. Sigillò: Il mediatore familiare può considerarsi ausiliario
(atipico) del giudice?
Collocazione
Centro Studi: 3390C
Convivenza
more uxorio
Tribunale
di Foggia
Decreto 9/8/2002
Convivenza more uxorio - Cessazione - Figli minori - Esigenze di mantenimento
- Casa familiare - Assegnazione al genitore naturale esercente la potestà
¡ Ammissibilità
Secondo
il Tribunale di Foggia, l'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi
di cessazione della convivenza more uxorio, allorché vi siano figli
minori, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio della responsabilità
genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione
alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione
di status. Oltre al testo del decreto, è presente un commento di
M.G. Cubeddu: Interessi di figli naturali e legittimi nell'assegnazione
della casa familiare.
Collocazione
Centro Studi: H3110
Diritto
all'educazione
Tribunale
per i minorenni de l'Aquila
Decreto 27/11/2002
Minore - Situazione conflittuale nei rapporti con i genitori - Ricovero
presso struttura educativo-assistenziale - Positivo inserimento nella
comunità della struttura ospite - Diritto del minore all'educazione
(matrice costituzionale del) - Proroga del ricovero oltre il termine del
raggiungimento della maggiore età (richiesta di) - Art. 23 l. 8/3/1975
n. 39 (applicabilità)
Secondo
il decreto, il diritto del minore ad essere educato (nell'accezione più
ampia di "educazione", come conseguimento del pieno sviluppo di una personalità
ben strutturata ed integrata nella società) ha matrice costituzionale
ed in ragione della rinnovata centralità del minore deve essere
garantito, se necessario, prorogando le misure educativo-assistenziali
anche oltre il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di specie,
si autorizza la permanenza presso comunità terapeutica "fino al
compimento del ventunesimo anno di età o almeno fino a quando la
giovane abbia acquistato una sufficiente, stabile autostima ed autonomia.
Collocazione
Centro Studi: 5662C
Figlio
di collaboratore di giustizia
Tribunale
per i minorenni di Cagliari
Decreto 8/08/1996 - pres. est. De Nicola
Oltre
al testo della sentenza, è presenta un breve commento dal titolo
"I pericoli per i figli di un collaborante".
Collocazione
Centro Studi: 5194B
Istituti
Corte
di appello di Caltanissetta sezione per i minorenni
Decreto 25/9 - 4/10/2001
Figli in istituto. per quanto tempo? Perchè?
Il
decreto si segnala in quanto evidenzia quanto sia pregiudizievole il ricovero
dei bambini in un istituto assistenziale, una soluzione purtroppo ancora
tradizionale in alcune regioni di Italia. A queste conclusioni la Corte
giunge attraverso il richiamo alla Carta europea dei diritti dell'uomo
e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Collocazione
Centro Studi: 4651C
Maltrattamenti
Tribunale
di Bari
Decreto 28/7/2004
Ordini di protezione e presupposti di applicabilità
Per
il tribunale di Bari, il presupposto per la concessione dell'ordine di
allontanamento, nell'ambito degli ordini di protezione, non è la
condotta in sè del convivente nei cui confronti si richiedono le
misure di protezione, ma l'esistenza di un pregiudizio grave all'integrità
fisica o morale ovvero alla libertà, patito da un familiare convivente,
imputabile in termini causali alla condotta dell'altro. Oltre al testo
del decreto è presente un commento di Francesco Agnino.
Collocazione
Centro Studi: H6020
Tribunale
per i minorenni de l'Aquila
Pronuncia 19/7/2002
Maltrattamenti indiretti
Secondo
tale pronuncia non solo gli abusi o i maltrattamenti commessi direttamente
sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti perpetrati nei confronti
di stretti congiunti a lui cari (quali la visione da parte del minore
di ripetute aggressioni fisiche alla madre da parte del padre) integrano
un vero e proprio abuso o maltrattamento del minore, tali da legittimare
l'immediato allontanamento del marito e padre dalla casa familiare. E'
anche presente un commento di C. Dolcini: L'allontanamento del genitore
violento dalla casa familiare.
Collocazione
Centro Studi: H2602
Tribunale
per i minorenni de l'Aquila
Decreto 3/2/2003
Affidamento preadottivo - Reiterati comportamenti violenti di uno dei
genitori - Maltrattamenti fisici e disagio emotivo inferti ai minori in
affidamento (integranti la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.) - Revoca
del provvedimento di affidamento - Ricovero dei minori presso struttura
assistenziale
Secondo
tale decreto, il reiterato comportamento violento di uno dei genitori
affidatari che infligge maltrattamenti fisici e disagi emotivi durante
il periodo dell'affidamento preadottivo legittima la revoca dell'affidamento
stesso e giustifica la proroga del ricovero presso strutture assistenziali,
nell'ambito delle quali i minori hanno trovato una buona accoglienza ed
equilibrio emotivo. La situazione di grave stress da lavoro non può
essere invocata dal genitore affidatario come causa di giustificazione
dei reiterati comportamenti violenti ai danni dei minori in affido integranti
la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.
Collocazione
Centro Studi: 5661C
Permanenza
dei genitori del minore
Lorenzo
Miazzi
Possono lavorare o no i genitori dei bambini stranieri
autorizzati alla permanenza per gravi motivi?
L'autore commenta il decreto 21/9/2006 del Tribunale per i minorenni
del Piemonte che ha affermato la possibilità di lavorare per i
genitori di bambini stranieri autorizzati alla permanenza in Italia ai
sensi dell'art. 31 TU imm., per gravi motivi. Di seguito è pubblicato
il decreto
Collocazione
Centro Studi: 0025D
Potestà
genitoriale 
Tribunale
per i minorenni di Trento
Decreto 13/2/2007
Genitore perde la potestà se mette a repentaglio il sano
sviluppo della prole (Il)
Il tribunale ha statuito che decade dalla potestà il genitore che
abbia disatteso la sue funzioni per via di una condotta lesiva dell'integrità
psicofisica della prole, con pregiudizio al sano sviluppo della sua personalità.
E' anche presente un commento di S. Pascasi, Spetta al giudice di merito
valutare l'entità dei rischi per i bambini.
Collocazione
Centro Studi: 0410D
Protezione
giuridica incapace
Tribunale
per i minorenni di Palermo
Decreto 12/12/1997
Minori e genitori - figlio minore e genitore interdicendo
Il
provvedimento ha affrontato il complesso problema della ricerca degli
strumenti giuridici idonei ad offrire ai minori, e più in generale
agli incapaci, un'adeguata protezione giuridica. E' anche presente un
approfondito commento di P. Di Marzio, Lacune nella tutela normativa degli
interessi del figlio minore di coniugi legalmente separati.
Collocazione
Centro Studi: 0235C
Rettificazione
attribuzione di sesso
Tribunale
di Catania
17/3/2004
Intervento per la rettificazione del sesso - Richiesta dei genitori
in qualità di legali rappresentanti del figlio minore - Autorizzazione
ad intervento medico chirurgico - Diritto all'identità sessuale
come diritto personalissimo - Ammissibilità della rappresentanza
dei genitori per l'esercizio del diritto – Esclusione
Secondo
il Tribunale, nel silenzio della L. 164/1982 in ordine all'età
del richiedente ed all'ammissibilità della rappresentanza dei genitori
nell'ipotesi di minore, e posto che l'identità sessuale si configura
quale diritto personalissimo che non ammette alcuna ipotesi di rappresentanza,
non può trovare accoglimento la domanda, avanzata dai genitori,
di autorizzazione ad intervento medico-chirurgico di rettificazione dei
caratteri sessuali da eseguirsi sul figlio minore, dal momento che nel
novero dei diritti personalissimi vale la regola della inammissibilità
della rappresentanza, col che, mancando una espressa previsione di speciale
capacità di agire del minore, questi non può ritenersi destinatario
dei diritti predetti, che gli sono preclusi in linea di principio astratto
ed in forma radicale.
Collocazione
Centro Studi: 6126C
Salute
e genitori
Corte
Appello Napoli
Decreto 26/9/2002
Minori - Rapporti conflittuali con i genitori - Lamentata assenza della
figura paterna - Imposizione di trattamento sanitario (percorso psicologico
con assistenza terapeutica individuale), a pena di decadenza potestà
- Illegittima restrizione della libertà personale
Secondo
il decreto il giudice in virtù dell'art. 333 cc è autorizzato
ad adottare ogni provvedimento conveniente nell'interesse del minore,
in presenza di una condotta del genitore che comporti un pregiudizio per
la prole. Quello che il giudice non può fare è perseguire
il fine di un ottimale sviluppo del minore attraverso provvedimenti restrittivi
della libertà personale: il trattamento psicoterapico ha carattere
invasivo della personalità di un individuo finendo con l'incidere
sul processo formativo di opinioni e decisioni, attraverso l'intervento
di un terzo, il terapeuta per l'appunto.
Collocazione
Centro Studi: 5663C
Corte
di Appello di Brescia sezione per i minorenni
Decreto 08/02/1999
La
Corte di appello di Brescia ha esaminato la vicenda relativa all'interruzione
della chemioterapia da parte dei genitori di una bambina leucemica, avendo
preferito questi optare per la multiterapia Di Bella.
Collocazione
Centro Studi: F8765
Corte
d'Appello di Ancona
Decreto 26/3/1999 Pres. est. Petraccone
Minore diritto alla salute terapie mediche alternative
La
Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che non può considerarsi
abuso della potestà parentale il ricorso a terapie mediche alternative
non ancora recepite dalla medicina ufficiale. Nel caso di specie i genitori
(testimoni di Geova) di un ragazzo affetto da una grave patologia tumorale
ad alto grado di malignità e velocità, si erano opposti
in un primo tempo e per un breve periodo ad eventuali trattamenti trasfusionali
di sangue in favore del figlio, ed in seguito, facevano ricorso alla c.d.
multiterapia Di Bella. La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che la
discrezionalità nell'esercizio della potestà parentale comprende
anche la scelta delle terapie da prodigare al figlio gravemente ammalato,
per cui non sono applicabili gli artt. 320-321 c.c.
Collocazione
Centro Studi: 0683C
Tribunale
dei minori di Venezia - Procura della Repubblica
Richiesta del PMM - 2/6/1998
Minore (diritto alla salute del) - Esercizio della potestà parentale
(discrezionalità nello)
Il
provvedimento in esame affronta l'aspetto della discrezionalità
nello esercizio della potestà parentale in relazione alla libertà
di scelta delle terapie da prodigare al figlio gravemente affetto da patologia
tumorale, ed in particolare con riguardo alla c.d. multiterapia Di Bella.
Collocazione
Centro Studi: 0891C
Corte
d'appello di Bari sez. minorile civile
Decreto 6/2/2002
Potestà genitoriale ed obblighi vaccinali. Note minime su un'interessante
pronuncia della Corte d'appello di Bari
Secondo
la Corte barese deve essere considerata contraria all'interesse del minore
l'opposizione preconcetta e immotivata dei genitori alla sottoposizione
del minore stesso alle vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di trattamenti
sanitari finalizzati alla tutela della salute del minore e di quella della
collettività. In tale ipotesi, pertanto, il giudice è legittimato
ad intervenire ai sensi degli artt. 333 3 336 c.c. per rimuovere gli effetti
di una condotta dei genitori stessi pregiudizievole al minore. Il decreto
è seguito da un commento di A. de Simone.
Collocazione
Centro Studi: A2216
Secretazione
atti
Corte
di appello di Torino sezione per i minorenni
Decreto 3/1/2001 - pres. est. Pazè
E' giusto vietare la conoscenza degli atti alle parti private nel processo
civile minorile
Il
decreto affronta un punto critico dei processi civili, camerali o contenziosi,
dei tribunali per i minorenni: esso valuta le prassi, diffuse in varie
sedi, di provvedimenti di "secretazione", ovvero divieto alle cancellerie
di mostrare gli atti processuali, o alcuni atti, o parti di atti, alle
parti private.
Collocazione
Centro Studi: 3232C
Corte
di appello di Torino
Decreto 11/1/2001
Secondo
la Corte torinese, il PM, allorché comunichi al Tribunale minorile
atti o informazioni concernenti un procedimento penale in corso (nel caso
di specie, per abusi sessuali a carico di minori) non ha il potere di
chiederne la segretazione al giudice civile destinatario. Oltre al testo
del decreto, è presente un commento di G. Di Chiara: Appunti in
tema di "giusto processo", rito camerale, accesso delle parti al fascicolo
d'ufficio e presunti poteri di segretazione parziale degli atti di causa.
Collocazione
Centro Studi: 3388C
Separazione
Corte
d'appello di Milano
Decreto 6/8/2004
Rilascio di documento per espatrio
Secondo
la Corte d'appello di Milano, è illegittimo e deve essere annullato
il provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione al rilascio della
carta d'identità valida per l'espatrio del minore, emesso su istanza
di un solo genitore e concesso inaudita altera parte (l'altro genitore
coaffidatario del minore). Oltre al testo del decreto, è presente
un commento di Maria Luisa Serra: Sull'autorizzazione del giudice tutelare
al rilascio di documenti d'espatrio del minore.
Collocazione
Centro Studi: H7206
Tribunale
di Roma Sezione I
Ordinanza 22/7/2004
Frequentazione tra genitore non affidatario e figlio minore può
avvenire con la vigilanza dei servizi sociali (La)
Secondo
il Tribunale, nelle more degli accertamenti relativi ai fatti contestati
dal genitore affidatario, il Giudice Istruttore può avvalersi dei
servizi sociali al fine di vigilare in ordine alle modalità di
frequentazione del minore con il genitore non affidatario anche a garanzia
di quest'ultimo. Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento
di E. Uzteri: Servizi sociali, vigilanza e protezione in materia di frequentazione
del genitore non affidatario.
Collocazione
Centro Studi: 6675C
Sottrazione
internazionale di minori
Tribunale
per i minorenni di Caltanissetta
Decreto 21/07/1997
Minori (tutela internazionale dei) - Genitori e figli (rapporti tra)
La
Convenzione de l'Aja 25/10/1980, sugli effetti civili della sottrazione
internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la
legge n. 64/1994, distingue il diritto di affidamento dal diritto di mera
visita, ed assicura a tali due diverse situazioni una tutela differenziata,
prevedendo il rimpatrio immediato del minore soltanto nell'ipotesi di
violazione del diritto di affidamento. E' inoltre presente un commento
di M. Merendino riguardante gli aspetti della tutela differenziata accordata
al diritto di affidamento ed al diritto di visita dalla Convenzione sopra
citata.
Collocazione
Centro Studi: 0684C
Tribunale
per i minorenni di Messina
Decreto 6/08/1999
Minore (sottrazione internazionale di)
Il
decreto in esame tratta della questione della sottrazione internazionale
dei minori, individuando quali siano le Convenzioni internazionali da
applicare.
Collocazione
Centro Studi: 0370C
Tribunale
per i minorenni di Roma
Decreto 16 - 19/6/2000
Motivazioni dei giudici per proteggere "Erica" (Le)
La
decisione resa dal Trib. min. Roma sul caso "Erica", la tredicenne che
si è rifugiata nella ambasciata italiana di Kuwait City pur di
non vivere più con il padre, separato dalla madre e intenzionato
a trasferirsi in Egitto, appare di particolare interesse per la complessità
della vicenda "multinazionale": costituisce un esempio di concreta applicazione
della legge italiana di diritto internazionale privato del 95. Il Trib.
min. ha disposto che "Erica" e la sorellina restino "collocate" presso
la madre e che il padre possa visitarle soltanto "in situazione protetta".
Collocazione
Centro Studi: G4214
Tribunale
per i minorenni di Roma
Decreto 23/11/1999
Minore (Sottrazione internazionale di)
Il
decreto affronta un caso di kidnapping domestico, ovvero di sottrazione
internazionale di un minore da parte di un genitore, posta in essere attraverso
l'abuso di una situazione temporanea di diritto, o un abuso tout court.
Il Tribunale minorile di Roma ha risolto il conflitto venutosi a creare
tra l'ordinamento giurisdizionale italiano e quello francese in merito
all'individuazione della potestà giurisdizionale a decidere della
controversia insorta tra genitori naturali in relazione all'affidamento
della figlia minore.
Collocazione
Centro Studi: 1657C
Tutela
del minore
Tribunale
per i minorenni di Roma
Decreto 11÷22/01/2008 – Stralcio
Violenze domestiche ripetute: se i bambini assistono interviene
il giudice minorile
Il tribunale ha chiarito che in caso di esposizione dei
figli minori a un grave pregiudizio, la prolungata esposizione degli stessi
alla visione di scene di violenza domestica, il giudice minorile può
adottare a loro tutela un provvedimento di affidamento in via provvisoria
ed urgente. Segue un commento di C. Attenni: Il comportamento aggressivo
influisce sulla capacità di essere un buon genitore.
Collocazione
Centro Studi: 1348D
PENALE
Abbandono
di minore
Corte
di appello pen. di Torino
Sentenza 15/3/2005
Minore straniero - Comunità - Controllo - Progetto educativo
Secondo la Corte, qualora una ragazza minorenne straniera,
inserita in Comunità per proteggerla, sottoposta non a controllo,
ma a progetto educativo che preveda la frequentazione di una struttura
scolastica esterna, non faccia ritorno in comunità al termine delle
lezioni, le assistenti sociali collegate alla comunità non consumano
il delitto di abbandono, in quanto non può loro attribuirsi la
qualifica di tutrici della minore.
Collocazione Centro Studi: 8576C
Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere Ufficio del Giudice dell'udienza Preliminare
Sentenza 13/3/2003
Il
GUP svolge un'approfondita riflessione in materia di abbandono di minore,
ipotizzato, nel caso di specie, a carico di una madre tossicodipendente
nei confronti del proprio figlio risultato positivo all'esame degli anticorpi
per l'HIV. La condotta sarebbe consistita nell'abbandonare il bambino
presso il reparto ostetricia dell'Ospedale di Caserta. Il GUP ha escluso
che tale condotta possa andare ad in integrare gli estremi del delitto
di abbandono di minore.
Collocazione
Centro Studi: H1803
Abusi
sessuali
Tribunale
di Nola, I sez. Penale
Sentenza 22/3/2006
Violenza sessuale - incesto - posizione di garanzia rivestita
della nonna materna
Il tribunale ha affermato la sussistenza di una posizione
di garanzia rivestita dalla nonna materna, la quale pur essendo a conoscenza
dei rapporti incestuosi del genero nei confronti della nipote, non interveniva
per impedire l'evento. In particolare ha ritenuto la concausazione dell'evento
per omissione.
Collocazione
Centro Studi:
D1418
Gip
Tribunale di Venezia
Sentenza 18/12/2003
Udienza preliminare - Art. 435, comma 3, C.P.P. nel testo modificato
dall'art. 23, comma 1, legge 16/12/1999, n. 479 - Regola di giudizio
Con
questa sentenza il GUP del tribunale di Venezia ha dichiarato il non luogo
a procedere nei confronti di un cittadino extracomunitario accusato di
violenza sessuale nei confronti della propria figlia minore. Il Giudice
si è soffermato a lungo sulla questione della valutazione delle
dichiarazioni rese dalla minore ritenendo in questo caso il reato non
sussistente.
Collocazione
Centro Studi: H4406
Tribunale
di Napoli Riesame
Ordinanza 23/7/2003
L'ordinanza
si segnala per l'approfondita disamina sulla posizione di garanzia che
grava sui genitori in virtù della quale gli stessi possono concorrere,
mediante omissione, al compimento di violenza sessuale ad opera di terzi
in danno dei figli minori.
Collocazione
Centro Studi: H3219
Trib.
Pisa G.U.P. Murano
Sentenza 27/2/2003
Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne - Condotta tipica -
Mera richiesta di prestazione sessuale - Configurabilità del tentativo
Esclusione
Violenza sessuale - Corruzione di minorenne - Elemento soggettivo - Dolo
specifico - Sussiste - Fine di far assistere il minore Necessità
La
sentenza affronta la tematica della configurabilità del tentativo
nel reato previsto dall'art. 609 quater cp (atti sessuali con minorenni)
ed altresì analizza compiutamente la struttura del delitto di cui
all'art. 609 quinquies (corruzione di minorenne). Oltre al testo della
sentenza è presente un commento dell'avv. De Giorgio M.: Brevi
considerazioni in tema di reati sessuali commessi (o tentati) ai danni
(o alla presenza) dei minori infraquattordicenni.
Collocazione
Centro Studi: H2105
Tribunale
per i minorenni de L'Aquila
Decreto 18/6/1999
Figli minori - Abusi sessuali ai danni della minore (accuse paterne,
a carico del partner uxorio)
Secondo
il decreto del Tribunale, ritenuta, in mancanza di prove obbiettive certe,
la difficoltà d'accertare abusi sessuali asseritamente consumati
su minori, l'accertamento di tale illecito è particolarmente arduo
qualora l'accusa venga rivolta dal coniuge separato al partner concubinario
della moglie/madre affidataria della figlia in tenerissima età.
Nel dubbio, il giudice non può che ritenere non provata l'accusa.
Collocazione
Centro Studi: 3749A
Corte
di appello di Potenza sezione penale
Sentenza 9/4/2003
Violenza sessuale aggravata, diminuente e atti su minori: le differenze
Secondo
la sentenza della Corte di appello di Potenza, "toccare" (a fini di libidine)
un minore di anni quattordici integra, almeno nella maggior parte dei
casi, il reato di violenza sessuale aggravata, senza che abbia alcuna
importanza il fatto che sia mancato un rapporto completo.
Collocazione
Centro Studi: H1306
Atti
sessuali con minorenne
Tribunale
di Vicenza - Sezione penale
Sentenza 16/10/2007 - 08/01/2008 n. 697 – Stralcio
Atti sessuali con minori: sconti di pena se c'è feeling
sentimentale
Secondo il tribunale in materia di atti sessuali con minore
infraquattordicenne, è ravvisabile la fattispecie attenuata qualora
dal quadro soggettivo inerente l'imputato si evinca la sussistenza di
un coinvolgimento amoroso manifestato dalla condotta tenuta non prevaricatrice
nè arrogante. Segue un commento di S. Pascasi: Minore gravità
correlata al quadro soggettivo dell'adulto imputato.
Collocazione
Centro Studi: 1005D
Bullismo
Tribunale
di Palermo Uff. GUP
Sentenza 27 giugno 2007
Abuso dei mezzi di correzione e disciplina e lesioni (fattispecie
relativa ad insegnante)
Con questa sentenza il GUP di Palermo ha escluso la sussistenza
del delitto di abuso dei mezzi di correzione nei confronti di un insegnante
intervenuta con decisione per fronteggiare un grave fatto di bullismo
in danno di altro allievo a causa delle sue tendenze sessuali.
Collocazione
Centro Studi: H8412
Corruzione
di minorenne
Corte
d'Appello dell'Aquila
Sentenza 07/11/2007
Corruzione di minorenne se il genitore esibisce materiale pornografico
Secondo la Corte d'appello, esibire materiale pornografico
a minore di anni 14 integra gli estremi del reato di corruzione di minorenni.
L'abitualità di tale condotta, integra anche il delitto di maltrattamenti
in famiglia ove posta in essere dal genitore. Segue un commento di M.
Forconi, Le condotte "perturbatrici" fanno scattare anche il
reato di maltrattamenti in famiglia.
Collocazione
Centro Studi: 1185D
Figlicidio
Figlicidio:
atto contro natura che ha assunto dimensioni di rilevante allarme sociale
Il Tema del mese è dedicato alla questione del "figlicidio",
affrontato alla luce della sentenza della Corte d'assise d'appello di
Torino sul noto "caso di Cogne". Dopo l'introduzione di N. Fusaro,
segue la sentenza. Sono poi presenti i seguenti contributi: Gli atti finalizzati
alla difesa sono ritenuti incompatibili con il vizio parziale di mente,
di C. Melzi d'Eril; Una presunta colpevolezza che nasce dalla concordanza
di tutti gli elementi, di S. Lonati; Il malessere interiore può
portare all'omissione dolosa delle cure, di L. Cardovana; Un dramma domestico
che trova la sua ragione negli eccessi educativi, di L. Cardovana; Nell'analisi
delle cause maggiore attenzione ai fattori relazionali, di F. Vitale.
Collocazione
Centro Studi: 0881D
Imputabilità
Tribunale
per i minorenni di Bari
Sentenza 22/2/2007
Se il disturbo è stabile non punibile il minore "borderline"
Con questa sentenza il Tribunale di Bari ha affermato che
deve ritenersi non imputabile per incapacità di intendere e di
volere il minore affetto da un disturbo della personalità quando
esso rappresenti una condizione stabile dell'organizzazione psichica del
ragazzo e sempre che risulti che detto disturbo abbia influenzato in modo
determinante la condotta delittuosa posta in essere dal minore. E' anche
presente un commento di C. Costantino: La pericolosità sociale
del soggetto giustifica la libertà vigilata.
Collocazione Centro Studi:
0144D
Corte
d'appello di Venezia sez. minorenni
Sentenza 07/10/2005
Minorenni - capacità di intendere e di volere ex art. 85
c.p. - imputabilità ex art. 98 c.p. - nozioni autonome
Minorenni - capacità d'intendere e di volere ex art. 98 c.p. -
nozione - capacità di distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito
- maturità psicologica - irrilevanza
Circostanze aggravanti - sevizie e crudeltà – inflizione
sofferenze fisiche e morali oltre i normali mezzi di attuazione del reato
– sussistenza
Nella sentenza si evidenzia come la nozione di imputabilità
ex art. 98 cp è concetto giuridico che consiste nella capacità
del minore degli anni 18 di distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito
e di autodeterminarsi e non può e non deve essere confuso con l'immaturità
psicologica.
Collocazione Centro Studi: C6304
Incidente
probatorio
Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena
Ordinanza 26/4/2000
Con
tale ordinanza il GIP di Modena ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 398 c. 5-bis cpp, nella parte in cui non prevede
il reato di maltrattamenti verso i fanciulli fra quelli in presenza dei
quali ove tra le persone interessate all'assunzione della prova nelle
forme dell'incidente probatorio vi siano minori di anni 16, il giudice
procede alla "audizione protetta", in modo da evitare il diretto contatto
del minore con la viva realtà processuale.
Collocazione
Centro Studi: A7007
Ingiustificato
allontanamento dalla comunità
Tribunale
per i minorenni di L'Aquila
Sentenza 24/10/2002
Affidamento di minore ad una comunità - Allontanamento ingiustificato
- Configurabilità del reato di evasione - Concessione delle attenuanti
generiche
Per
il GUP del Tribunale per i minorenni di L'Aquila l'allontanamento ingiustificato
di un minore dalla comunità ove era stato collocato non configura
il reato di evasione, ma ricade sotto l'applicabilità dell'art.
650 c.p. Il minore è stato così condannato a pena pecuniaria
per il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità.
Collocazione
Centro Studi: 5465C
Maltrattamenti
Mazza
Galanti F.
Bambini degli zingari e il reato di maltrattamenti in famiglia (I)
L'autore
commenta due sentenze emesse dalla V Sez. Penale del Tribunale di Torino
(7/1/2002, giudice Bertinetti, e 21/10/2002, giudice Barbero), in materia
di configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia in caso
di sfruttamento dei minori nella commissione di reati contro il patrimonio
da parte proprio nucleo familiare. Nella prima sentenza si è affermato
che la violazione dell'obbligo di istruire ed educare adeguatamente la
prole, non basta per integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p., ove
manchi la percezione soggettiva della lesione subita, da parte della vittima,
che rappresenta il connotato più tipico del delitto di maltrattamenti.
Nella seconda, intervenuta dopo che la prima è stata annullata
dalla Cassazione, si afferma che sussistono gli elementi per affermare
la responsabilità penale a carico dei genitori per il reato di
maltrattamenti nei confronti dei figli minori a causa del sistematico
disinteresse degli stessi per lo sviluppo educativo della personalità
dei minori, sfociato nella dedizione degli stessi alla commissione di
illeciti e nella contestuale rinuncia a frequentare la scuola per acquisire
un'istruzione minima. Al commento, seguono i testi delle due sentenze.
Collocazione
Centro Studi: 5059C
Tribunale
di Torino Sez. IV penale Est. Bosio
Sentenza 28/2/2000
Reato di maltrattamenti - fattispecie di minore straniera indotta dai
genitori al lavoro pomeridiano dopo la scuola per oltre otto ore giornaliere:
sussistenza
Reato di avviamento di minore degli anni quattordici al lavoro - fattispecie
di minore indotta dai genitori a lavorare in laboratorio di sartoria:
sussistenza
Il
Tribunale di Torino ha ritenuto la sussistenza del reato di maltrattamenti
nel comportamento dei genitori adottati nei confronti della figlia adottiva
minorenne, indotta a prestare a loro favore attività lavorativa
presso un laboratorio di sartoria, privo di riscaldamento, con una media
oraria di lavoro superiore alle otto ore, così provocando frequenti
assenze scolastiche e l'incapacità a mantenere l'attenzione durante
l'orario scolastico mattutino a causa del sonno.
Collocazione
Centro Studi: 7036A
Messa
alla prova
Messa
alla prova
Il tema del mese di questo numero della rivista è dedicato alla
messa alla prova nel sistema della giustizia minorile. Tutti i contributi
ruotano intorno alla sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano
11.12.2007 (ivi pubblicata) che ha ammesso l'istituto anche per i reati
a sfondo sessuale; la positiva riuscita della messa alla prova ha portato
anche al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 Dlgs
286/98 trattandosi di minore non comunitario. Sono presenti i seguenti
contributi: Per i minori alla prova missione compiuta nell'80% dei casi,
di M. Toriello; Anche con crimini efferati non va preclusa l'opportunità
di un reinserimento, di F. Resta; La sosensione è revocata per
le ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte, di E. Sacchettini;
L'allontanamento dall'ambiente familiare in cui si verifica la devianza
può contribuire al successo, di S. De Nicola; La scelta della detenzione
delinea una prospettiva dagli orizzonti limitati, di L. Basilio; Nei Paesi
anglosassoni un'esperienza consolidata e maggiore organizzazione, di M.
Gentile; Sulla personalità del soggetto necessaria una valutazione
finalizzata al cambiamento, di F. Vitale; L'apporto dei servizi sociali
è determinante per un esito favorevole, di V. Villarosa.
Collocazione
Centro Studi: 1345D
Tribunale
per i minorenni di Reggio Calabria
Sentenza 11/01/2007
Anche le condotte successive rientrano nella valutazione sulla
messa alla prova
Secondo il Tribunale, oggetto del giudizio circa l'esito
della messa alla prova è l'evoluzione della personalità
del minore in senso risocializzante, comprese le condotte dell'imputato
successive al termine del periodo di messa alla prova. E' anche presente
un commento di M.S. Panella, L'espletamento dei compiti previsti nell'intervento
è finalizzato al recupero.
Collocazione
Centro Studi: 0606D
Tribunale
per i minorenni di Roma
Ordinanza 29 novembre 1990/ordinanza 29 novembre 1990
Sospensione del processo e messa alla prova 1. 2.
Due
esempi di ordinanze relative alla sospensione di procedimento penale nei
confronti di un minore che ha dato prova di capacità e volontà
di modificare abitudini e amicizie, per porlo in prova presso il servizio
sociale al fine di valutarne la personalità.
Collocazione
Centro Studi: 7862A
Tribunale
per i minorenni di Roma
Sentenza 28/02/1995
Violenza carnale: agli imputati minorenni perdono giudiziale e messa
alla prova
Alla
sentenza segue il commento: Applicati gli istituti previsti dal rito speciale
con un atteggiamento rigoroso ma non repressivo, di L. Pepino.
Collocazione
Centro Studi: F0626
Tribunale
per i minorenni dell'Aquila Giudice dell'udienza preliminare
Ordinanza 13/06/1996
Messo alla prova il ladruncolo di libri: sospeso il processo ma obbligato
alla lettura
Oltre
al testo della sentenza, è presente un commento di M. Bouchard,
Se lo studio e il lavoro vengono imposti la rieducazione del minore non
è automatica.
Collocazione
Centro Studi: F2845
Occhiogrosso
F.
Minorenni, processo e mediazione
Nell'articolo
vengono commentati due decisioni giurisprudenziali, di cui viene presentato
il testo (Trib. min. L'Aquila - giud. ud. prel. - ord. 13/06/1996, Trib.
min. Torino - giud. ud. prel. - sent. 04/07/1996 - pres. est. Bouchard).
L'una riguarda l'istituto della sospensione del processo con messa alla
prova, l'altra costituisce un'applicazione dell'estinzione del processo
per irrilevanza del fatto.
Collocazione
Centro Studi: 9587B
Tribunale
per i minorenni di Caltanissetta
24/3/1998
Minore - Ripetuti, gravissimi reati di sangue e contro il patrimonio
(minore autore di) - Feroce associazione a delinquere di stampo mafioso
(minore inquadrato in una)
Secondo
il Trib. per i minori di Caltanissetta, va valutata in concreto attraverso
l'attuazione di un adeguato piano di intervento, la possibilità
di mettere alla prova un minore di età già appartenente
ad una feroce associazione mafiosa, autore di gravissimi fatti di sangue,
e divenuto dalla maggiore età collaboratore di giustizia.
Collocazione
Centro Studi: 3733B
Minore
come teste
Tribunale
di Verona - Sezione penale
Sentenza 1 marzo - 30 maggio 2007 n. 404 – Stralcio
Abusi sessuali: le dichiarazioni dei minori utilizzabili come
testimonianze "indirette”
Per il tribunale di Verona, le dichiarazioni rese dai minori
nella fase delle indagini, in caso di reati a sfondo sessuale, non riproducibili
mediante l'esame diretto in dibattimento, possono essere utilizzate in
forma indiretta mediante la loro narrazione da parte dei genitori, salvo
il vaglio del giudicante circa la loro rilevanza accusatoria. E' anche
presente un commento di S. De Nicola, Se la risposta è indotta
da domande suggestive scatta l'assoluzione perchè il fatto non
sussiste.
Collocazione Centro Studi: 0437D
Gip
Tribunale di Verona
Ordinanza 8/4/2004
Incidente probatorio ex art. 392.1 bis c.p.p. - Persona offesa
e teste minorenne - Richiesta - Efficacia vincolante – Esclusione
Con
questa ordinanza il Gip ha rigettato la richiesta di incidente probatorio
avanzata dal PM con cui si chiedeva di procedere all'assunzione della
testimonianza di una minore, persona offesa rispetto ad un delitto di
abuso sessuale, evidenziando, tra l'altro, come la reiterazione dell'audizione,
dopo una prima audizione diretta da parte del PM, sarebbe stata inopportuna
rispetto al percorso terapeutico intrapreso dalla stessa.
Collocazione
Centro Studi: H4405
Tribunale
di Venezia
Sentenza
18/12/2003
Prova penale - Valutazione delle prove - Consulenze
tecniche - Pareri basati su scienza non esatte - Criterio di valutazione
- Posizione delle parti - Esclusione - Persuasività delle argomentazioni
Secondo
il GUP, nel caso di consulenze tecniche di parte, del PM e delle difese,
che esprimano differenti valutazioni fondate su scienze non esatte, non
vi è motivo di dare prevalenza all'una o all'altra opinione in
relazione alla posizione delle parti, ma deve aversi riguardo solo
alla capacità di persuasione delle argomentazioni tecniche utilizzate
(fattispecie in tema di valutazione della credibilità di una minore che
assumeva di aver subito atti di violenza sessuale).
Collocazione Centro Studi : H3827
Tribunale
di Nola Seconda Sezione Penale
Sentenza 3/1/2002
Violenza sessuale a carico di minori: valenza probatoria delle dichiarazioni
delle persone offese: cd. criterio della competenza e cd. criterio della
credibilità - Configurabilità del reato
Il
Tribunale di Nola si sofferma sull'indagine psicologica che deve essere
compiuta per accertare l'attitudine del minore a testimoniare, sotto il
profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Devono
essere seguiti due criteri: quello della competenza per accertare la sua
capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre,
di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa; quello della credibilità,
diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato
la vicenda.
Collocazione
Centro Studi: H2207
Corte
d'appello di Palermo Sez. I pen.
Sentenza 4/2/2002
Minore (valutazione probatoria delle dichiarazioni del)
Per
la Corte d'appello di Palermo, nei reati commessi in danno di minorenni,
il giudice ha il dovere di verificare l'attendibilità della persona
offesa con riferimento al contenuto complessivo del fatto reato narrato,
con la conseguenza che ove il minore sia stato ritenuto inattendibile,
tale giudizio va esteso all'intera narrazione dei fatti. Ne deriva che
lo stesso racconto non può essere ritenuto inattendibile per alcune
delle ipotesi criminose contestate e allo stesso tempo attendibile per
altre. Così la Corte ha annullato la sentenza con cui il Tribunale
aveva ritenuto non attendibile la narrazione dei minori con riferimento
all'ipotesi di violenza sessuale aggravata, ma aveva contestualmente condannato
l'imputata per il reato di violenza privata aggravata sulla base delle
stesse dichiarazioni. Oltre al testo della sentenza, è presente
un commento di G. D'Angelo, La testimonianza dei minori vittima di presunti
abusi in ambiente scolastico.
Collocazione
Centro Studi: 4560C
Minori
parti offese e accertamenti sulla loro attendibilità
I
sempre più frequenti processi concernenti fatti di violenza sessuale
commessi in danno di minori presentano innumerevoli profili problematici.
A tal riguardo viene pubblicato un ampio brano della motivazione di una
recente sentenza della Corte di appello di Milano (19/12/1995 - pres.
Passerini), nella parte in cui affronta la delicata tematica degli accertamenti
ammessi dal codice di rito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni
rese dai minori parti offese, spesso di giovanissima età ed unici
testimoni dei fatti denunciati (soprattutto quando, come nel caso oggetto
della sentenza, imputato è il padre.
Collocazione
Centro Studi: 7130B
Tribunale
di Monza Sezione Penale Collegio III
Sentenza 17/12/2001
Artt. 519, 521, 610 c.p.
Sentenza
in materia di violenza sessuale, atti di libidine violenta, minaccia posti
in essere da un padre nei confronti della di lui figlia minore degli anni
14. La sentenza si segnala per la particolare profondità di indagine
quanto alla valutazione della deposizione della madre della bambina e
della stessa minore abusata.
Collocazione
Centro Studi: H1213
Misure
cautelari
Tribunale
per i minorenni di Sassari
Ordinanza 26/10/2006
Finalità di rieducazione del minore recidivo
riduce la misura cautelare (La)
Secondo il tribunale, nella scelta della misura cautelare il giudice anche
in caso di recidiva può e deve contemperare le esigenze processuali
con quelle di recupero educazionale e psicologico del minore. Oltre al
decreto è presente un commento di G.E. Gassani: Una protezione
concreta per chi è vittima di se stesso e dell'ambiente in cui
cresce.
Collocazione
Centro Studi: 0019D
Tribunale
per i minorenni di Torino G.I.P.
Ordinanza 4/06/1990 - Ordinanza 24/11/1989
Misure cautelari 1. 2. 3.
Tre
ordinanze con cui il G.i.P. di Torino ha provveduto in tema di misure
cautelari: nel primo caso respingendo la richiesta del p.m. di permanenza
in casa; rigettandola nel secondo caso per mancata individuazione della
comunità in cui inserire il minore; nel terzo, applicando la misura
della permanenza in casa, individuata nel caso specifico in un campo nomadi.
Collocazione
Centro Studi: 7863A
Pepino
L.
Custodia cautelare: due pronunce controcorrente?
Commento
a due provvedimenti giudiziari, ufficio g.i.p. trib. Vicenza - ordinanza
10/12/1994, ufficio g.i.p. trib. minorenni Torino - ordinanza 11/06/1994,
entrambi di seguito pubblicati, in controtendenza rispetto all'indirizzo
per cui la pericolosità sociale, nell'ambito degli indagati per
delitti "di strada", costituisce la ragione giustificatrice fondamentale
del carcere in attesa di giudizio e di eventuale condanna.
Collocazione
Centro Studi: 3510B
Tribunale
per i minorenni di Torino Giudice dell'udienza preliminare
Sentenza 14/12/2001 - 11/2/2002 n. 216
Novi Ligure: il disturbo di personalità non esclude la responsabilità
del minore
Vengono
pubblicati alcuni stralci della sentenza con cui il GUP di Torino ha deciso
la vicenda nota come "il caso di Novi Ligure", soffermandosi in particolare
sulla questione dell'imputabilità dei due minorenni, riconosciuti
autori del duplice omicidio, e della messa alla prova degli stessi, ritenuta
dal GUP non concedibile. Oltre al testo della sentenza, è presente
un commento di G. Dosi, Il giudizio di pericolosità degli imputati
blocca l'applicazione della messa alla prova.
Collocazione
Centro Studi: 2558C
Misure
di sicurezza
Corte
d'appello di Milano
Sentenza 4/4/2002
Imputabilità - Minore età - Vizio di mente - Pericolosità
sociale - Misure di sicurezza (C.p. artt. 88, 89, 98, 224; d.P.R. 22/9/1988,
n. 448, artt. 36, 37, comma 2)
Si
tratta della sentenza relativa all'omicidio di Suor Maria Laura, avvenuta
in val Chiavenna ad opera di tre giovani studentesse del luogo. La Corte
ha statuito che i disturbi della personalità tali da comportare
vizio parziale di mente necessitano di cura ed interventi psicoterapeutici
che appaiono attuabili, per il minore socialmente pericoloso, solo attraverso
la misura del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento
in comunità. Pertanto, la sussistenza di patologie rilevanti ai
sensi dell'art. 89 c.p., comporta la conferma dell'applicazione della
suddetta misura già disposta in primo grado, anche quando il minore
fosse stato in tale sede ritenuto non imputabile ai sensi dell'art. 88
c.p. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G.
Panebianco: Minore infermo di mente e socialmente pericoloso: l'inadeguatezza
dell'attuale sistema di misure di sicurezza minorili.
Collocazione
Centro Studi: H2913
Pedopornografia
Tribunale
per i minorenni di Sassari
Sentenza 21/09/2007
Senza intento di diffusione punibile la sola detenzione di filmati
pedopornografici
Per il tribunale se non è possibile accertare la
consapevolezza e la volontà dell'agente ai fini della divulgazione
del materiale pedopornografico, sussiste l'ipotesi di detenzione di materiale
pedopornografico a carattere pedofilo e non quello di diffusione. E' presente
il commento Il programma di file sharing non permette di accertare se
il materiale è usato da altri, di Claudia Costantino.
Collocazione
Centro Studi: 0978D
Tribunale
di Lamezia Terme
Sentenza 04/06/2007 n. 252
Pedopornografia, distribuzione, internet, programmi di file sharing,
sussistenza
Per il tribunale risponde di distribuzione, divulgazione
e pubblicizzazione di materiale pedopornografico inerente esibizioni di
minori di anni diciotto, chi, utilizzando un programma di “file-sharing”,
divulghi e pubblicizzi a mezzo collegamento informatico via Internet immagini
a sfondo sessuale che vedano rappresentati minori.
Collocazione
Centro Studi: H9207
Tribunale
di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sentenza 02/02/2007, n. 230
Condivisione di files pedopornografici (La)
Il Gup ha affermato che se l'utente di un sistema di file-sharing
pone in condivisione files a contenuto pedopornografico, realizza la condotta
di cui all'art. 600 ter, co. 3, perchè divulga materiale pornografico
avente ad oggetto minori di anni 18. E' anche presente un commento di
A. Sorgato: I programmi c.d. peer to peer e i delitti di pornografia minorile.
Collocazione
Centro Studi: 0518D
Tribunale
di S. M. C. Vetere - Sez. Dist. Caserta
Sentenza 25/9/2006
Inutilizzabilità del materiale pedopornografico
acquisito dai siti civetta per contestare il delitto di cui all'art. 600
quater c.p.
Secondo il tribunale, nel caso in cui all'imputato venga contestato il
delitto di cui all'art. 600 quater cp, il materiale probatorio raccolto
mediante siti civetta è inutilizzabile, in quanto acquisito con
modalità consentite per diverse fattispecie di reato, nonostante
l'entrata in vigore dell'art. 10 L. 228/03, che fa salva al comma secondo
la disciplina dettata dall'art. 14 L. 269/98.
Collocazione Centro Studi: D1417
Tribunale
di Verona
Ordinanza 10/11/2006
Detenzione di materiale pedopornografico: no all'indulto
Secondo il giudice, l'indulto ex l. 241/2006 non è applicabile
alla detenzione di materiale pedopornografico in quanto a tale condotta
deve attribuirsi un maggior disvalore.
Collocazione Centro Studi: G1909
Tribunale
di Reggio Emilia
Sentenza 10/10/2006
Limiti del reato di detenzione di materiale pedo-pornografico
(I)
In questa sentenza il Tribunale ha affermato che il reato di detenzione
di materiale pedo-pornografico è integrato non dalla mera consultazione
di siti internet, ma dalla memorizzazione di files tratti dai medesimi,
accompagnata dalla gestione del proprio personal computer volta alla eliminazione
delle tracce della consultazione. E' anche presente un commento di T.
Sposato: Pedofilia e pedo-pornografia: problemi antichi, norme nuove.
Collocazione Centro Studi: 0257D
Pedopornografia:
la difficoltà della prova condiziona i risultati
Il tema del mese della rivista è dedicato ai reati in materia di
pedopornografia commessi mediante la rete Internet. Tutti i contributi
ruotano intorno alla sentenza 325/2006 del Tribunale di Reggio Calabria,
in materia di reato di cui all'art. 600-ter cp. La sentenza, preceduta
dall'introduzione di D. Pappalardo, è seguita dai seguenti commenti:
Una decisione in linea con i criteri della Cassazione sulla diffusione
del materiale, di A. Jazzetti; Gli organi giudicanti non devono perdere
di vista la protezione dei più piccoli, di P. Galdieri; L'operatore
della Rete può contribuire al buon esito delle indagini, di P.
Galdieri; Per l'identikit degli autori occorrono metodi "digitali"
oltre alle analisi classiche, di F. Vitale; La complessità dei
controlli rende l'utilizzo del cellulare un fattore di rischi elevato,
di I . Poli.
Collocazione Centro Studi: 0355D
Tribunale
di Genova Sezione penale
Sentenza depositata il 28/10/2005
E-mail (pornografica) può costare anche due anni (Un')
Per la sentenza, il trasferimento via internet di una fotografia
a contenuto pedopornografico, al fine di ottenere in cambio immagini similari,
integra gli estremi del delitto di cui all'art. 600 ter, c. 4. Oltre al
testo della sentenza è presente un commento di F.M. Ferrari: Quella
sospensione condizionale negata. Se la difesa sociale erode le garanzie.
Collocazione Centro Studi: 8441C
Gennaro
De Falco
Spiare una chat sul Pc? E' intercettazione
Art. 266bis va applicato alle "visure" degli hard disk
(L')
L'autore commenta una sentenza del tribunale di Napoli,
di seguito pubblicata, in cui si è affermato che la semplice visione
di materiale pedo-pornografico via internet non costituisce reato, essendo
necessaria, per la rilevanza penale, la detenzione del materiale.
Collocazione Centro Studi: 8952C
Tribunale
di Bari Sezione I penale
Ordinanza 30/11/2004
Pedopornografia: se l'attività sotto copertura si riferisce
a reati che la prevedono gli indizi sono sempre utilizzabili
Per
il Tribunale di Bari, l'art. 14 L. 296/98 (in materia di contrasto della
pedopornografia), non può essere interpretato nel senso della inutilizzabilità
assoluta delle fonti di prova attinenti a reati diversi da quelli indicati,
eventualmente acquisite nel corso nel corso delle indagini. Il testo della
sentenza è stato pubblicato nella versione telematica della rivista
Diritto e Giustizia.
Collocazione
Centro Studi: H5320
Tribunale
di Piacenza
Sentenza 12/11/2004, n. 1031
Procacciamento e disponibilità di materiali informatici
a contenuto pedo-pornografico
Oltre
al testo della sentenza è presente un commento di L.D. Cerqua:
La detiene di materiale pornografico prodotto dallo sfruttamento sessuale
di minori.
Collocazione
Centro Studi: 7075C
Corte
di appello di Perugia, Sezione Minori
Sentenza 27/08/2004
Minore (tutela del) - minori agli effetti penali - delitti di
pornografia minorile - perdono giudiziale – esclusione
Secondo la Corte, consuma il delitto di pornografia minorile
il minorenne che, dapprima con il consenso della compagna minore, realizzi
un filmato che ritrae il loro amplesso con assicurazione della cancellazione,
ma che successivamente ne offra la visione agli amici e lo inserisca in
Internet. La Corte ha altresì escluso nel caso di specie la possibilità
di far luogo al perdono giudiziale. Oltre al testo della sentenza è
presente un commento di V. Basiricò: Ancora in tema di diffusione
di un CD Rom riproducente amplessi sessuali tra minorenni consenzienti:
una diversa lettura in sede di appello.
Collocazione Centro Studi: 8580C
Tribunale
di Perugia Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Sentenza 8/7 - 30/12/2003
Sentenza
in materia di distribuzione e detenzione di immagini pedopornografiche.
La sentenza si sofferma sulla differenza tra divulgazione al pubblico
indiscriminata e divulgazione nell'ambito di una conversazione privata
per via telematica, ritenendo nel caso di specie configurabile solo il
meno grave reato di cui all'art. 600-ter comma 4 cp. Ha ritenuto non ostare
alla configurabiltà del reato il fatto che l'imputato abbia inviato
le fotografie riproducenti minori dietro sollecitazione di un agente sotto
copertura. Ha infine ritenuto legittimo l'impiego di tale mezzo d'indagine
in quanto in origi |