Raccolte tematiche di giurisprudenza
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A cura di Ferdinando Brizzi

Metadone

Figli di genitori tossicodipendenti e stato di adottabilità

Tossicodipendenza e mondo del lavoro

La testimonianza del minore nei processi per violenza sessuale

L'elemento psicologico nei delitti contro la persona commessi da persona malata di Hiv/Aids

Consumo e spaccio
Doping
CONSUMO E SPACCIO NELLA GIURISPRUDENZA

Spaccio
Uso personale
Consumo di gruppo

SPACCIO

Cassazione

Corte di cassazione Sezione VI penale
Sentenza 29/4 - 19/6/2003 n. 26709
Stupefacenti: non spetta all'imputato provare la detenzione per uso personale
La Cassazione ha ribadito che la destinazione allo spaccio costituisce un elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di droga, e come tale deve essere provata dall'accusa non potendosi farsi carico all'imputato di provare la destinazione a uso personale della sostanza di cui è trovato in possesso. Oltre al testo della sentenza è presente un commento di G. Amato: Per escludere la sanzione amministrativa all'accusa il compito di dimostrare lo spaccio.
Collocazione Centro Studi: 5065C

Corte di cassazione Sezione sesta penale
Sentenza n. 20966/2003
Pasticca in discoteca non è sempre ecstasy (La)
Secondo la Cassazione, le pasticche che vengono distribuite in discoteca non possono presumersi sostanze stupefacenti in assenza di un riscontro accurato di una minuziosa indagine. La Suprema Corte ha rilevato come non sia stata fornita alcuna prova circa la natura stupefacente della pastiglia, non essendo sufficiente l'effetto euforizzante, attribuibile anche all'ambiente della discoteca con musica e danze, ed affermando la necessità di una adeguata motivazione per ritenere la sussistenza del contestato reato di spaccio.
Collocazione Centro Studi: H1402

Corte di Cassazione Sezione VI penale
Sentenza n. 7943 del 7/4/1995
La sentenza della Cassazione si segnala in quanto riforma una sentenza di condanna per spaccio di ecstasy che si era fondata sulla sola asserita disponibilità, definita molto seria nella sentenza, da parte dello spacciatore a fornire anche l'ecstasy: lo spacciatore si era poi limitato a fornire agli agenti di P.G. sotto copertura solo eroina e cocaina. La Cassazione ha quindi ritenuto la assoluta carenza probatoria sul punto, evidenziando come non possa essere affermata la penale responsabilità per il delitto di offerta in vendita di sostanze stupefacenti se prima non si è raggiunta la prova che queste fossero nella effettiva disponibilità del soggetto.
Collocazione Centro Studi: H0916

Cassazione Penale Sezione IV
Sentenza n. 10738 del 22/5/1997
La sentenza della Cassazione si è, tra l'altro, soffermata sull'interpretazione dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. e) dpr 309/90, sulla commistione della sostanza stupefacente ad altre sostanze in modo che ne risulti aggravata la potenzialità lesiva. La commistione riguardava cocaina e bicarbonato: la Corte d'appello di Milano, pur non ritenendo potersi parlare di crack, ha ritenuto che tali sostanze possono comportarsi come tale preparato in certe condizioni, e, quindi, la sussistenza dell'aggravante. La Cassazione ha confermato la statuizione della Corte d'Appello.
Collocazione Centro Studi: H0918

Corte di Cassazione Sezione VI penale
Sentenza 08/02 - 16/03/1995 n. 2799
Stupefacenti: i fini dello spaccio devono essere provati dall'accusa
Alla sentenza segue un commento di M. Giannone, La sussistenza dell'attenuante non dipende solo dal rispetto dei limiti quantitativi.
Collocazione Centro Studi: F1809

Corte di cassazione Sezione IV penale
Sentenza 25/01 03/05/1995 n. 4952
Stupefacenti: assimilabile all'intermediazione ogni atto che collega venditore e acquirente
Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di L. Marino, Resta qualche perplessità sulla valutazione degli elementi indispensabili al "concorso".
Collocazione Centro Studi: F2844

Corte di cassazione Sezione IV penale
Sentenza 03/07 - 14/10/1997 n. 9257 Ricorrente Porta e altro
Stupefacenti: spetta sempre all'accusa dimostrare la destinazione allo spaccio
Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. Amato: "La prova che esclude l'uso personale resta comunque l'ingente quantità".
Collocazione Centro Studi: 4077B

Corte di cassazione Sezione VI penale
Sentenza 10/4 - 3/7/2002 n. 25276
Con la stessa quantità di stupefacenti reato unico per detenzione e vendita
Secondo la Cassazione, nel caso di detenzione e di offerta in vendita del medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, maturate in un unico contesto temporale, il fatto deve considerarsi unitario e integra un'unica violazione dell'art. 73 DPR 309/90, così come il fatto deve ritenersi unitario in caso di detenzione illecita di sostanze diverse ma ricomprese nella stessa tabella. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. Amato: La connessione temporale delle condotte esclude il concorso dei due illeciti.
Collocazione Centro Studi: 4363C

Merito

Tribunale di Nola
Sentenza 6/3/2002
Stupefacenti: detenzione a fine di spaccio di hashish - presenza del venditore e di altro soggetto con ruolo di "palo occasionale" che avverte dell'arrivo delle "Guardie" - avvertimento inutiliter dato - concorso di persone nel reato: esclusione
Per il Tribunale, l'avviso dell'arrivo delle forze dell'ordine dato in modo del tutto occasionale senza l'esistenza di un accordo preventivo con lo spacciatore da persona casualmente presente sul posto, non vale a configurare concorso di persone nel reato di spaccio.
Locazione Centro Studi: H2418

Tribunale di Nola
Sentenza 12/6/03
Stupefacenti: attività di detenzione e spaccio - esclusione della ipotesi di cui all'art. 73 comma 5^ Dpr. 309/90 in relazione alla quantità e qualità di stupefacente del tipo cocaina detenuto (pari ad un etto puro al 97-98%)
Collocazione Centro Studi: G9531

Tribunale di Pisa
Sentenza 13/5/2003
Stupefacenti - detenzione illecita - condotta tipica - individuazione - mancata dichiarazione di un'eventuale uso personale della sostanza - gesto di sbarazzarsi della sostanza - Sussiste
Oltre alla sentenza, è presenta un interessante commento dell'avv. S. Iacomini, L'anticipata applicazione giurisprudenziale del D.D.L. di riforma. L'autrice evidenzia come, al di là del dibattito avviatosi dopo le dichiarazioni del vicepremier Fini circa l'intenzione del Governo di avviare una riforma in senso repressivo della legislazione in materia di droga, la sentenza in commento già oggi dimostra come il mero possesso di droga oltre la quantità modica sia suscettibile rilevanza penale mediante forzatura interpretativa della fattispecie di detenzione illecita di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90.
Collocazione Centro Studi: H2220

Tribunale di Nola
Sentenza 18/12/2000
Stupefacenti: coltivazione domestica di sostanza stupefacente destinata ad uso personale - Rilevanza penale: sussistenza. Ritrovamento di cocaina in luogo accessibile ad una pluralità di persone - mancanza della prova in ordine alla disponibilità esclusiva della sostanza in capo all'imputato: assoluzione
Il giudicante, pur ritenendo la rilevanza penale della coltivazione domestica di cannabis, ha mandato assolto l'imputato dal delitto di detenzione di cocaina a fini di spaccio. La sostanza era stata rinvenuta nascosta in un cortile nella disponibilità della famiglia dell'imputato: pertanto il tribunale ha escluso potesse parlarsi di prova piena in ordine alla riferibilità esclusiva della droga in capo all'imputato, che pur rendendo dichiarazioni ampiamente confessorie in ordine alla cannabis, aveva respinto l'addebito in ordine alla detenzione di cocaina.
Collocazione Centro Studi: H2407

Tribunale di Venezia Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare
Sentenza n. 1095 del 28/11/2000
Stupefacenti - Cessione in prossimità di istituti scolastici
Stupefacenti - Fatto di lieve entità
La sentenza prende in esame il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti in prossimità di istituti scolastici ed il giudizio circa la lieve entità del fatto. Quanto alla prima questione, ha affermato che la sussistenza dell'aggravante va verificata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Quanto alla seconda, ha ritenuto la compatibilità dell'attenuante con l'attività di spaccio svolta in modo continuativo. La sentenza è annotata da M. Scussat.
Collocazione Centro Studi: H1616

Tribunale di Roma IV sezione
Sentenza 25/1/2000
Stupefacenti - Detenzione a fini di spaccio - Prova della finalità di spaccio - Uso personale
Il Tribunale di Roma ha ribadito che il solo dato quantitativo, in mancanza di sicuri elementi di prova dell'attività di spaccio da parte del detentore della sostanza (nella specie, cannabis), non può ritenersi sufficiente ad affermare la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato di spaccio, salvo che emergano circostanze in qualche modo sintomatiche di quell'attività. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dall'imputato, l'assenza di sostanze da taglio e di materiale di confezionamento ha indotto il Tribunale ad escludere la presenza di tali circostanze. La sentenza fa riferimento ad una quantitativo di gr. 2533,415 netto di preparato di cannabis, quantità equivalente ad oltre 8230 singole dosi medie. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento dell'avv. G. Mazza: La valutazione della prova quale discrimine tra illecito amministrativo e illecito penale in materia di stupefacenti.
Collocazione Centro Studi: A2212

Tribunale di Genova
Ordinanza 1/3/2002
Circostanze attenuanti comuni - Sospensione condizionale della pena
Con questa ordinanza il giudice ha rigettato una proposta di patteggiamento non ritenendo applicabile né il V co. art. 75 T.U. stup. (trattandosi di eroina sufficiente al confezionamento di 16 dosi), né le circostanze attenuanti generiche, escludendo, tra l'altro, che possano essere applicate solo perché si trattava di imputato extracomunitario, né la sospensione condizionale della pena.
Collocazione Centro Studi: H0202

USO PERSONALE

Cassazione

Corte di cassazione Sezione IV penale
Sentenza 18/01 - 25/02/1994 n. 2534
Droga: nessun limite alla quantità lecita se è accertato l'esclusivo uso personale
Oltre al testo della sentenza, è contenuto un commento alla stessa "Un'innovazione che "costringe" il giudice ad acquisire numerosi elementi di prova" di P. Spinelli.
Collocazione Centro Studi: E7933

Cassazione Penale Tribunale di Torino
Stupefacenti - Attenuante del fatto di lieve entità - Criteri di individuazione - Attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, 7^ comma, D.P.R. 09/10/1990 - Condizioni di applicabilità
Stupefacenti - Detenzione di stupefacenti per uso personale - "Abolitio criminis" per "referendum" popolare - Proscioglimento
Sono qui locate 2 sentenze della Corte di Cassazione, in tema di circostanze attenuanti previste dal D.P.R. 309/90 (artt. 73, 5^ co. e 7^ co.), ed una sentenza del Tribunale di Torino (Ambrosini presidente ed estensore) in tema di conseguenze del referendum del 18/04/1993 sulla detenzione per uso personale. Tutte le sentenze, di cui sono riportate le massime, sono commentate: di particolare rilievo è il commento alla sentenza del Tribunale di Torino, "Il criterio quantitativo nell'accertamento del c.d. reato di spaccio", di Pini V.
Collocazione Centro Studi: B9404

Merito

Tribunale penale di Roma Sezione VII
Sentenza 29/1/2003
Art. 73 DPR 309/90. Detenzione sostanza stupefacente. Quantitativo non modesto. Uso personale. Il fatto non costituisce reato
Secondo il Tribunale di Roma, la finalità dell'uso personale nell'ipotesi di condotta costituita da detenzione ha efficacia scriminante a prescindere dalla quantità di droga detenuta (nella specie, 204,9 grammi di hashish). Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di S. Troiano.
Collocazione Centro Studi: F1615

Tribunale di Rimini
Sentenza 19/6/2000 - 3/7/2000
Secondo il Tribunale di Rimini, non è configurabile il reato di spaccio, ma, bensì, illecito amministrativo nel caso in cui quantitativo di droga (nella specie hashish) sia pure consistente (grammi 94,447), sia seguito dalla presenza di altri indici favorevoli all'imputato o comunque compatibili con l'uso personale.
Collocazione Centro Studi: G7837

CONSUMO DI GRUPPO

Cassazione

Corte di cassazione Sezione sesta
Sentenza n. 4367/02
Spinelli di gruppo: depenalizzazione anche per l'acquisto a credito
Secondo la Cassazione, il consumo di gruppo di cannabis gode dell'esimente del "consumo di gruppo" anche quando l'acquisto della sostanza è stato fatto a credito, con i soldi anticipati da uno solo dei partecipanti al consumo dello stupefacente. Il testo della sentenza, preceduto da un breve commento, è stato pubblicato nella versione telematica della rivista Diritto e giustizia.
Collocazione Centro Studi: H0217

Scardaccione E.
Codetenzione di stupefacenti e "uso di gruppo"
Nell'articolo vengono commentate due sentenze della Corte di cassazione in materia di codetenzione di stupefacenti per uso collettivo: di entrambe (Cass., Sez. 4^, 22/02/1996 - pres. Scorzelli, rel. Galbiati - imp. Villani; Cass., Sez. 6^, 06/03/1996 - pres. Consoli, rel. Merone - imp. Pavan) viene proposto il testo. Si segnalano per l'adesione alla depenalizzazione della codetenzione per uso collettivo.
Collocazione Centro Studi: 9588B

Corte di cassazione Sezioni Unite penali Camera di consiglio
Sentenza 28/05 - 18/07/1997 n. 4
Acquisto di droga per conto del "gruppo" costituisce solo illecito amministrativo (L')
Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. Amato, La destinazione a una "somma" di usi personali toglie rilevanza penale alla detenzione. La Cassazione ha deciso nel senso della rilevanza solo amministrativa non solo dell'ipotesi di acquisto contestuale da parte di tutti gli appartenenti al gruppo, che insieme detengono e poi suddividono tra loro la sostanza, ma anche di quella in cui solo alcuni dei componenti del gruppo acquistino per conto anche degli altri e poi procedano alla suddivisione della sostanza.
Collocazione Centro Studi: 2318A

Corte di cassazione Sezione VI penale
Sentenza 29/04 - 12/09/1996 n. 8389
Se parte della droga è destinata alla vendita preclusa la non punibilità per "uso di gruppo"
Alla sentenza segue un commento di G. Amato, Precisati i requisiti per l'irrilevanza penale della codetenzione di sostanze stupefacenti
Collocazione Centro Studi: F6034

Corte di cassazione Sezione IV penale
Sentenza 23/09/1996 - 15/01/1997 n. 187
Non è reato procurare stupefacenti ad altri dietro compenso di una parte per uso personale
Collocazione Centro Studi: 7394B

Cass., sez. unite penali, 18/07/1997 - pres. La Torre - est. Albamonte - ric. Pg in proc. Iacolare
Sentenza Corte di Cassazione 18/7/1997
Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. Cascini, "La detenzione e il consumo di gruppo di fronte alle Sezioni unite della Cassazione".
Collocazione Centro Studi: 4929B

Corte di cassazione Sezione IV penale
Sentenza 19/12/1996 - 15/01/1997 n. 199
E' illecito amministrativo cedere al gruppo la droga procacciata con il danaro di tutti
Reato o semplice illecito amministrativo? La Cassazione torna sulla punibilità dell'uso di gruppo di sostanze stupefacenti. Guida al diritto pubblica due sentenze (vedi anche 7394B) relative a fattispecie diverse ma che arrivano alla medesima conclusione. Segue un commento di G. Amato, Per un "uso di gruppo" penalmente irrilevante necessaria la compartecipazione all'acquisto.
Collocazione Centro Studi: 7395B

Merito

Tribunale di Pisa
Sentenza 9/5/2003
Stupefacenti - Mera contestualità dell'acquisto da un terzo di sostanza stupefacente destinata per sé ed altro soggetto - Uso di gruppo - Esclusione - Punibilità Í Sussiste
Il Tribunale ha escluso, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi di fatto che devono sussistere, secondo l'insegnamento della Cassazione, ai fini della sussistenza dell'uso di gruppo non punibile: preesistente accordo, stesso gruppo di persone, consumazione nelle stesse circostanze di tempo e luogo.
Collocazione Centro Studi: H1733

Tribunale di Crotone
Sentenza 5/2/2001
Non basta un'estemporanea "canna" in compagnia per configurare il consumo di gruppo penalmente lecito
Secondo il Tribunale di Crotone, in caso di droga consumata in gruppo, si può parlare di codetenzione per uso personale (condotta depenalizzata a seguito del referendum del 1993), soltanto se la droga sia stata acquistata fin dall'inizio da un membro del gruppo su incarico e nell'interesse degli altri, nonché se vi siano elementi rilevatori dell'intenzione di tutti i componenti del gruppo di procurarsi le sostanze stupefacenti da assumere, quale la preventiva raccolta di danaro. Questa ipotesi non ricorre nel caso in cui un soggetto prima acquista la droga e poi la cede a un amico che gliela chiede senza che tra i due si sia mai parlato di pagamento o rimborso del prezzo di acquisto
Collocazione Centro Studi: A9217

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