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A cura di Ferdinando Brizzi

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GIURISPRUDENZA DI MERITO
(aggiornato a febbraio 2008)

CIVILE
PENALE
Adozione
Affidamento
Affidamento condiviso
Centri di mediazione familiare
Convivenza more uxorio
Diritto all'educazione
Figlio di collaboratore di giustizia
Istituti
Maltrattamenti
Permanenza dei genitori del minore
Potestà genitoriale
Protezione giuridica incapace
Rettificazione attribuzione di sesso
Salute e genitori
Secretazione atti
Separazione
Sottrazione internazionale di minori
Tutela del minore

Abbandono di minore
Abusi sessuali
Atti sessuali con minorenne

Bullismo
Corruzione di minorenne
Figlicidio
Imputabilità
Incidente probatorio
Ingiustificato allontanamento dalla comunità
Maltrattamenti
Messa alla prova
Minore come teste
Misure cautelari
Misure di sicurezza

Pedopornografia

Perquisizione illegittima
Processo a carico di minorenni
Riduzione in schiavitù
Riformatorio giudiziario
Sottrazione consensuale
Turismo sessuale
Utilizzo di minori nell'accattonaggio

CIVILE

Adozione

Corte di appello di Potenza - Sezione specializzata per il minorenni
Sentenza 18/5 - 9/6/2005
Presenza di parenti non evita l'adottabilità del minore (La)
La Corte ha affermato che la mera circostanza che uno dei parenti del minore si dichiari disponibile ad accoglierlo non è ostativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità (i parenti sono stati ritenuti inidonei in quanto avevano colpevolmente trascurato per lungo tempo di occuparsi dei minori, ed anzi e fronte dei accertati abusi genitoriali avevano dinnanzi alle autorità cercato di proteggere i genitori stessi). Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di C. Cascone: Quei tre minori sottratti ai genitori-orchi. Se l'affidamento a estranei è una salvezza.
Collocazione Centro Studi: 7530C

Corte di appello di Potenza - Sezione specializzata per i minorenni
Sentenza 18/5 - 9/6/2005
Minore in stato di abbandono e diritto ad avere una famiglia

Oltre al testo della sentenza è presente un commento di C. Cascone. La Corte di appello di Potenza, esaminando una delicata questione di minori allontanati dal nucleo familiare d'origine, ha ribadito quelli che sono ormai principi consolidati in materia di accertamento dello stato di abbandono dei minori ai fini della declaratoria di adottabilità degli stessi.
Collocazione Centro Studi: H7106

Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo
10 aprile 2003 - Pres. Est. Manera
Dichiarazione dello stato di adottabilità - Opposizione - Stato di tossicodipendenza della madre

La situazione di abbandono giustificativa della dichiarazione di adottabilità deve essere riscontrata con riguardo alle circostanze pregresse e a quelle presenti e attuali al momento della dichiarazione: in presenza di una reiterata condotta inaffidabile che evidenzia la fragilità della figura materna, il completo disinteresse verso il minore, è innegabile la sussistenza dello stato di abbandono del minore, onde deve rigettarsi l'opposizione allo stato di adottabilità.
Collocazione Centro Studi: 6110C

Tribunale per i minorenni di Trento
Decr. 11 marzo 2002
Adozione - Coniugi italiani (minore marocchino affidato, ai sensi e per gli effetti dell'istituto della Kafalah)

Poichè l'istituto della Kafalah non è equiparabile nè all'adozione legittimante nè all'affidamento a questa preordinato, non può essere dichiarato efficace in Italia un provvedimento marocchino che ai sensi e per gli effetti della Kafalah abbia disposto l'affidamento ad una coppia di coniugi italiani di un minore marocchino abitante con gli affidatari in territorio italiano. Oltre al testo del decreto, è presente un commento di Annamaria Galoppini: L'adozione del piccolo marocchino, ovvero gli scherzi dell'eurocentrismo. Il contributo si articola nei seguenti punti: l'impossibile adozione del minorenne islamico; la soluzione eurocentrica e i suoi limiti; il sistema islamico della filiazione e la Kafalah; la Kafalah nel sistema delle c.d. adozioni claudicanti; la Kafalah e l'ordinamento italiano.
Collocazione Centro Studi: 6111C

Corte di Appello Sez. Minor. di Perugia
Sentenza 4/12/2003
Adozione - Minori - Stato di abbandono

Secondo tale sentenza, non sussiste lo stato di abbandono e va quindi revocata la dichiarazione di adottabilità qualora è da presumere che la pur totale, costante, ininterrotta, prolungata assenza fattuale ed effettiva dei genitori del minore sia stata determinata dal divieto del tribunale dei minori di frequentare il figlio e da un carente intervento dei Servizi sociali, non rilevando in contrario le fragilissime condizioni psichiche della madre. Oltre al testo della sentenza è presente un commento di G. Morani: Sui presupposti dello stato di abbandono di minori e sulle condizioni per la declaratoria di adottabilità: un'ardita decisione di merito in contrasto con gli univoci contributi dottrinali e giurisprudenziali in subiecta materia.
Collocazione Centro Studi: 6789C

Tribunale per i minorenni di Bologna Tribunale per i minorenni di Salerno
Provvedimento 7/2/2003 - 19/7/2002
Adozione in casi particolari
I due provvedimenti hanno affrontato casi di adozione di minori bielorussi. Entrambe sono commentate da L. Sacchetti: L'adozione semplice del minore adottabile all'estero tra diritto e interesse. Sono entrambe da segnalarsi perché hanno fatto ricorso all'art. 44 L. 184/83, la cd. "adozione non legittimante", senza previa dichiarazione di adottabilità del minore, allo scopo di permettere il consolidamento dei rapporti del minore con le persone che già ne hanno la cura.
Collocazione Centro Studi: G9931

App. Genova - sez. min. - Pres. Burlo - est. Dogliotti
Ord. 01/12/1995
Negata adottabilità e ritorno del minore alla famiglia d'origine
L'ordinanza della Corte d'appello di Genova si segnala perchè affronta il problema del rapporto fra il provvedimento che nega la dichiarazione di adottabilità e la situazione della famiglia d'origine rispetto al minore.
Collocazione Centro Studi: 7025B

Tribunale per i minorenni di Roma Pres. est. Fadiga
Ordinanza 19/11/1998
Adozione in casi particolari
Il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata, con riguardo all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 lett. c) legge n.184/83, nella parte in cui subordina alla constatata impossibilità di un affidamento preadottivo l'adozione da parte dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto con il minore rapporti significativi.
Collocazione Centro Studi: 0680C

Tribunale per i minorenni di Perugia
Sentenza 20/7/1998
Adozione - stato di adottabilità - neonato figlio naturale - minore neonato

La sentenza risolve alcuni problemi ricorrenti in tema di adozione dei minori, quali, in primo luogo, la definizione dello stato di abbandono e il conflitto tra famiglia biologica e famiglia affidataria, che spesso danno luogo a dilemmi laceranti. E' anche presente un commento di A. Galoppini, Qualche riflessione sui problemi dell'adozione.
Collocazione Centro Studi: 6033A

Corte di appello di Perugia
Decreto 25/2/1998
Adozione internazionale - pregresso ma superato transessualismo del partner maschile della coppia
Secondo la Corte d'appello, i coniugi aspiranti all'adozione internazionale hanno un concreto interesse giuridico a rimuovere quella parte della motivazione del decreto dichiarativo della loro idoneità all'adozione di minori stranieri, che, nel fare riferimento diffuso e dettagliato alla storia personale di transessualismo del marito, è tanto pregiudizievole agli istanti da rendere ineseguibile e privo di effetti il decreto di idoneità nei cc.dd. Paesi del Terzo mondo, ove il decreto stesso dovrebbe trovare attuazione. Oltre al testo del decreto, è presente un commento di G. Morani, Interesse ad impugnare la motivazione di provvedimento favorevole al ricorrente e poteri di controllo del giudice del reclamo.
Collocazione Centro Studi: 9805A

Tribunale per i minorenni de L'Aquila
Sentenza 29/12/1999
Adozione - Minore figlio legittimo totalmente trascurato dal padre - Cronica condotta materna moralmente del tutto riprovevole
Secondo questa decisione del Trib. Min. de L'Aquila, integra lo stato di abbandono, rilevante ai fini dell'adozione di minore, la condotta di una madre, abbandonata dal marito in quanto ninfomane, la quale conduca vita sregolata e dissoluta, non esitando a far sì che il minore abbia ad assistere alle proprie effusioni ed amplessi.
Collocazione Centro Studi: 5026B

Richiedere minori europei e privi di handicap non ostacola i giudizi sull'idoneità all'adozione
Vengono presentati e commentati, in maniera molto critica, due decreti, il primo del Tribunale per i minorenni di Firenze (n. 1215 del 20/4/2001), il secondo del Tribunale di Ancona (n. 76 del 25/1/2001). Tali decreti si caratterizzano, secondo il commento di M. Orlandi (La possibilità di inserire indicazioni nel decreto non può "sconfinare" in provvedimenti razzisti) per aver inteso in maniera eccessivamente estensiva la facoltà di inserire indicazioni nel decreto di idoneità all'adozione: infatti sembrano contenere delle discriminazioni in base alla razza nei confronti di minori stranieri abbandonati che potrebbero essere adottati in Italia, discriminazioni che risultano incompatibili con l'articolo 3 della Costituzione.
Collocazione Centro Studi: 0447C

Affidamento

Ciro Cascone
Affidamento alternato? Una pia illusione. Duplica i problemi nella gestione dei figli
Coppie separate e divorziate attendono da tempo la riforma (Le)
L'autore commenta una sentenza del Tribunale di Messina che ha statuito che nel caso di una situazione di conflittualità tra i coniugi, in via di soluzione, costituisce misura idonea a tutelare l'interesse del minore l'affidamento alternato. Si sofferma in particolare sulle esigenze di riforma in materia.
Collocazione Centro Studi: 6948C

Ciro Cascone
Minori e la riforma dell'affidamento: tre anni dopo continuano gli equivoci (I)
Ancora dubbi fra misure ex art. 330 Cc e legge 149/01

L'autore commenta l'ordinanza 5/7/2004 della Corte di appello di Potenza, di seguito pubblicata, che ha sancito che l'affidamento familiare, essendo finalizzato al rientro del minore nella sua famiglia, non può essere sine die.
Collocazione Centro Studi: 6673C

Affidamento condiviso

Tribunale per i minorenni di Roma
Decreto 12-17/07/2007 n. 4732
Misure subito esecutive per l'urgenza del rischio a cui è esposto il minore
Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di A. Sansotta: Senza norme specifiche non si può procedere all'esecuzione forzata.
Collocazione Centro Studi: 0712D

Corte d'appello di Potenza - Sezione civile
Decreto 7-14/11/2006
Conflittualità tra coniugi non basta a escludere l'affidamento condiviso (La)
Oltre al testo del decreto è presente un commento di M.C. Campagnoli: Anche i supporti extragiudiziari possono contribuire ad affermare il nuovo istituto, in cui viene sostenuto il valore della mediazione.
Collocazione Centro Studi: 0512D

Tribunale Napoli
Sentenza 28/06/2006
Affidamento dei figli - Presunta relazione omosessuale ostativa all'affidamento – Irrilevanza
Il Tribunale di Napoli fa il punto sull'irrilevanza della presunta omosessualità di uno dei genitori ai fini dell'ottenimento dell'affidamento dei figli in caso di separazione (nel caso di specie veniva sostenuta la condizione omosessuale della madre). Ha tuttavia escluso l'affidamento condiviso in caso elevata conflittualità e di negazione delle capacità genitoriali reciproche.
Collocazione Centro Studi: H8601

Tribunale di Milano
Affido condiviso: per i figli naturali la parola spetta al giudice ordinario
Sono presenti due decreti del tribunale di Milano, l'uno che ha esteso la competenza del magistrato ordinario anche alle cause relative all'affido condiviso dei figli minorenni quando si tratti di figli naturali, l'altro che ha invece ritenuto la competenza del tribunale per i minori. Oltre ai testi dei decreti, è presente un commento di G. Dosi "Necessario unificare le competenze all'interno dei conflitti familiari".
Collocazione Centro Studi: 9124C

Corte d'Appello di Ancona
Escluso l'affido condiviso quando è evidente la conflittualità dei coniugi

E' presente il testo del decreto 22/11/2006 della Corte d'appello d'Ancona, che ha affermato: in tema di affidamento dei figli minori, l'evidente conflittualità tra i coniugi impedisce l'applicabilità dell'affidamento condiviso. E' altresi presente un commento di A.R. Galluzzo, I genitori devono tenere un comportamento compatibile con le finalità dell'istituto. Sono inoltre presenti dei dati aggiornati sulla questione degli affidamenti.
Collocazione Centro Studi: 9914C

Rita Russo
Audizione del minore e accordi dei genitori, le prime applicazioni della riforma
Tribunale di Messina, Sezione prima civile, decreto depositato il 5/5/2006
L'autrice commenta una delle prime applicazioni della legge in materia di affidamento congiunto del minore in caso di separazione, che ha ritenuto il dovere di procedere ad audizione del minore nell'ambito del giudizio di separazione.
Collocazione Centro Studi: F9425

Centri di mediazione familiare

Tribunale per i minorenni di Catanzaro
Decreto 28/11/2006
Coniuge affidatario deve contribuire al recupero dell'altra figura genitoriale (Il)
Il tribunale ha affermato il dovere del genitore affidatario di cooperare per la realizzazione del diritto di visita del coniuge non affidatario. E' opportuno affidare il minore ai servizi sociali per la predisposizione di un supporto psicologico diretto a far comprendere ai genitori l'importanza del recupero del rapporto padre-figlio, attraverso la predisposizione di un intervento di mediazione familiare. Oltre al decreto è presente un commento di G. Trotta: Un diritto-dovere da esercitare non solo verso i figli.

Collocazione Centro Studi: 0018D

Tribunale di Bari
Decreto 21/11/2000
Il decreto muove dall'affermazione secondo cui il Tribunale ordinario, quando opera nell'interesse dei minori, rientra nella categoria delle autorità giudiziarie minorili e quindi può avvalersi dei servizi sociali che assistono il giudice; pertanto può servirsi dei Centri di mediazione familiare nella qualità di esperti nella regolazione delle crisi coniugali. Oltre al testo del decreto, è presente un commento di V. Sigillò: Il mediatore familiare può considerarsi ausiliario (atipico) del giudice?
Collocazione Centro Studi: 3390C

Convivenza more uxorio

Tribunale di Foggia
Decreto 9/8/2002
Convivenza more uxorio - Cessazione - Figli minori - Esigenze di mantenimento - Casa familiare - Assegnazione al genitore naturale esercente la potestà ¡ Ammissibilità
Secondo il Tribunale di Foggia, l'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio della responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione di status. Oltre al testo del decreto, è presente un commento di M.G. Cubeddu: Interessi di figli naturali e legittimi nell'assegnazione della casa familiare.
Collocazione Centro Studi: H3110

Diritto all'educazione

Tribunale per i minorenni de l'Aquila
Decreto 27/11/2002
Minore - Situazione conflittuale nei rapporti con i genitori - Ricovero presso struttura educativo-assistenziale - Positivo inserimento nella comunità della struttura ospite - Diritto del minore all'educazione (matrice costituzionale del) - Proroga del ricovero oltre il termine del raggiungimento della maggiore età (richiesta di) - Art. 23 l. 8/3/1975 n. 39 (applicabilità)
Secondo il decreto, il diritto del minore ad essere educato (nell'accezione più ampia di "educazione", come conseguimento del pieno sviluppo di una personalità ben strutturata ed integrata nella società) ha matrice costituzionale ed in ragione della rinnovata centralità del minore deve essere garantito, se necessario, prorogando le misure educativo-assistenziali anche oltre il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di specie, si autorizza la permanenza presso comunità terapeutica "fino al compimento del ventunesimo anno di età o almeno fino a quando la giovane abbia acquistato una sufficiente, stabile autostima ed autonomia.
Collocazione Centro Studi: 5662C

Figlio di collaboratore di giustizia

Tribunale per i minorenni di Cagliari
Decreto 8/08/1996 - pres. est. De Nicola
Oltre al testo della sentenza, è presenta un breve commento dal titolo "I pericoli per i figli di un collaborante".
Collocazione Centro Studi: 5194B

Istituti

Corte di appello di Caltanissetta sezione per i minorenni
Decreto 25/9 - 4/10/2001
Figli in istituto. per quanto tempo? Perchè?
Il decreto si segnala in quanto evidenzia quanto sia pregiudizievole il ricovero dei bambini in un istituto assistenziale, una soluzione purtroppo ancora tradizionale in alcune regioni di Italia. A queste conclusioni la Corte giunge attraverso il richiamo alla Carta europea dei diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Collocazione Centro Studi: 4651C

Maltrattamenti

Tribunale di Bari
Decreto 28/7/2004
Ordini di protezione e presupposti di applicabilità
Per il tribunale di Bari, il presupposto per la concessione dell'ordine di allontanamento, nell'ambito degli ordini di protezione, non è la condotta in sè del convivente nei cui confronti si richiedono le misure di protezione, ma l'esistenza di un pregiudizio grave all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà, patito da un familiare convivente, imputabile in termini causali alla condotta dell'altro. Oltre al testo del decreto è presente un commento di Francesco Agnino.
Collocazione Centro Studi: H6020

Tribunale per i minorenni de l'Aquila
Pronuncia 19/7/2002
Maltrattamenti indiretti
Secondo tale pronuncia non solo gli abusi o i maltrattamenti commessi direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti perpetrati nei confronti di stretti congiunti a lui cari (quali la visione da parte del minore di ripetute aggressioni fisiche alla madre da parte del padre) integrano un vero e proprio abuso o maltrattamento del minore, tali da legittimare l'immediato allontanamento del marito e padre dalla casa familiare. E' anche presente un commento di C. Dolcini: L'allontanamento del genitore violento dalla casa familiare.
Collocazione Centro Studi: H2602

Tribunale per i minorenni de l'Aquila
Decreto 3/2/2003
Affidamento preadottivo - Reiterati comportamenti violenti di uno dei genitori - Maltrattamenti fisici e disagio emotivo inferti ai minori in affidamento (integranti la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.) - Revoca del provvedimento di affidamento - Ricovero dei minori presso struttura assistenziale
Secondo tale decreto, il reiterato comportamento violento di uno dei genitori affidatari che infligge maltrattamenti fisici e disagi emotivi durante il periodo dell'affidamento preadottivo legittima la revoca dell'affidamento stesso e giustifica la proroga del ricovero presso strutture assistenziali, nell'ambito delle quali i minori hanno trovato una buona accoglienza ed equilibrio emotivo. La situazione di grave stress da lavoro non può essere invocata dal genitore affidatario come causa di giustificazione dei reiterati comportamenti violenti ai danni dei minori in affido integranti la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.
Collocazione Centro Studi: 5661C

Permanenza dei genitori del minore

Lorenzo Miazzi
Possono lavorare o no i genitori dei bambini stranieri autorizzati alla permanenza per gravi motivi?
L'autore commenta il decreto 21/9/2006 del Tribunale per i minorenni del Piemonte che ha affermato la possibilità di lavorare per i genitori di bambini stranieri autorizzati alla permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31 TU imm., per gravi motivi. Di seguito è pubblicato il decreto
Collocazione Centro Studi: 0025D

Potestà genitoriale

Tribunale per i minorenni di Trento
Decreto 13/2/2007
Genitore perde la potestà se mette a repentaglio il sano sviluppo della prole (Il)
Il tribunale ha statuito che decade dalla potestà il genitore che abbia disatteso la sue funzioni per via di una condotta lesiva dell'integrità psicofisica della prole, con pregiudizio al sano sviluppo della sua personalità. E' anche presente un commento di S. Pascasi, Spetta al giudice di merito valutare l'entità dei rischi per i bambini.
Collocazione Centro Studi: 0410D

Protezione giuridica incapace

Tribunale per i minorenni di Palermo
Decreto 12/12/1997
Minori e genitori - figlio minore e genitore interdicendo
Il provvedimento ha affrontato il complesso problema della ricerca degli strumenti giuridici idonei ad offrire ai minori, e più in generale agli incapaci, un'adeguata protezione giuridica. E' anche presente un approfondito commento di P. Di Marzio, Lacune nella tutela normativa degli interessi del figlio minore di coniugi legalmente separati.
Collocazione Centro Studi: 0235C

Rettificazione attribuzione di sesso

Tribunale di Catania
17/3/2004
Intervento per la rettificazione del sesso - Richiesta dei genitori in qualità di legali rappresentanti del figlio minore - Autorizzazione ad intervento medico chirurgico - Diritto all'identità sessuale come diritto personalissimo - Ammissibilità della rappresentanza dei genitori per l'esercizio del diritto – Esclusione
Secondo il Tribunale, nel silenzio della L. 164/1982 in ordine all'età del richiedente ed all'ammissibilità della rappresentanza dei genitori nell'ipotesi di minore, e posto che l'identità sessuale si configura quale diritto personalissimo che non ammette alcuna ipotesi di rappresentanza, non può trovare accoglimento la domanda, avanzata dai genitori, di autorizzazione ad intervento medico-chirurgico di rettificazione dei caratteri sessuali da eseguirsi sul figlio minore, dal momento che nel novero dei diritti personalissimi vale la regola della inammissibilità della rappresentanza, col che, mancando una espressa previsione di speciale capacità di agire del minore, questi non può ritenersi destinatario dei diritti predetti, che gli sono preclusi in linea di principio astratto ed in forma radicale.
Collocazione Centro Studi: 6126C

Salute e genitori

Corte Appello Napoli
Decreto 26/9/2002
Minori - Rapporti conflittuali con i genitori - Lamentata assenza della figura paterna - Imposizione di trattamento sanitario (percorso psicologico con assistenza terapeutica individuale), a pena di decadenza potestà - Illegittima restrizione della libertà personale
Secondo il decreto il giudice in virtù dell'art. 333 cc è autorizzato ad adottare ogni provvedimento conveniente nell'interesse del minore, in presenza di una condotta del genitore che comporti un pregiudizio per la prole. Quello che il giudice non può fare è perseguire il fine di un ottimale sviluppo del minore attraverso provvedimenti restrittivi della libertà personale: il trattamento psicoterapico ha carattere invasivo della personalità di un individuo finendo con l'incidere sul processo formativo di opinioni e decisioni, attraverso l'intervento di un terzo, il terapeuta per l'appunto.
Collocazione Centro Studi: 5663C

Corte di Appello di Brescia sezione per i minorenni
Decreto 08/02/1999
La Corte di appello di Brescia ha esaminato la vicenda relativa all'interruzione della chemioterapia da parte dei genitori di una bambina leucemica, avendo preferito questi optare per la multiterapia Di Bella.
Collocazione Centro Studi: F8765

Corte d'Appello di Ancona
Decreto 26/3/1999 Pres. est. Petraccone
Minore diritto alla salute terapie mediche alternative
La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che non può considerarsi abuso della potestà parentale il ricorso a terapie mediche alternative non ancora recepite dalla medicina ufficiale. Nel caso di specie i genitori (testimoni di Geova) di un ragazzo affetto da una grave patologia tumorale ad alto grado di malignità e velocità, si erano opposti in un primo tempo e per un breve periodo ad eventuali trattamenti trasfusionali di sangue in favore del figlio, ed in seguito, facevano ricorso alla c.d. multiterapia Di Bella. La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che la discrezionalità nell'esercizio della potestà parentale comprende anche la scelta delle terapie da prodigare al figlio gravemente ammalato, per cui non sono applicabili gli artt. 320-321 c.c.
Collocazione Centro Studi: 0683C

Tribunale dei minori di Venezia - Procura della Repubblica
Richiesta del PMM - 2/6/1998
Minore (diritto alla salute del) - Esercizio della potestà parentale (discrezionalità nello)
Il provvedimento in esame affronta l'aspetto della discrezionalità nello esercizio della potestà parentale in relazione alla libertà di scelta delle terapie da prodigare al figlio gravemente affetto da patologia tumorale, ed in particolare con riguardo alla c.d. multiterapia Di Bella.
Collocazione Centro Studi: 0891C

Corte d'appello di Bari sez. minorile civile
Decreto 6/2/2002
Potestà genitoriale ed obblighi vaccinali. Note minime su un'interessante pronuncia della Corte d'appello di Bari
Secondo la Corte barese deve essere considerata contraria all'interesse del minore l'opposizione preconcetta e immotivata dei genitori alla sottoposizione del minore stesso alle vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di trattamenti sanitari finalizzati alla tutela della salute del minore e di quella della collettività. In tale ipotesi, pertanto, il giudice è legittimato ad intervenire ai sensi degli artt. 333 3 336 c.c. per rimuovere gli effetti di una condotta dei genitori stessi pregiudizievole al minore. Il decreto è seguito da un commento di A. de Simone.
Collocazione Centro Studi: A2216

Secretazione atti

Corte di appello di Torino sezione per i minorenni
Decreto 3/1/2001 - pres. est. Pazè
E' giusto vietare la conoscenza degli atti alle parti private nel processo civile minorile
Il decreto affronta un punto critico dei processi civili, camerali o contenziosi, dei tribunali per i minorenni: esso valuta le prassi, diffuse in varie sedi, di provvedimenti di "secretazione", ovvero divieto alle cancellerie di mostrare gli atti processuali, o alcuni atti, o parti di atti, alle parti private.
Collocazione Centro Studi: 3232C

Corte di appello di Torino
Decreto 11/1/2001
Secondo la Corte torinese, il PM, allorché comunichi al Tribunale minorile atti o informazioni concernenti un procedimento penale in corso (nel caso di specie, per abusi sessuali a carico di minori) non ha il potere di chiederne la segretazione al giudice civile destinatario. Oltre al testo del decreto, è presente un commento di G. Di Chiara: Appunti in tema di "giusto processo", rito camerale, accesso delle parti al fascicolo d'ufficio e presunti poteri di segretazione parziale degli atti di causa.
Collocazione Centro Studi: 3388C

Separazione

Corte d'appello di Milano
Decreto 6/8/2004
Rilascio di documento per espatrio
Secondo la Corte d'appello di Milano, è illegittimo e deve essere annullato il provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio del minore, emesso su istanza di un solo genitore e concesso inaudita altera parte (l'altro genitore coaffidatario del minore). Oltre al testo del decreto, è presente un commento di Maria Luisa Serra: Sull'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio di documenti d'espatrio del minore.
Collocazione Centro Studi: H7206

Tribunale di Roma Sezione I
Ordinanza 22/7/2004
Frequentazione tra genitore non affidatario e figlio minore può avvenire con la vigilanza dei servizi sociali (La)
Secondo il Tribunale, nelle more degli accertamenti relativi ai fatti contestati dal genitore affidatario, il Giudice Istruttore può avvalersi dei servizi sociali al fine di vigilare in ordine alle modalità di frequentazione del minore con il genitore non affidatario anche a garanzia di quest'ultimo. Oltre al testo dell'ordinanza è presente un commento di E. Uzteri: Servizi sociali, vigilanza e protezione in materia di frequentazione del genitore non affidatario.
Collocazione Centro Studi: 6675C

Sottrazione internazionale di minori

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta
Decreto 21/07/1997
Minori (tutela internazionale dei) - Genitori e figli (rapporti tra)
La Convenzione de l'Aja 25/10/1980, sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 64/1994, distingue il diritto di affidamento dal diritto di mera visita, ed assicura a tali due diverse situazioni una tutela differenziata, prevedendo il rimpatrio immediato del minore soltanto nell'ipotesi di violazione del diritto di affidamento. E' inoltre presente un commento di M. Merendino riguardante gli aspetti della tutela differenziata accordata al diritto di affidamento ed al diritto di visita dalla Convenzione sopra citata.
Collocazione Centro Studi: 0684C

Tribunale per i minorenni di Messina
Decreto 6/08/1999
Minore (sottrazione internazionale di)
Il decreto in esame tratta della questione della sottrazione internazionale dei minori, individuando quali siano le Convenzioni internazionali da applicare.
Collocazione Centro Studi: 0370C

Tribunale per i minorenni di Roma
Decreto 16 - 19/6/2000
Motivazioni dei giudici per proteggere "Erica" (Le)
La decisione resa dal Trib. min. Roma sul caso "Erica", la tredicenne che si è rifugiata nella ambasciata italiana di Kuwait City pur di non vivere più con il padre, separato dalla madre e intenzionato a trasferirsi in Egitto, appare di particolare interesse per la complessità della vicenda "multinazionale": costituisce un esempio di concreta applicazione della legge italiana di diritto internazionale privato del 95. Il Trib. min. ha disposto che "Erica" e la sorellina restino "collocate" presso la madre e che il padre possa visitarle soltanto "in situazione protetta".
Collocazione Centro Studi: G4214

Tribunale per i minorenni di Roma
Decreto 23/11/1999
Minore (Sottrazione internazionale di)
Il decreto affronta un caso di kidnapping domestico, ovvero di sottrazione internazionale di un minore da parte di un genitore, posta in essere attraverso l'abuso di una situazione temporanea di diritto, o un abuso tout court. Il Tribunale minorile di Roma ha risolto il conflitto venutosi a creare tra l'ordinamento giurisdizionale italiano e quello francese in merito all'individuazione della potestà giurisdizionale a decidere della controversia insorta tra genitori naturali in relazione all'affidamento della figlia minore.
Collocazione Centro Studi: 1657C

Tutela del minore

Tribunale per i minorenni di Roma
Decreto 11÷22/01/2008 – Stralcio
Violenze domestiche ripetute: se i bambini assistono interviene il giudice minorile
Il tribunale ha chiarito che in caso di esposizione dei figli minori a un grave pregiudizio, la prolungata esposizione degli stessi alla visione di scene di violenza domestica, il giudice minorile può adottare a loro tutela un provvedimento di affidamento in via provvisoria ed urgente. Segue un commento di C. Attenni: Il comportamento aggressivo influisce sulla capacità di essere un buon genitore.
Collocazione Centro Studi: 1348D

PENALE

Abbandono di minore

Corte di appello pen. di Torino
Sentenza 15/3/2005
Minore straniero - Comunità - Controllo - Progetto educativo
Secondo la Corte, qualora una ragazza minorenne straniera, inserita in Comunità per proteggerla, sottoposta non a controllo, ma a progetto educativo che preveda la frequentazione di una struttura scolastica esterna, non faccia ritorno in comunità al termine delle lezioni, le assistenti sociali collegate alla comunità non consumano il delitto di abbandono, in quanto non può loro attribuirsi la qualifica di tutrici della minore.
Collocazione Centro Studi: 8576C

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ufficio del Giudice dell'udienza Preliminare
Sentenza 13/3/2003
Il GUP svolge un'approfondita riflessione in materia di abbandono di minore, ipotizzato, nel caso di specie, a carico di una madre tossicodipendente nei confronti del proprio figlio risultato positivo all'esame degli anticorpi per l'HIV. La condotta sarebbe consistita nell'abbandonare il bambino presso il reparto ostetricia dell'Ospedale di Caserta. Il GUP ha escluso che tale condotta possa andare ad in integrare gli estremi del delitto di abbandono di minore.
Collocazione Centro Studi: H1803

Abusi sessuali

Tribunale di Nola, I sez. Penale
Sentenza 22/3/2006
Violenza sessuale - incesto - posizione di garanzia rivestita della nonna materna

Il tribunale ha affermato la sussistenza di una posizione di garanzia rivestita dalla nonna materna, la quale pur essendo a conoscenza dei rapporti incestuosi del genero nei confronti della nipote, non interveniva per impedire l'evento. In particolare ha ritenuto la concausazione dell'evento per omissione.
Collocazione Centro Studi: D1418

Gip Tribunale di Venezia
Sentenza 18/12/2003
Udienza preliminare - Art. 435, comma 3, C.P.P. nel testo modificato dall'art. 23, comma 1, legge 16/12/1999, n. 479 - Regola di giudizio
Con questa sentenza il GUP del tribunale di Venezia ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un cittadino extracomunitario accusato di violenza sessuale nei confronti della propria figlia minore. Il Giudice si è soffermato a lungo sulla questione della valutazione delle dichiarazioni rese dalla minore ritenendo in questo caso il reato non sussistente.
Collocazione Centro Studi: H4406

Tribunale di Napoli Riesame
Ordinanza 23/7/2003
L'ordinanza si segnala per l'approfondita disamina sulla posizione di garanzia che grava sui genitori in virtù della quale gli stessi possono concorrere, mediante omissione, al compimento di violenza sessuale ad opera di terzi in danno dei figli minori.
Collocazione Centro Studi: H3219

Trib. Pisa G.U.P. Murano
Sentenza 27/2/2003
Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne - Condotta tipica - Mera richiesta di prestazione sessuale - Configurabilità del tentativo Esclusione
Violenza sessuale - Corruzione di minorenne - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Sussiste - Fine di far assistere il minore Necessità
La sentenza affronta la tematica della configurabilità del tentativo nel reato previsto dall'art. 609 quater cp (atti sessuali con minorenni) ed altresì analizza compiutamente la struttura del delitto di cui all'art. 609 quinquies (corruzione di minorenne). Oltre al testo della sentenza è presente un commento dell'avv. De Giorgio M.: Brevi considerazioni in tema di reati sessuali commessi (o tentati) ai danni (o alla presenza) dei minori infraquattordicenni.
Collocazione Centro Studi: H2105

Tribunale per i minorenni de L'Aquila
Decreto 18/6/1999
Figli minori - Abusi sessuali ai danni della minore (accuse paterne, a carico del partner uxorio)
Secondo il decreto del Tribunale, ritenuta, in mancanza di prove obbiettive certe, la difficoltà d'accertare abusi sessuali asseritamente consumati su minori, l'accertamento di tale illecito è particolarmente arduo qualora l'accusa venga rivolta dal coniuge separato al partner concubinario della moglie/madre affidataria della figlia in tenerissima età. Nel dubbio, il giudice non può che ritenere non provata l'accusa.
Collocazione Centro Studi: 3749A

Corte di appello di Potenza sezione penale
Sentenza 9/4/2003
Violenza sessuale aggravata, diminuente e atti su minori: le differenze
Secondo la sentenza della Corte di appello di Potenza, "toccare" (a fini di libidine) un minore di anni quattordici integra, almeno nella maggior parte dei casi, il reato di violenza sessuale aggravata, senza che abbia alcuna importanza il fatto che sia mancato un rapporto completo.
Collocazione Centro Studi: H1306

Atti sessuali con minorenne

Tribunale di Vicenza - Sezione penale
Sentenza 16/10/2007 - 08/01/2008 n. 697 – Stralcio
Atti sessuali con minori: sconti di pena se c'è feeling sentimentale
Secondo il tribunale in materia di atti sessuali con minore infraquattordicenne, è ravvisabile la fattispecie attenuata qualora dal quadro soggettivo inerente l'imputato si evinca la sussistenza di un coinvolgimento amoroso manifestato dalla condotta tenuta non prevaricatrice nè arrogante. Segue un commento di S. Pascasi: Minore gravità correlata al quadro soggettivo dell'adulto imputato.
Collocazione Centro Studi: 1005D

Bullismo

Tribunale di Palermo Uff. GUP
Sentenza 27 giugno 2007
Abuso dei mezzi di correzione e disciplina e lesioni (fattispecie relativa ad insegnante)
Con questa sentenza il GUP di Palermo ha escluso la sussistenza del delitto di abuso dei mezzi di correzione nei confronti di un insegnante intervenuta con decisione per fronteggiare un grave fatto di bullismo in danno di altro allievo a causa delle sue tendenze sessuali.
Collocazione Centro Studi:
H8412

Corruzione di minorenne

Corte d'Appello dell'Aquila
Sentenza 07/11/2007
Corruzione di minorenne se il genitore esibisce materiale pornografico
Secondo la Corte d'appello, esibire materiale pornografico a minore di anni 14 integra gli estremi del reato di corruzione di minorenni. L'abitualità di tale condotta, integra anche il delitto di maltrattamenti in famiglia ove posta in essere dal genitore. Segue un commento di M. Forconi, Le condotte "perturbatrici" fanno scattare anche il reato di maltrattamenti in famiglia.
Collocazione Centro Studi: 1185D

Figlicidio

Figlicidio: atto contro natura che ha assunto dimensioni di rilevante allarme sociale
Il Tema del mese è dedicato alla questione del "figlicidio", affrontato alla luce della sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino sul noto "caso di Cogne". Dopo l'introduzione di N. Fusaro, segue la sentenza. Sono poi presenti i seguenti contributi: Gli atti finalizzati alla difesa sono ritenuti incompatibili con il vizio parziale di mente, di C. Melzi d'Eril; Una presunta colpevolezza che nasce dalla concordanza di tutti gli elementi, di S. Lonati; Il malessere interiore può portare all'omissione dolosa delle cure, di L. Cardovana; Un dramma domestico che trova la sua ragione negli eccessi educativi, di L. Cardovana; Nell'analisi delle cause maggiore attenzione ai fattori relazionali, di F. Vitale.
Collocazione Centro Studi: 0881D

Imputabilità

Tribunale per i minorenni di Bari
Sentenza 22/2/2007
Se il disturbo è stabile non punibile il minore "borderline"
Con questa sentenza il Tribunale di Bari ha affermato che deve ritenersi non imputabile per incapacità di intendere e di volere il minore affetto da un disturbo della personalità quando esso rappresenti una condizione stabile dell'organizzazione psichica del ragazzo e sempre che risulti che detto disturbo abbia influenzato in modo determinante la condotta delittuosa posta in essere dal minore. E' anche presente un commento di C. Costantino: La pericolosità sociale del soggetto giustifica la libertà vigilata.
Collocazione Centro Studi:
0144D

Corte d'appello di Venezia sez. minorenni
Sentenza 07/10/2005
Minorenni - capacità di intendere e di volere ex art. 85 c.p. - imputabilità ex art. 98 c.p. - nozioni autonome
Minorenni - capacità d'intendere e di volere ex art. 98 c.p. - nozione - capacità di distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito - maturità psicologica - irrilevanza
Circostanze aggravanti - sevizie e crudeltà – inflizione sofferenze fisiche e morali oltre i normali mezzi di attuazione del reato – sussistenza

Nella sentenza si evidenzia come la nozione di imputabilità ex art. 98 cp è concetto giuridico che consiste nella capacità del minore degli anni 18 di distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito e di autodeterminarsi e non può e non deve essere confuso con l'immaturità psicologica.
Collocazione Centro Studi: C6304

Incidente probatorio

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena
Ordinanza 26/4/2000
Con tale ordinanza il GIP di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 c. 5-bis cpp, nella parte in cui non prevede il reato di maltrattamenti verso i fanciulli fra quelli in presenza dei quali ove tra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio vi siano minori di anni 16, il giudice procede alla "audizione protetta", in modo da evitare il diretto contatto del minore con la viva realtà processuale.
Collocazione Centro Studi: A7007

Ingiustificato allontanamento dalla comunità

Tribunale per i minorenni di L'Aquila
Sentenza 24/10/2002
Affidamento di minore ad una comunità - Allontanamento ingiustificato - Configurabilità del reato di evasione - Concessione delle attenuanti generiche
Per il GUP del Tribunale per i minorenni di L'Aquila l'allontanamento ingiustificato di un minore dalla comunità ove era stato collocato non configura il reato di evasione, ma ricade sotto l'applicabilità dell'art. 650 c.p. Il minore è stato così condannato a pena pecuniaria per il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità.
Collocazione Centro Studi: 5465C

Maltrattamenti

Mazza Galanti F.
Bambini degli zingari e il reato di maltrattamenti in famiglia (I)
L'autore commenta due sentenze emesse dalla V Sez. Penale del Tribunale di Torino (7/1/2002, giudice Bertinetti, e 21/10/2002, giudice Barbero), in materia di configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia in caso di sfruttamento dei minori nella commissione di reati contro il patrimonio da parte proprio nucleo familiare. Nella prima sentenza si è affermato che la violazione dell'obbligo di istruire ed educare adeguatamente la prole, non basta per integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p., ove manchi la percezione soggettiva della lesione subita, da parte della vittima, che rappresenta il connotato più tipico del delitto di maltrattamenti. Nella seconda, intervenuta dopo che la prima è stata annullata dalla Cassazione, si afferma che sussistono gli elementi per affermare la responsabilità penale a carico dei genitori per il reato di maltrattamenti nei confronti dei figli minori a causa del sistematico disinteresse degli stessi per lo sviluppo educativo della personalità dei minori, sfociato nella dedizione degli stessi alla commissione di illeciti e nella contestuale rinuncia a frequentare la scuola per acquisire un'istruzione minima. Al commento, seguono i testi delle due sentenze.
Collocazione Centro Studi: 5059C

Tribunale di Torino Sez. IV penale Est. Bosio
Sentenza 28/2/2000
Reato di maltrattamenti - fattispecie di minore straniera indotta dai genitori al lavoro pomeridiano dopo la scuola per oltre otto ore giornaliere: sussistenza
Reato di avviamento di minore degli anni quattordici al lavoro - fattispecie di minore indotta dai genitori a lavorare in laboratorio di sartoria: sussistenza
Il Tribunale di Torino ha ritenuto la sussistenza del reato di maltrattamenti nel comportamento dei genitori adottati nei confronti della figlia adottiva minorenne, indotta a prestare a loro favore attività lavorativa presso un laboratorio di sartoria, privo di riscaldamento, con una media oraria di lavoro superiore alle otto ore, così provocando frequenti assenze scolastiche e l'incapacità a mantenere l'attenzione durante l'orario scolastico mattutino a causa del sonno.
Collocazione Centro Studi: 7036A

Messa alla prova

Messa alla prova
Il tema del mese di questo numero della rivista è dedicato alla messa alla prova nel sistema della giustizia minorile. Tutti i contributi ruotano intorno alla sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano 11.12.2007 (ivi pubblicata) che ha ammesso l'istituto anche per i reati a sfondo sessuale; la positiva riuscita della messa alla prova ha portato anche al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 Dlgs 286/98 trattandosi di minore non comunitario. Sono presenti i seguenti contributi: Per i minori alla prova missione compiuta nell'80% dei casi, di M. Toriello; Anche con crimini efferati non va preclusa l'opportunità di un reinserimento, di F. Resta; La sosensione è revocata per le ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte, di E. Sacchettini; L'allontanamento dall'ambiente familiare in cui si verifica la devianza può contribuire al successo, di S. De Nicola; La scelta della detenzione delinea una prospettiva dagli orizzonti limitati, di L. Basilio; Nei Paesi anglosassoni un'esperienza consolidata e maggiore organizzazione, di M. Gentile; Sulla personalità del soggetto necessaria una valutazione finalizzata al cambiamento, di F. Vitale; L'apporto dei servizi sociali è determinante per un esito favorevole, di V. Villarosa.
Collocazione Centro Studi: 1345D

Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Sentenza 11/01/2007
Anche le condotte successive rientrano nella valutazione sulla messa alla prova
Secondo il Tribunale, oggetto del giudizio circa l'esito della messa alla prova è l'evoluzione della personalità del minore in senso risocializzante, comprese le condotte dell'imputato successive al termine del periodo di messa alla prova. E' anche presente un commento di M.S. Panella, L'espletamento dei compiti previsti nell'intervento è finalizzato al recupero.
Collocazione Centro Studi: 0606D

Tribunale per i minorenni di Roma
Ordinanza 29 novembre 1990/ordinanza 29 novembre 1990
Sospensione del processo e messa alla prova 1. 2.
Due esempi di ordinanze relative alla sospensione di procedimento penale nei confronti di un minore che ha dato prova di capacità e volontà di modificare abitudini e amicizie, per porlo in prova presso il servizio sociale al fine di valutarne la personalità.
Collocazione Centro Studi: 7862A

Tribunale per i minorenni di Roma
Sentenza 28/02/1995
Violenza carnale: agli imputati minorenni perdono giudiziale e messa alla prova
Alla sentenza segue il commento: Applicati gli istituti previsti dal rito speciale con un atteggiamento rigoroso ma non repressivo, di L. Pepino.
Collocazione Centro Studi: F0626

Tribunale per i minorenni dell'Aquila Giudice dell'udienza preliminare
Ordinanza 13/06/1996
Messo alla prova il ladruncolo di libri: sospeso il processo ma obbligato alla lettura
Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di M. Bouchard, Se lo studio e il lavoro vengono imposti la rieducazione del minore non è automatica.
Collocazione Centro Studi: F2845

Occhiogrosso F.
Minorenni, processo e mediazione
Nell'articolo vengono commentati due decisioni giurisprudenziali, di cui viene presentato il testo (Trib. min. L'Aquila - giud. ud. prel. - ord. 13/06/1996, Trib. min. Torino - giud. ud. prel. - sent. 04/07/1996 - pres. est. Bouchard). L'una riguarda l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, l'altra costituisce un'applicazione dell'estinzione del processo per irrilevanza del fatto.
Collocazione Centro Studi: 9587B

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta
24/3/1998
Minore - Ripetuti, gravissimi reati di sangue e contro il patrimonio (minore autore di) - Feroce associazione a delinquere di stampo mafioso (minore inquadrato in una)
Secondo il Trib. per i minori di Caltanissetta, va valutata in concreto attraverso l'attuazione di un adeguato piano di intervento, la possibilità di mettere alla prova un minore di età già appartenente ad una feroce associazione mafiosa, autore di gravissimi fatti di sangue, e divenuto dalla maggiore età collaboratore di giustizia.
Collocazione Centro Studi: 3733B

Minore come teste

Tribunale di Verona - Sezione penale
Sentenza 1 marzo - 30 maggio 2007 n. 404 – Stralcio
Abusi sessuali: le dichiarazioni dei minori utilizzabili come testimonianze "indirette”
Per il tribunale di Verona, le dichiarazioni rese dai minori nella fase delle indagini, in caso di reati a sfondo sessuale, non riproducibili mediante l'esame diretto in dibattimento, possono essere utilizzate in forma indiretta mediante la loro narrazione da parte dei genitori, salvo il vaglio del giudicante circa la loro rilevanza accusatoria. E' anche presente un commento di S. De Nicola, Se la risposta è indotta da domande suggestive scatta l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.
Collocazione Centro Studi: 0437D

Gip Tribunale di Verona
Ordinanza 8/4/2004
Incidente probatorio ex art. 392.1 bis c.p.p. - Persona offesa e teste minorenne - Richiesta - Efficacia vincolante – Esclusione
Con questa ordinanza il Gip ha rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata dal PM con cui si chiedeva di procedere all'assunzione della testimonianza di una minore, persona offesa rispetto ad un delitto di abuso sessuale, evidenziando, tra l'altro, come la reiterazione dell'audizione, dopo una prima audizione diretta da parte del PM, sarebbe stata inopportuna rispetto al percorso terapeutico intrapreso dalla stessa.
Collocazione Centro Studi: H4405

Tribunale di Venezia
Sentenza 18/12/2003
Prova penale - Valutazione delle prove - Consulenze tecniche - Pareri basati su scienza non esatte - Criterio di valutazione - Posizione delle parti - Esclusione - Persuasività delle argomentazioni
Secondo il GUP, nel caso di consulenze tecniche di parte, del PM e delle difese, che esprimano differenti valutazioni fondate su scienze non esatte, non vi è motivo di dare prevalenza all'una o all'altra opinione in relazione alla posizione delle parti, ma deve aversi riguardo solo alla capacità di persuasione delle argomentazioni tecniche utilizzate (fattispecie in tema di valutazione della credibilità di una minore che assumeva di aver subito atti di violenza sessuale).
Collocazione Centro Studi : H3827

Tribunale di Nola Seconda Sezione Penale
Sentenza 3/1/2002
Violenza sessuale a carico di minori: valenza probatoria delle dichiarazioni delle persone offese: cd. criterio della competenza e cd. criterio della credibilità - Configurabilità del reato
Il Tribunale di Nola si sofferma sull'indagine psicologica che deve essere compiuta per accertare l'attitudine del minore a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Devono essere seguiti due criteri: quello della competenza per accertare la sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa; quello della credibilità, diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda.
Collocazione Centro Studi: H2207

Corte d'appello di Palermo Sez. I pen.
Sentenza 4/2/2002
Minore (valutazione probatoria delle dichiarazioni del)
Per la Corte d'appello di Palermo, nei reati commessi in danno di minorenni, il giudice ha il dovere di verificare l'attendibilità della persona offesa con riferimento al contenuto complessivo del fatto reato narrato, con la conseguenza che ove il minore sia stato ritenuto inattendibile, tale giudizio va esteso all'intera narrazione dei fatti. Ne deriva che lo stesso racconto non può essere ritenuto inattendibile per alcune delle ipotesi criminose contestate e allo stesso tempo attendibile per altre. Così la Corte ha annullato la sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto non attendibile la narrazione dei minori con riferimento all'ipotesi di violenza sessuale aggravata, ma aveva contestualmente condannato l'imputata per il reato di violenza privata aggravata sulla base delle stesse dichiarazioni. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. D'Angelo, La testimonianza dei minori vittima di presunti abusi in ambiente scolastico.
Collocazione Centro Studi: 4560C

Minori parti offese e accertamenti sulla loro attendibilità
I sempre più frequenti processi concernenti fatti di violenza sessuale commessi in danno di minori presentano innumerevoli profili problematici. A tal riguardo viene pubblicato un ampio brano della motivazione di una recente sentenza della Corte di appello di Milano (19/12/1995 - pres. Passerini), nella parte in cui affronta la delicata tematica degli accertamenti ammessi dal codice di rito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori parti offese, spesso di giovanissima età ed unici testimoni dei fatti denunciati (soprattutto quando, come nel caso oggetto della sentenza, imputato è il padre.
Collocazione Centro Studi: 7130B

Tribunale di Monza Sezione Penale Collegio III
Sentenza 17/12/2001
Artt. 519, 521, 610 c.p.
Sentenza in materia di violenza sessuale, atti di libidine violenta, minaccia posti in essere da un padre nei confronti della di lui figlia minore degli anni 14. La sentenza si segnala per la particolare profondità di indagine quanto alla valutazione della deposizione della madre della bambina e della stessa minore abusata.
Collocazione Centro Studi: H1213

Misure cautelari

Tribunale per i minorenni di Sassari
Ordinanza 26/10/2006

Finalità di rieducazione del minore recidivo riduce la misura cautelare (La)
Secondo il tribunale, nella scelta della misura cautelare il giudice anche in caso di recidiva può e deve contemperare le esigenze processuali con quelle di recupero educazionale e psicologico del minore. Oltre al decreto è presente un commento di G.E. Gassani: Una protezione concreta per chi è vittima di se stesso e dell'ambiente in cui cresce.

Collocazione Centro Studi: 0019D

Tribunale per i minorenni di Torino G.I.P.
Ordinanza 4/06/1990 - Ordinanza 24/11/1989
Misure cautelari 1. 2. 3.
Tre ordinanze con cui il G.i.P. di Torino ha provveduto in tema di misure cautelari: nel primo caso respingendo la richiesta del p.m. di permanenza in casa; rigettandola nel secondo caso per mancata individuazione della comunità in cui inserire il minore; nel terzo, applicando la misura della permanenza in casa, individuata nel caso specifico in un campo nomadi.
Collocazione Centro Studi: 7863A

Pepino L.
Custodia cautelare: due pronunce controcorrente?
Commento a due provvedimenti giudiziari, ufficio g.i.p. trib. Vicenza - ordinanza 10/12/1994, ufficio g.i.p. trib. minorenni Torino - ordinanza 11/06/1994, entrambi di seguito pubblicati, in controtendenza rispetto all'indirizzo per cui la pericolosità sociale, nell'ambito degli indagati per delitti "di strada", costituisce la ragione giustificatrice fondamentale del carcere in attesa di giudizio e di eventuale condanna.
Collocazione Centro Studi: 3510B

Tribunale per i minorenni di Torino Giudice dell'udienza preliminare
Sentenza 14/12/2001 - 11/2/2002 n. 216
Novi Ligure: il disturbo di personalità non esclude la responsabilità del minore
Vengono pubblicati alcuni stralci della sentenza con cui il GUP di Torino ha deciso la vicenda nota come "il caso di Novi Ligure", soffermandosi in particolare sulla questione dell'imputabilità dei due minorenni, riconosciuti autori del duplice omicidio, e della messa alla prova degli stessi, ritenuta dal GUP non concedibile. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. Dosi, Il giudizio di pericolosità degli imputati blocca l'applicazione della messa alla prova.
Collocazione Centro Studi: 2558C

Misure di sicurezza

Corte d'appello di Milano
Sentenza 4/4/2002
Imputabilità - Minore età - Vizio di mente - Pericolosità sociale - Misure di sicurezza (C.p. artt. 88, 89, 98, 224; d.P.R. 22/9/1988, n. 448, artt. 36, 37, comma 2)
Si tratta della sentenza relativa all'omicidio di Suor Maria Laura, avvenuta in val Chiavenna ad opera di tre giovani studentesse del luogo. La Corte ha statuito che i disturbi della personalità tali da comportare vizio parziale di mente necessitano di cura ed interventi psicoterapeutici che appaiono attuabili, per il minore socialmente pericoloso, solo attraverso la misura del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità. Pertanto, la sussistenza di patologie rilevanti ai sensi dell'art. 89 c.p., comporta la conferma dell'applicazione della suddetta misura già disposta in primo grado, anche quando il minore fosse stato in tale sede ritenuto non imputabile ai sensi dell'art. 88 c.p. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. Panebianco: Minore infermo di mente e socialmente pericoloso: l'inadeguatezza dell'attuale sistema di misure di sicurezza minorili.
Collocazione Centro Studi: H2913

Pedopornografia

Tribunale per i minorenni di Sassari
Sentenza 21/09/2007
Senza intento di diffusione punibile la sola detenzione di filmati pedopornografici
Per il tribunale se non è possibile accertare la consapevolezza e la volontà dell'agente ai fini della divulgazione del materiale pedopornografico, sussiste l'ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico a carattere pedofilo e non quello di diffusione. E' presente il commento Il programma di file sharing non permette di accertare se il materiale è usato da altri, di Claudia Costantino.
Collocazione Centro Studi: 0978D

Tribunale di Lamezia Terme
Sentenza 04/06/2007 n. 252
Pedopornografia, distribuzione, internet, programmi di file sharing, sussistenza
Per il tribunale risponde di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico inerente esibizioni di minori di anni diciotto, chi, utilizzando un programma di “file-sharing”, divulghi e pubblicizzi a mezzo collegamento informatico via Internet immagini a sfondo sessuale che vedano rappresentati minori.
Collocazione Centro Studi: H9207

Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sentenza 02/02/2007, n. 230
Condivisione di files pedopornografici (La)
Il Gup ha affermato che se l'utente di un sistema di file-sharing pone in condivisione files a contenuto pedopornografico, realizza la condotta di cui all'art. 600 ter, co. 3, perchè divulga materiale pornografico avente ad oggetto minori di anni 18. E' anche presente un commento di A. Sorgato: I programmi c.d. peer to peer e i delitti di pornografia minorile.
Collocazione Centro Studi: 0518D

Tribunale di S. M. C. Vetere - Sez. Dist. Caserta
Sentenza 25/9/2006

Inutilizzabilità del materiale pedopornografico acquisito dai siti civetta per contestare il delitto di cui all'art. 600 quater c.p.
Secondo il tribunale, nel caso in cui all'imputato venga contestato il delitto di cui all'art. 600 quater cp, il materiale probatorio raccolto mediante siti civetta è inutilizzabile, in quanto acquisito con modalità consentite per diverse fattispecie di reato, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 10 L. 228/03, che fa salva al comma secondo la disciplina dettata dall'art. 14 L. 269/98.
Collocazione Centro Studi: D1417

Tribunale di Verona
Ordinanza 10/11/2006

Detenzione di materiale pedopornografico: no all'indulto
Secondo il giudice, l'indulto ex l. 241/2006 non è applicabile alla detenzione di materiale pedopornografico in quanto a tale condotta deve attribuirsi un maggior disvalore.
Collocazione Centro Studi: G1909

Tribunale di Reggio Emilia
Sentenza 10/10/2006

Limiti del reato di detenzione di materiale pedo-pornografico (I)
In questa sentenza il Tribunale ha affermato che il reato di detenzione di materiale pedo-pornografico è integrato non dalla mera consultazione di siti internet, ma dalla memorizzazione di files tratti dai medesimi, accompagnata dalla gestione del proprio personal computer volta alla eliminazione delle tracce della consultazione. E' anche presente un commento di T. Sposato: Pedofilia e pedo-pornografia: problemi antichi, norme nuove.
Collocazione Centro Studi: 0257D

Pedopornografia: la difficoltà della prova condiziona i risultati
Il tema del mese della rivista è dedicato ai reati in materia di pedopornografia commessi mediante la rete Internet. Tutti i contributi ruotano intorno alla sentenza 325/2006 del Tribunale di Reggio Calabria, in materia di reato di cui all'art. 600-ter cp. La sentenza, preceduta dall'introduzione di D. Pappalardo, è seguita dai seguenti commenti: Una decisione in linea con i criteri della Cassazione sulla diffusione del materiale, di A. Jazzetti; Gli organi giudicanti non devono perdere di vista la protezione dei più piccoli, di P. Galdieri; L'operatore della Rete può contribuire al buon esito delle indagini, di P. Galdieri; Per l'identikit degli autori occorrono metodi "digitali" oltre alle analisi classiche, di F. Vitale; La complessità dei controlli rende l'utilizzo del cellulare un fattore di rischi elevato, di I . Poli.
Collocazione Centro Studi: 0355D

Tribunale di Genova Sezione penale
Sentenza depositata il 28/10/2005
E-mail (pornografica) può costare anche due anni (Un')
Per la sentenza, il trasferimento via internet di una fotografia a contenuto pedopornografico, al fine di ottenere in cambio immagini similari, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 600 ter, c. 4. Oltre al testo della sentenza è presente un commento di F.M. Ferrari: Quella sospensione condizionale negata. Se la difesa sociale erode le garanzie.
Collocazione Centro Studi: 8441C

Gennaro De Falco
Spiare una chat sul Pc? E' intercettazione
Art. 266bis va applicato alle "visure" degli hard disk (L')
L'autore commenta una sentenza del tribunale di Napoli, di seguito pubblicata, in cui si è affermato che la semplice visione di materiale pedo-pornografico via internet non costituisce reato, essendo necessaria, per la rilevanza penale, la detenzione del materiale.
Collocazione Centro Studi: 8952C

Tribunale di Bari Sezione I penale
Ordinanza 30/11/2004
Pedopornografia: se l'attività sotto copertura si riferisce a reati che la prevedono gli indizi sono sempre utilizzabili
Per il Tribunale di Bari, l'art. 14 L. 296/98 (in materia di contrasto della pedopornografia), non può essere interpretato nel senso della inutilizzabilità assoluta delle fonti di prova attinenti a reati diversi da quelli indicati, eventualmente acquisite nel corso nel corso delle indagini. Il testo della sentenza è stato pubblicato nella versione telematica della rivista Diritto e Giustizia.
Collocazione Centro Studi: H5320

Tribunale di Piacenza
Sentenza 12/11/2004, n. 1031
Procacciamento e disponibilità di materiali informatici a contenuto pedo-pornografico
Oltre al testo della sentenza è presente un commento di L.D. Cerqua: La detiene di materiale pornografico prodotto dallo sfruttamento sessuale di minori.
Collocazione Centro Studi: 7075C

Corte di appello di Perugia, Sezione Minori
Sentenza 27/08/2004
Minore (tutela del) - minori agli effetti penali - delitti di pornografia minorile - perdono giudiziale – esclusione
Secondo la Corte, consuma il delitto di pornografia minorile il minorenne che, dapprima con il consenso della compagna minore, realizzi un filmato che ritrae il loro amplesso con assicurazione della cancellazione, ma che successivamente ne offra la visione agli amici e lo inserisca in Internet. La Corte ha altresì escluso nel caso di specie la possibilità di far luogo al perdono giudiziale. Oltre al testo della sentenza è presente un commento di V. Basiricò: Ancora in tema di diffusione di un CD Rom riproducente amplessi sessuali tra minorenni consenzienti: una diversa lettura in sede di appello.
Collocazione Centro Studi: 8580C

Tribunale di Perugia Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Sentenza 8/7 - 30/12/2003

Sentenza in materia di distribuzione e detenzione di immagini pedopornografiche. La sentenza si sofferma sulla differenza tra divulgazione al pubblico indiscriminata e divulgazione nell'ambito di una conversazione privata per via telematica, ritenendo nel caso di specie configurabile solo il meno grave reato di cui all'art. 600-ter comma 4 cp. Ha ritenuto non ostare alla configurabiltà del reato il fatto che l'imputato abbia inviato le fotografie riproducenti minori dietro sollecitazione di un agente sotto copertura. Ha infine ritenuto legittimo l'impiego di tale mezzo d'indagine in quanto in origi