| CONSUMO
E SPACCIO NELLA GIURISPRUDENZA Spaccio
Uso
personale
Consumo di gruppo
SPACCIO
Cassazione
Corte di
cassazione Sezione VI penale
Sentenza 29/4 - 19/6/2003 n. 26709
Stupefacenti: non spetta all'imputato provare la detenzione per uso
personale
La
Cassazione ha ribadito che la destinazione allo spaccio costituisce un
elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di droga, e come
tale deve essere provata dall'accusa non potendosi farsi carico all'imputato
di provare la destinazione a uso personale della sostanza di cui è
trovato in possesso. Oltre al testo della sentenza è presente un
commento di G. Amato: Per escludere la sanzione amministrativa all'accusa
il compito di dimostrare lo spaccio.
Collocazione
Centro Studi: 5065C
Corte di
cassazione Sezione sesta penale
Sentenza n. 20966/2003
Pasticca in discoteca non è sempre ecstasy (La)
Secondo
la Cassazione, le pasticche che vengono distribuite in discoteca non possono
presumersi sostanze stupefacenti in assenza di un riscontro accurato di
una minuziosa indagine. La Suprema Corte ha rilevato come non sia stata
fornita alcuna prova circa la natura stupefacente della pastiglia, non
essendo sufficiente l'effetto euforizzante, attribuibile anche all'ambiente
della discoteca con musica e danze, ed affermando la necessità
di una adeguata motivazione per ritenere la sussistenza del contestato
reato di spaccio.
Collocazione
Centro Studi: H1402
Corte di
Cassazione Sezione VI penale
Sentenza n. 7943 del 7/4/1995
La
sentenza della Cassazione si segnala in quanto riforma una sentenza di
condanna per spaccio di ecstasy che si era fondata sulla sola asserita
disponibilità, definita molto seria nella sentenza, da parte dello
spacciatore a fornire anche l'ecstasy: lo spacciatore si era poi limitato
a fornire agli agenti di P.G. sotto copertura solo eroina e cocaina. La
Cassazione ha quindi ritenuto la assoluta carenza probatoria sul punto,
evidenziando come non possa essere affermata la penale responsabilità
per il delitto di offerta in vendita di sostanze stupefacenti se prima
non si è raggiunta la prova che queste fossero nella effettiva
disponibilità del soggetto.
Collocazione
Centro Studi: H0916
Cassazione
Penale Sezione IV
Sentenza n. 10738 del 22/5/1997
La
sentenza della Cassazione si è, tra l'altro, soffermata sull'interpretazione
dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. e) dpr 309/90, sulla commistione
della sostanza stupefacente ad altre sostanze in modo che ne risulti aggravata
la potenzialità lesiva. La commistione riguardava cocaina e bicarbonato:
la Corte d'appello di Milano, pur non ritenendo potersi parlare di crack,
ha ritenuto che tali sostanze possono comportarsi come tale preparato
in certe condizioni, e, quindi, la sussistenza dell'aggravante. La Cassazione
ha confermato la statuizione della Corte d'Appello.
Collocazione
Centro Studi: H0918
Corte di
Cassazione Sezione VI penale
Sentenza 08/02 - 16/03/1995 n. 2799
Stupefacenti: i fini dello spaccio devono essere provati dall'accusa
Alla
sentenza segue un commento di M. Giannone, La sussistenza dell'attenuante
non dipende solo dal rispetto dei limiti quantitativi.
Collocazione
Centro Studi: F1809
Corte di
cassazione Sezione IV penale
Sentenza 25/01 03/05/1995 n. 4952
Stupefacenti: assimilabile all'intermediazione ogni atto che collega
venditore e acquirente
Oltre
al testo della sentenza, è presente un commento di L. Marino, Resta
qualche perplessità sulla valutazione degli elementi indispensabili
al "concorso".
Collocazione
Centro Studi: F2844
Corte di
cassazione Sezione IV penale
Sentenza 03/07 - 14/10/1997 n. 9257 Ricorrente Porta e altro
Stupefacenti: spetta sempre all'accusa dimostrare la destinazione allo
spaccio
Oltre
al testo della sentenza, è presente un commento di G. Amato: "La
prova che esclude l'uso personale resta comunque l'ingente quantità".
Collocazione
Centro Studi: 4077B
Corte di
cassazione Sezione VI penale
Sentenza 10/4 - 3/7/2002 n. 25276
Con la stessa quantità di stupefacenti reato unico per detenzione
e vendita
Secondo
la Cassazione, nel caso di detenzione e di offerta in vendita del medesimo
quantitativo di sostanza stupefacente, maturate in un unico contesto temporale,
il fatto deve considerarsi unitario e integra un'unica violazione dell'art.
73 DPR 309/90, così come il fatto deve ritenersi unitario in caso
di detenzione illecita di sostanze diverse ma ricomprese nella stessa
tabella. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento
di G. Amato: La connessione temporale delle condotte esclude il concorso
dei due illeciti.
Collocazione
Centro Studi: 4363C
Merito
Tribunale
di Nola
Sentenza 6/3/2002
Stupefacenti: detenzione a fine di spaccio di hashish - presenza del
venditore e di altro soggetto con ruolo di "palo occasionale" che avverte
dell'arrivo delle "Guardie" - avvertimento inutiliter dato - concorso
di persone nel reato: esclusione
Per
il Tribunale, l'avviso dell'arrivo delle forze dell'ordine dato in modo
del tutto occasionale senza l'esistenza di un accordo preventivo con lo
spacciatore da persona casualmente presente sul posto, non vale a configurare
concorso di persone nel reato di spaccio.
Locazione
Centro Studi: H2418
Tribunale
di Nola
Sentenza 12/6/03
Stupefacenti: attività di detenzione e spaccio - esclusione
della ipotesi di cui all'art. 73 comma 5^ Dpr. 309/90 in relazione alla
quantità e qualità di stupefacente del tipo cocaina detenuto
(pari ad un etto puro al 97-98%)
Collocazione
Centro Studi: G9531
Tribunale
di Pisa
Sentenza 13/5/2003
Stupefacenti - detenzione illecita - condotta tipica - individuazione
- mancata dichiarazione di un'eventuale uso personale della sostanza -
gesto di sbarazzarsi della sostanza - Sussiste
Oltre
alla sentenza, è presenta un interessante commento dell'avv. S.
Iacomini, L'anticipata applicazione giurisprudenziale del D.D.L. di riforma.
L'autrice evidenzia come, al di là del dibattito avviatosi dopo
le dichiarazioni del vicepremier Fini circa l'intenzione del Governo di
avviare una riforma in senso repressivo della legislazione in materia
di droga, la sentenza in commento già oggi dimostra come il mero
possesso di droga oltre la quantità modica sia suscettibile rilevanza
penale mediante forzatura interpretativa della fattispecie di detenzione
illecita di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90.
Collocazione
Centro Studi: H2220
Tribunale
di Nola
Sentenza 18/12/2000
Stupefacenti: coltivazione domestica di sostanza stupefacente destinata
ad uso personale - Rilevanza penale: sussistenza. Ritrovamento di cocaina
in luogo accessibile ad una pluralità di persone - mancanza della
prova in ordine alla disponibilità esclusiva della sostanza in
capo all'imputato: assoluzione
Il
giudicante, pur ritenendo la rilevanza penale della coltivazione domestica
di cannabis, ha mandato assolto l'imputato dal delitto di detenzione di
cocaina a fini di spaccio. La sostanza era stata rinvenuta nascosta in
un cortile nella disponibilità della famiglia dell'imputato: pertanto
il tribunale ha escluso potesse parlarsi di prova piena in ordine alla
riferibilità esclusiva della droga in capo all'imputato, che pur
rendendo dichiarazioni ampiamente confessorie in ordine alla cannabis,
aveva respinto l'addebito in ordine alla detenzione di cocaina.
Collocazione
Centro Studi: H2407
Tribunale
di Venezia Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare
Sentenza n. 1095 del 28/11/2000
Stupefacenti - Cessione in prossimità di istituti scolastici
Stupefacenti - Fatto di lieve entità
La
sentenza prende in esame il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti
in prossimità di istituti scolastici ed il giudizio circa la lieve
entità del fatto. Quanto alla prima questione, ha affermato che
la sussistenza dell'aggravante va verificata sia sotto il profilo oggettivo
sia sotto quello soggettivo. Quanto alla seconda, ha ritenuto la compatibilità
dell'attenuante con l'attività di spaccio svolta in modo continuativo.
La sentenza è annotata da M. Scussat.
Collocazione
Centro Studi: H1616
Tribunale
di Roma IV sezione
Sentenza 25/1/2000
Stupefacenti - Detenzione a fini di spaccio - Prova della finalità
di spaccio - Uso personale
Il
Tribunale di Roma ha ribadito che il solo dato quantitativo, in mancanza
di sicuri elementi di prova dell'attività di spaccio da parte del
detentore della sostanza (nella specie, cannabis), non può ritenersi
sufficiente ad affermare la penale responsabilità dello stesso
in ordine al reato di spaccio, salvo che emergano circostanze in qualche
modo sintomatiche di quell'attività. Nel caso di specie, l'attività
lavorativa svolta dall'imputato, l'assenza di sostanze da taglio e di
materiale di confezionamento ha indotto il Tribunale ad escludere la presenza
di tali circostanze. La sentenza fa riferimento ad una quantitativo di
gr. 2533,415 netto di preparato di cannabis, quantità equivalente
ad oltre 8230 singole dosi medie. Oltre al testo della sentenza, è
presente un commento dell'avv. G. Mazza: La valutazione della prova quale
discrimine tra illecito amministrativo e illecito penale in materia di
stupefacenti.
Collocazione
Centro Studi: A2212
Tribunale
di Genova
Ordinanza 1/3/2002
Circostanze attenuanti comuni - Sospensione condizionale della pena
Con
questa ordinanza il giudice ha rigettato una proposta di patteggiamento
non ritenendo applicabile né il V co. art. 75 T.U. stup. (trattandosi
di eroina sufficiente al confezionamento di 16 dosi), né le circostanze
attenuanti generiche, escludendo, tra l'altro, che possano essere applicate
solo perché si trattava di imputato extracomunitario, né
la sospensione condizionale della pena.
Collocazione
Centro Studi: H0202
USO
PERSONALE
Cassazione
Corte di
cassazione Sezione IV penale
Sentenza 18/01 - 25/02/1994 n. 2534
Droga: nessun limite alla quantità lecita se è accertato
l'esclusivo uso personale
Oltre
al testo della sentenza, è contenuto un commento alla stessa "Un'innovazione
che "costringe" il giudice ad acquisire numerosi elementi di prova" di
P. Spinelli.
Collocazione
Centro Studi: E7933
Cassazione
Penale Tribunale di Torino
Stupefacenti - Attenuante del fatto di lieve entità - Criteri
di individuazione - Attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, 7^
comma, D.P.R. 09/10/1990 - Condizioni di applicabilità
Stupefacenti - Detenzione di stupefacenti per uso personale - "Abolitio
criminis" per "referendum" popolare - Proscioglimento
Sono
qui locate 2 sentenze della Corte di Cassazione, in tema di circostanze
attenuanti previste dal D.P.R. 309/90 (artt. 73, 5^ co. e 7^ co.), ed
una sentenza del Tribunale di Torino (Ambrosini presidente ed estensore)
in tema di conseguenze del referendum del 18/04/1993 sulla detenzione
per uso personale. Tutte le sentenze, di cui sono riportate le massime,
sono commentate: di particolare rilievo è il commento alla sentenza
del Tribunale di Torino, "Il criterio quantitativo nell'accertamento del
c.d. reato di spaccio", di Pini V.
Collocazione
Centro Studi: B9404
Merito
Tribunale
penale di Roma Sezione VII
Sentenza 29/1/2003
Art. 73 DPR 309/90. Detenzione sostanza stupefacente. Quantitativo
non modesto. Uso personale. Il fatto non costituisce reato
Secondo
il Tribunale di Roma, la finalità dell'uso personale nell'ipotesi
di condotta costituita da detenzione ha efficacia scriminante a prescindere
dalla quantità di droga detenuta (nella specie, 204,9 grammi di
hashish). Oltre al testo della sentenza, è presente un commento
di S. Troiano.
Collocazione
Centro Studi: F1615
Tribunale
di Rimini
Sentenza 19/6/2000 - 3/7/2000
Secondo
il Tribunale di Rimini, non è configurabile il reato di spaccio,
ma, bensì, illecito amministrativo nel caso in cui quantitativo
di droga (nella specie hashish) sia pure consistente (grammi 94,447),
sia seguito dalla presenza di altri indici favorevoli all'imputato o comunque
compatibili con l'uso personale.
Collocazione
Centro Studi: G7837
CONSUMO
DI GRUPPO
Cassazione
Corte di
cassazione Sezione sesta
Sentenza n. 4367/02
Spinelli di gruppo: depenalizzazione anche per l'acquisto a credito
Secondo
la Cassazione, il consumo di gruppo di cannabis gode dell'esimente del
"consumo di gruppo" anche quando l'acquisto della sostanza è stato
fatto a credito, con i soldi anticipati da uno solo dei partecipanti al
consumo dello stupefacente. Il testo della sentenza, preceduto da un breve
commento, è stato pubblicato nella versione telematica della rivista
Diritto e giustizia.
Collocazione
Centro Studi: H0217
Scardaccione
E.
Codetenzione di stupefacenti e "uso di gruppo"
Nell'articolo
vengono commentate due sentenze della Corte di cassazione in materia di
codetenzione di stupefacenti per uso collettivo: di entrambe (Cass., Sez.
4^, 22/02/1996 - pres. Scorzelli, rel. Galbiati - imp. Villani; Cass.,
Sez. 6^, 06/03/1996 - pres. Consoli, rel. Merone - imp. Pavan) viene proposto
il testo. Si segnalano per l'adesione alla depenalizzazione della codetenzione
per uso collettivo.
Collocazione
Centro Studi: 9588B
Corte di
cassazione Sezioni Unite penali Camera di consiglio
Sentenza 28/05 - 18/07/1997 n. 4
Acquisto di droga per conto del "gruppo" costituisce solo illecito
amministrativo (L')
Oltre
al testo della sentenza, è presente un commento di G. Amato, La
destinazione a una "somma" di usi personali toglie rilevanza penale alla
detenzione. La Cassazione ha deciso nel senso della rilevanza solo amministrativa
non solo dell'ipotesi di acquisto contestuale da parte di tutti gli appartenenti
al gruppo, che insieme detengono e poi suddividono tra loro la sostanza,
ma anche di quella in cui solo alcuni dei componenti del gruppo acquistino
per conto anche degli altri e poi procedano alla suddivisione della sostanza.
Collocazione
Centro Studi: 2318A
Corte di
cassazione Sezione VI penale
Sentenza 29/04 - 12/09/1996 n. 8389
Se parte della droga è destinata alla vendita preclusa la non
punibilità per "uso di gruppo"
Alla
sentenza segue un commento di G. Amato, Precisati i requisiti per l'irrilevanza
penale della codetenzione di sostanze stupefacenti
Collocazione
Centro Studi: F6034
Corte di
cassazione Sezione IV penale
Sentenza 23/09/1996 - 15/01/1997 n. 187
Non è reato procurare stupefacenti ad altri dietro compenso
di una parte per uso personale
Collocazione
Centro Studi: 7394B
Cass., sez.
unite penali, 18/07/1997 - pres. La Torre - est. Albamonte - ric. Pg in
proc. Iacolare
Sentenza Corte di Cassazione 18/7/1997
Oltre
al testo della sentenza, è presente un commento di G. Cascini,
"La detenzione e il consumo di gruppo di fronte alle Sezioni unite della
Cassazione".
Collocazione
Centro Studi: 4929B
Corte di
cassazione Sezione IV penale
Sentenza 19/12/1996 - 15/01/1997 n. 199
E' illecito amministrativo cedere al gruppo la droga procacciata con
il danaro di tutti
Reato
o semplice illecito amministrativo? La Cassazione torna sulla punibilità
dell'uso di gruppo di sostanze stupefacenti. Guida al diritto pubblica
due sentenze (vedi anche 7394B) relative a fattispecie diverse ma che
arrivano alla medesima conclusione. Segue un commento di G. Amato, Per
un "uso di gruppo" penalmente irrilevante necessaria la compartecipazione
all'acquisto.
Collocazione
Centro Studi: 7395B
Merito
Tribunale
di Pisa
Sentenza 9/5/2003
Stupefacenti - Mera contestualità dell'acquisto da un terzo
di sostanza stupefacente destinata per sé ed altro soggetto - Uso
di gruppo - Esclusione - Punibilità Í Sussiste
Il
Tribunale ha escluso, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi
di fatto che devono sussistere, secondo l'insegnamento della Cassazione,
ai fini della sussistenza dell'uso di gruppo non punibile: preesistente
accordo, stesso gruppo di persone, consumazione nelle stesse circostanze
di tempo e luogo.
Collocazione
Centro Studi: H1733
Tribunale
di Crotone
Sentenza 5/2/2001
Non basta un'estemporanea "canna" in compagnia per configurare il consumo
di gruppo penalmente lecito
Secondo
il Tribunale di Crotone, in caso di droga consumata in gruppo, si può
parlare di codetenzione per uso personale (condotta depenalizzata a seguito
del referendum del 1993), soltanto se la droga sia stata acquistata fin
dall'inizio da un membro del gruppo su incarico e nell'interesse degli
altri, nonché se vi siano elementi rilevatori dell'intenzione di
tutti i componenti del gruppo di procurarsi le sostanze stupefacenti da
assumere, quale la preventiva raccolta di danaro. Questa ipotesi non ricorre
nel caso in cui un soggetto prima acquista la droga e poi la cede a un
amico che gliela chiede senza che tra i due si sia mai parlato di pagamento
o rimborso del prezzo di acquisto
Collocazione
Centro Studi: A9217
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