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LA TESTIMONIANZA
DEL MINORE NEI PROCESSI PER VIOLENZA SESSUALE
Cassazione
- Merito
Cassazione
Corte di
cassazione Sezione terza
Sentenza n. 36619/03
Pedofilia: anche se l'imputato è l'educatore la dedizione al
lavoro apre le porte alle attenuanti
Con
questa sentenza la Cassazione si è occupata della nota vicenda
di un educatore professionale accusato di aver compiuto diversi episodi
di violenza sessuale su nove minori disagiati a lui affidati presso alcune
strutture di sostegno. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito nel
rivalutare l'entità della condanna devono tener conto dell'incensuratezza
e della dedizione al lavoro mostrata dall'educatore ai fini della concessione
delle circostanze attenuanti. La sentenza si annota per le indicazioni
che fornisce in ordine alla valutazione che il giudice è tenuto
a compiere di fronte alle dichiarazioni rese da minori nell±ambito
di procedimenti penali per abusi sessuali nonché dei presupposti
che legittimano la perizia sul teste minorenne e del valore della stessa
ai fini della valutazione del teste ai fini della decisione.
Collocazione
Centro Studi: H2202
Cassazione
penale Sez. III
Sentenza 18197 del 27/3/02
Sentenza
con cui la Cassazione ha confermato una sentenza di condanna per violenza
sessuale in danno di minore fondata sulle dichiarazioni rese dalla minore.
Il ricorrente criticava, tra l'altro, il metodo d'indagine utilizzato
dalla psicologa per raccogliere le stesse dichiarazioni, lo Statement
Validity Analysis. La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo che
le dichiarazioni dei minori, persone offese di asseriti abusi sessuali,
possono rappresentare da sole, se formulate in modo convincente e non
sospetto, prova idonea a confortare il giudizio di colpevolezza. Esse
devono però essere sottoposte ad un controllo assai più
rigoroso rispetto al generico vaglio di credibilità richiesto per
dichiarazioni di ogni testimone.
Collocazione
Centro Studi: H1326
Cassazione
penale Sez. III
Sentenza 8553 del 23/2/02
Sentenza
con cui la Cassazione ha respinto il ricorso avverso una sentenza di condanna
per atti di libidine violenta, fondato sulle asserite discordanze tra
dichiarazioni rese dalle minori di fronte alle assistenti sociali e nel
corso dell'esame protetto, e quelle rese innanzi al Presidente del Tribunale.
La Cassazione ha ribadito che tali dichiarazioni devono essere sottoposte
a controllo da eseguirsi con straordinaria misura di attenzione per cogliere
ogni elemento suscettibile di incidere sulla genuinità della narrazione.
Tuttavia, ha riconosciuto che il Tribunale di Biella prima, e la Corte
di Appello di Torino poi, si sono attenuti a tali indicazioni nella valutazione
delle dichiarazioni delle minori, confermando la pronuncia di colpevolezza.
Collocazione
Centro Studi: H1327
Cassazione
penale Sez. III
Sentenza 5423 del 12/12/01
Sentenza
emessa a seguita di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame
di Napoli confermativa di ordinanza di arresti domiciliari in ordine al
reato di violenza sessuale in danno di minore, disposta dal GIP del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorso si fondava sull'essere stata adottata
l'ordinanza sulla base delle dichiarazioni del minore, ritenuto dal ricorrente
soggetto dotato di speciale attitudine alla menzogna. La Cassazione ha
affermato che nei reati a sfondo sessuale, di cui il minore è frequentemente
vittima, il suo contributo è normalmente insottraibile alla ricostruzione
del fatto. Ed è perfettamente lecito estrarre dalle sue dichiarazioni
elementi giustificativi della misura cautelare, anche se non vi siano
riscontri esterni idonei a convalidarli.
Collocazione
Centro Studi: H1328
Cassazione
penale
Sentenza 4526 del 26/11/01
Con
questa sentenza la Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per
violenza sessuale di gruppo nei confronti di un minore, in primo luogo
in quanto la neuropsichiatra infantile, nominata poi consulente tecnico
del PM, lo aveva assistito come ausiliario nell'assunzione a sommarie
informazioni dello stesso minore: non poteva poi essere sentita come testimone
né ricevere l'incarico peritale. In secondo luogo, il PM non avrebbe
potuto procedere a consulenza tecnica, ma trattandosi di accertamento
relativo ad una situazione soggetta a modificazioni (non solo trattandosi
di minorenne, ma di minorenne affetto da deficit psichico), avrebbe dovuto
procedere nelle forme dell'art. 360 cpp ovvero nelle forme dell'incidente
probatorio. Infine, la Corte di Appello di Palermo nel valutare l'attendibilità
del ragazzo fa riferimento al criterio della sovrapponibilità della
versione dei fatti fornita dal minore, omettendo di valutare la compatibilità
di tale criterio con la circostanza che il racconto del minore era sicuramente
scarno.
Collocazione
Centro Studi: H1923
Cassazione
penale Sez. III
Sentenza 20431 del 10/4/01
Con
questa sentenza la Cassazione ha respinto il ricorso avverso una sentenza
di condanna per violenza sessuale in danno di minore, evidenziando come,
pur dovendosi rilevare note di immaturità caratteriale della minore,
le stesse non fossero di gravità tale da pregiudicare la capacità
di analisi delle persone e degli eventi né da dar luogo all'esternazione
di patologiche "manie affabulative".
Collocazione
Centro Studi: H1924
Cassazione
Sezione III penale
Sentenza 20/4 - 25/5/2001
Attendibilità del bambino va correlata al contesto oggettivo
e soggettivo (L')
La
sentenza della Cassazione ha affrontato il problema della valutazione,
da parte del giudice, delle dichiarazioni del minore vittima di violenza
sessuale, soffermandosi sulle caratteristiche psicologiche dell'età
evolutiva, nonché alla psicopatologia del trauma. Il commento alla
decisione della Cassazione viene da una psicologa, psicoterapeuta, S.
Spada: Il metodo per dedurre dalle angosce i riscontri a sostegno dell'accusa.
Collocazione
Centro Studi: 2878C
Corte di
cassazione Sezione III penale
Sentenza 24/06/1998 - 27/08/1998 n. 4545
E' prova la testimonianza indiretta del minore quando vengono esclusi
intenti calunniosi
Oltre
al testo della sentenza, è presente un commento di O. Dente Gattola,
"Non possono essere inventate dai bambini vicende estranee alla loro esperienza".
Collocazione
Centro Studi: 6413A
Merito
Minori
parti offese e accertamenti sulla loro attendibilità
I
sempre più frequenti processi concernenti fatti di violenza sessuale
commessi in danno di minori presentano innumerevoli profili problematici.
A tal riguardo viene pubblicato un ampio brano della motivazione di una
recente sentenza della Corte di appello di Milano (19/12/1995 - pres.
Passerini), nella parte in cui affronta la delicata tematica degli accertamenti
ammessi dal codice di rito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni
rese dai minori parti offese, spesso di giovanissima età ed unici
testimoni dei fatti denunciati (soprattutto quando, come nel caso oggetto
della sentenza, imputato è il padre.
Collocazione
Centro Studi: 7130B
Tribunale
di Monza Sezione Penale Collegio III
Sentenza 17/12/2001
Artt. 519, 521, 610 c.p.
Sentenza
in materia di violenza sessuale, atti di libidine violenta, minaccia posti
in essere da un padre nei confronti della di lui figlia minore, di anni
14. La sentenza si segnala per la particolare profondità di indagine
quanto alla valutazione della deposizione della madre della bambina e
della stessa minore abusata.
Collocazione
Centro Studi: H1213
Corte d'appello
di Palermo Sez. I pen.
Sentenza 4/2/2002
Minore (valutazione probatoria delle dichiarazioni del)
Per
la Corte d'appello di Palermo, nei reati commessi in danno di minorenni,
il giudice ha il dovere di verificare l'attendibilità della persona
offesa con riferimento al contenuto complessivo del fatto reato narrato,
con la conseguenza che ove il minore sia stato ritenuto inattendibile,
tale giudizio va esteso all'intera narrazione dei fatti. Ne deriva che
lo stesso racconto non può essere ritenuto inattendibile per alcune
delle ipotesi criminose contestate e allo stesso tempo attendibile per
altre. Così la Corte ha annullato la sentenza con cui il Tribunale
aveva ritenuto non attendibile la narrazione dei minori con riferimento
all'ipotesi di violenza sessuale aggravata, ma aveva contestualmente condannato
l'imputata per il reato di violenza privata aggravata sulla base delle
stesse dichiarazioni. Oltre al testo della sentenza, è presente
un commento di G. D'Angelo, La testimonianza dei minori vittima di presunti
abusi in ambiente scolastico.
Collocazione
Centro Studi: 4560C
Tribunale
di Nola Seconda Sezione Penale
Sentenza 3/1/2002
Violenza sessuale a carico di minori: valenza probatoria delle dichiarazioni
delle persone offese: cd. criterio della competenza e cd. criterio della
credibilità - Configurabilità del reato
Il
Tribunale di Nola si sofferma sull'indagine psicologica che deve essere
compiuta per accertare l'attitudine del minore a testimoniare, sotto il
profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Devono
essere seguiti due criteri: quello della competenza per accertare la sua
capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre,
di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa; quello della credibilità,
diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato
la vicenda.
Collocazione
Centro Studi: H2207
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